Sentenza del 12/05/2022 n. 2168 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenze non definitive o parziali - Preclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il divieto per il giudice tributario di emanare sentenze non definitive o parziali rimandando all'ente impositore un nuovo accertamento. Nel caso esaminato il giudice aveva annullato l'avviso di accertamento per vizi sostanziali ma si era limitato a demandare all'ente un nuovo accertamento. La Corte rileva che, quando l'invalidità dell'atto è di carattere sostanziale e non meramente formale, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto: deve esaminare il merito della pretesa tributaria e, ove possibile, effettuare una valutazione sostitutiva motivata per ricondurre la pretesa alla corretta misura, entro i limiti delle domande proposte dalle parti (richiamando Cass. n. 27574/18, 24611/14, 26157/13).
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittima la sentenza che aveva disposto un nuovo accertamento da parte dell'ente in luogo di una decisione definitiva. Il principio affermato è che il giudice tributario, di fronte a vizi sostanziali dell'avviso di accertamento, deve decidere nel merito e può sostituirsi all'amministrazione operando una motivata valutazione sostitutiva entro i limiti delle domande. Di conseguenza la pronuncia di rinvio per un nuovo accertamento è censurabile salvo che sia effettivamente impossibile per il giudice decidere per insufficienza di elementi probatori indispensabili.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 35, comma 3
L'art. 35(3) è richiamato per il principio che regola i poteri decisori del giudice tributario; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che il giudice deve decidere definitivamente quando l'atto impugnato è invalido per vizi sostanziali, potendo esercitare una valutazione sostitutiva entro i limiti delle domande delle parti.
Cass. n. 27574/2018
Giurisprudenza confermativa del principio che vieta al giudice tributario di limitarsi a rinviare l'accertamento all'amministrazione quando è possibile decidere nel merito; sostiene il potere/dovere del giudice di compiere una valutazione sostitutiva.
Cass. n. 24611/2014
Ulteriore pronuncia che afferma il medesimo principio: il giudice non può emettere decisioni parziali che trasferiscono l'onere di nuova determinazione all'ente impositore se esistono elementi utili per la decisione giudiziale.
Cass. n. 26157/2013
Precedente giurisprudenziale che contribuisce a consolidare l'orientamento secondo cui il giudice tributario deve svolgere una valutazione sostitutiva motivata quando l'atto è invalido per ragioni sostanziali.
Massime di principio
- Se il giudice tributario rileva vizi sostanziali nell'avviso di accertamento, non deve limitarsi ad annullarlo e a rinviare all'amministrazione per un nuovo atto: deve esaminare il merito e, se possibile, emettere una decisione definitiva.
- Il giudice può effettuare una valutazione sostitutiva motivata per determinare il corretto quantum dell'imposta, ma solo entro i limiti delle domande e degli elementi probatori posti dalle parti.
- Un rinvio a nuovo accertamento è ammesso solo se è realmente impossibile per il giudice decidere per mancanza di elementi probatori indispensabili; in tal caso il rinvio deve essere giustificato in motivazione.
- Per i contribuenti: formulare richieste chiare e produrre prove pertinenti in primo grado consente al giudice di decidere definitivamente e non dover subire un nuovo accertamento.
- Per l'amministrazione: curare la correttezza sostanziale degli avvisi di accertamento per evitare che il giudice li annulli o li riformi con valutazione sostitutiva.
- In sede di impugnazione, censurare la decisione di rinvio quando il giudice avrebbe potuto decidere autonomamente sul merito è una linea difensiva efficace.
- Il principio tutela la certezza del diritto e limita la procedura dilatoria: la giustizia tributaria è chiamata a pronunciarsi definitivamente quando le condizioni istruttorie lo permettono.
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