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Sentenza

Sentenza del 12/05/2022 n. 2168 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Sentenze non definitive o parziali - Preclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il divieto per il giudice tributario di emanare sentenze non definitive o parziali rimandando all'ente impositore un nuovo accertamento. Nel caso esaminato il giudice aveva annullato l'avviso di accertamento per vizi sostanziali ma si era limitato a demandare all'ente un nuovo accertamento. La Corte rileva che, quando l'invalidità dell'atto è di carattere sostanziale e non meramente formale, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto: deve esaminare il merito della pretesa tributaria e, ove possibile, effettuare una valutazione sostitutiva motivata per ricondurre la pretesa alla corretta misura, entro i limiti delle domande proposte dalle parti (richiamando Cass. n. 27574/18, 24611/14, 26157/13).

La decisione

La Corte ha ritenuto illegittima la sentenza che aveva disposto un nuovo accertamento da parte dell'ente in luogo di una decisione definitiva. Il principio affermato è che il giudice tributario, di fronte a vizi sostanziali dell'avviso di accertamento, deve decidere nel merito e può sostituirsi all'amministrazione operando una motivata valutazione sostitutiva entro i limiti delle domande. Di conseguenza la pronuncia di rinvio per un nuovo accertamento è censurabile salvo che sia effettivamente impossibile per il giudice decidere per insufficienza di elementi probatori indispensabili.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 35, comma 3

    L'art. 35(3) è richiamato per il principio che regola i poteri decisori del giudice tributario; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che il giudice deve decidere definitivamente quando l'atto impugnato è invalido per vizi sostanziali, potendo esercitare una valutazione sostitutiva entro i limiti delle domande delle parti.

  • Cass. n. 27574/2018

    Giurisprudenza confermativa del principio che vieta al giudice tributario di limitarsi a rinviare l'accertamento all'amministrazione quando è possibile decidere nel merito; sostiene il potere/dovere del giudice di compiere una valutazione sostitutiva.

  • Cass. n. 24611/2014

    Ulteriore pronuncia che afferma il medesimo principio: il giudice non può emettere decisioni parziali che trasferiscono l'onere di nuova determinazione all'ente impositore se esistono elementi utili per la decisione giudiziale.

  • Cass. n. 26157/2013

    Precedente giurisprudenziale che contribuisce a consolidare l'orientamento secondo cui il giudice tributario deve svolgere una valutazione sostitutiva motivata quando l'atto è invalido per ragioni sostanziali.

Massime di principio

  • Se il giudice tributario rileva vizi sostanziali nell'avviso di accertamento, non deve limitarsi ad annullarlo e a rinviare all'amministrazione per un nuovo atto: deve esaminare il merito e, se possibile, emettere una decisione definitiva.
  • Il giudice può effettuare una valutazione sostitutiva motivata per determinare il corretto quantum dell'imposta, ma solo entro i limiti delle domande e degli elementi probatori posti dalle parti.
  • Un rinvio a nuovo accertamento è ammesso solo se è realmente impossibile per il giudice decidere per mancanza di elementi probatori indispensabili; in tal caso il rinvio deve essere giustificato in motivazione.
  • Per i contribuenti: formulare richieste chiare e produrre prove pertinenti in primo grado consente al giudice di decidere definitivamente e non dover subire un nuovo accertamento.
  • Per l'amministrazione: curare la correttezza sostanziale degli avvisi di accertamento per evitare che il giudice li annulli o li riformi con valutazione sostitutiva.
  • In sede di impugnazione, censurare la decisione di rinvio quando il giudice avrebbe potuto decidere autonomamente sul merito è una linea difensiva efficace.
  • Il principio tutela la certezza del diritto e limita la procedura dilatoria: la giustizia tributaria è chiamata a pronunciarsi definitivamente quando le condizioni istruttorie lo permettono.

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