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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29250/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19/02/2024 che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 04/07/2023. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.: violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (contestava la fondatezza e la motivazione del mantenimento della misura custodiale).

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante atto formale pervenuto alla Corte, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, lett. d) c.p.p. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria perché, successivamente alla proposizione del ricorso, era intervenuta l'ordinanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale. Decisione resa a Roma il 22 maggio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Il ricorso indicava vizi soggettivi e motivazionali ai sensi dell'art. 606 (violazione di legge e carenza di motivazione). Tuttavia la Corte non è entrata nel merito di tali censure perché la rinuncia del ricorrente ha reso il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato l'art. 591, lett. d), per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia del ricorrente: la rinuncia è causa di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso di cassazione comporta l'inammissibilità della impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso la Corte non entra nel merito delle censure proposte.
  • Per produrre effetti la rinuncia deve essere formale e pervenire alla Corte; può essere presentata dal difensore se munito di procura speciale.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse (es. revoca della misura cautelare) rende il ricorso privo di oggetto e normalmente determina l'inammissibilità, salvo profili particolari di interesse processuale residuo.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta automaticamente la condanna alle spese o sanzioni pecuniarie, soprattutto se nel frattempo è intervenuta la revoca della misura cautelare; tuttavia la valutazione delle spese può variare in base alle circostanze specifiche.
  • Se l'obiettivo del ricorso è ottenere la revoca di una misura cautelare, la revoca intervenuta prima della decisione sulla cassazione può rendere l'impugnazione priva di rilevanza pratico-giuridica.

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