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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36095/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputata per un addebito di furto aggravato di energia elettrica, ritenendo mancante la querela. Con il ricorso vengono dedotti due motivi: violazione di legge in tema di procedibilità del reato contestato, richiamando gli artt. 624, comma 3, e 625 n. 7 c.p., e vizio di motivazione. In sostanza, la tesi del ricorrente è che la fattispecie fosse procedibile senza querela, in ragione dell'aggravante contestata o comunque della qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che i motivi si fondano su un assunto non rispondente agli atti, perché viene evocata una modifica del capo di imputazione da parte del pubblico ministero che non vi è mai stata. Inoltre, rileva che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio, essendo di natura valutativa, non risultava esplicitamente contestata nel capo di imputazione, poiché mancavano espressioni univoche idonee a rappresentarla secondo la giurisprudenza richiamata. Ne consegue che la questione della procedibilità non può essere utilmente posta nei termini dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 3, c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla procedibilità del furto aggravato di energia elettrica; la Corte non entra nel merito della disciplina, limitandosi a rilevare che la doglianza presupponeva un fatto non presente negli atti.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    invocato come aggravante della destinazione a pubblico servizio; la Corte afferma che, trattandosi di circostanza valutativa, doveva essere esplicitamente contestata nel capo di imputazione per poter incidere sulla procedibilità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente fonda la censura sulla pretesa modifica del capo di imputazione, ma dagli atti non risulta alcuna modifica, il motivo è inammissibile perché costruito su un presupposto fattuale inesistente.
  • Le circostanze aggravanti di natura valutativa devono essere contestate in modo espresso e univoco nel capo di imputazione; non sono sufficienti formule generiche o perifrasi equivoche.
  • Ai fini della procedibilità del reato, il giudice di legittimità verifica anzitutto se l'aggravante rilevante risulti effettivamente contestata; in mancanza, non può attribuirsi al fatto una qualificazione processuale diversa da quella risultante dall'imputazione.
  • Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono inammissibili quando presuppongano una ricostruzione del processo incompatibile con il contenuto dell'imputazione e della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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