Sentenza del 05/07/2022 n. 3121 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ente impositore - Giudizio primo grado - Documento P.V.C. - Omessa allegazione - Causa forza maggiore - Esclusione - Giudizio rinvio - Natura giudizio "chiuso" - Rileva - Ente impositore - Documento P.V.C. - Inammissibilità allegazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto inammissibile la produzione del P.V.C. nel giudizio di rinvio, precisando che la produzione di documenti non presentati nei gradi di giudizio precedenti è sempre inammissibile in un giudizio di rinvio di natura 'chiusa', salvo che la mancata produzione sia stata determinata da causa di forza maggiore. Conseguentemente il documento tardivo non è stato preso in considerazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente impositore, costituitosi in giudizio di primo grado, non ha allegato il P.V.C. (processo verbale di constatazione). Successivamente, nel giudizio di rinvio, ha tentato di produrre il P.V.C.; si discuteva quindi se tale produzione tardiva fosse ammissibile o meno. La questione coinvolge la natura del giudizio di rinvio (considerato 'chiuso') e l'eventuale possibilità di sanare omissioni documentali solo per causa di forza maggiore.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92
Il decreto stabilisce la struttura del processo tributario e la disciplina dei gradi di giudizio; ne consegue che il giudizio di rinvio ha natura 'chiusa' e non ammette la produzione di nuovi documenti già disponibili nei gradi precedenti, salvo causa di forza maggiore.
Cass. 14101/2012
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la produzione tardiva di documenti nel giudizio di rinvio è inammissibile e che solo la prova di causa di forza maggiore può giustificare l'eccezione.
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio (di natura 'chiusa') non è ammessa la produzione di documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, salvo comprovata causa di forza maggiore.
- La parte che intende utilizzare un documento deve allegarlo tempestivamente nel grado in cui si costituisce; l'omessa allegazione non può essere sanata con la semplice produzione nelle fasi successive.
- L'onere della prova della causa di forza maggiore grava sulla parte che ha omesso la produzione: deve dimostrare l'impossibilità oggettiva e inevitabile di depositare il documento nei termini precedenti.
- Per l'ente impositore le omissioni documentali in primo grado possono comportare l'inammissibilità della prova a suo favore in sede di rinvio, con effetti potenzialmente favorevoli al contribuente.
- In casi analoghi, chi difende un diritto contro un'amministrazione deve vigilare sull'allegazione completa della documentazione nelle fasi iniziali del processo e, se necessario, eccepire tempestivamente l'inammissibilità di produzioni tardive.
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