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Sentenza

Sentenza n. 6633/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, 10 ottobre 2024, n. 2381.

Giustizia amministrativa202503626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ipotecario contro la variante urbanistica comunale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria di un immobile sito nel centro storico di Venezia, assoggettato a una variante urbanistica diretta a limitare le destinazioni ricettive, aveva ricevuto la notifica del ricorso straordinario proposto dal proprio creditore ipotecario contro la delibera comunale approvativa della variante. Dopo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, la proprietaria non aveva proposto un autonomo ricorso, ma si era costituita con una memoria non notificata, dichiarando di associarsi alle domande e alle conclusioni del creditore. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso del creditore per difetto di legittimazione, ritenendo che il creditore ipotecario fosse titolare di un interesse soltanto mediato rispetto alle prescrizioni urbanistiche. In appello la proprietaria ha dedotto: motivazione apparente della sentenza di primo grado e conseguente nullità con rimessione al primo giudice; erroneità della valutazione sulla legittimazione del creditore ipotecario; omessa pronuncia sulle proprie richieste formulate in primo grado; nonché, in via ripropositiva, i motivi originariamente dedotti dal creditore contro la legittimità della variante urbanistica. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, poiché la proprietaria aveva partecipato soltanto come interveniente adesiva dipendente, non aveva impugnato tempestivamente la delibera e non poteva utilizzare l’appello per eludere il termine decadenziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato manifestamente inammissibile l’appello. La società proprietaria non aveva proposto un’autonoma impugnazione della delibera lesiva, pur essendo astrattamente titolare di una posizione legittimante, ma si era limitata a un intervento adesivo-dipendente, mediante una memoria non notificata e con rinvio alle domande del ricorrente principale. Un interveniente adesivo-dipendente può impugnare soltanto i capi della sentenza direttamente riferibili alla propria posizione processuale, quali l’eventuale declaratoria di inammissibilità dell’intervento o la condanna alle spese; non può proporre un appello autonomo contro i capi sfavorevoli alla parte ricorrente principale, soprattutto quando quest’ultima non li abbia impugnati. L’appello della proprietaria mirava quindi a ottenere una rimessione in termini rispetto all’azione di annullamento della delibera, ormai preclusa per mancata impugnazione tempestiva. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il cointeressato decaduto non può recuperare la tutela mediante intervento adesivo e ha ritenuto non necessario esaminare ulteriormente l’ammissibilità dell’intervento stesso. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado in favore del Comune, liquidate in euro 6.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    L’intervento autonomo non può essere utilizzato dal soggetto che sia ormai decaduto dal termine per impugnare l’atto; la mancata tempestiva impugnazione impedisce di introdurre nel giudizio una posizione autonoma mediante intervento.

  • art. 102, comma 2, c.p.a.

    l’interventore “può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma”

    L’interveniente adesivo-dipendente non è legittimato a proporre appello principale e autonomo sui capi della sentenza sfavorevoli alla parte adiuvata, salvo che la decisione incida direttamente su una sua posizione giuridica autonoma.

  • art. 105 c.p.a.

    La rimessione al primo giudice per motivazione apparente è stata invocata dall’appellante, ma non è stata disposta perché l’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dell’interveniente a impugnare autonomamente la decisione di merito.

Massime di principio

  • Il soggetto che, pur essendo astrattamente titolare di una posizione legittimante autonoma, non impugni tempestivamente l’atto amministrativo lesivo non può recuperare la tutela decaduta mediante un intervento nel ricorso proposto da altro cointeressato.
  • L’interveniente adesivo-dipendente può impugnare soltanto le statuizioni della sentenza direttamente riferibili alla propria posizione processuale, come quelle sull’ammissibilità dell’intervento o sulle spese; non può proporre un appello autonomo contro i capi sfavorevoli alla parte ricorrente principale.
  • L’art. 102, comma 2, c.p.a. consente all’interventore di proporre appello soltanto quando sia titolare di una posizione giuridica autonoma effettivamente azionata nel giudizio; la mera titolarità astratta di un interesse non è sufficiente se l’interveniente non ha proposto tempestivamente l’impugnazione dell’atto.
  • L’intervento adesivo-dipendente non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali dell’azione di annullamento né per ottenere, mediante l’appello, una rimessione in termini rispetto a un’impugnazione ormai preclusa.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

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