Sentenza n. 333/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento - del decreto della Prefettura di Trapani prot. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Trapani gli ha revocato la patente dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 120 del Codice della strada e dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2020, sostenendo che la revoca non potesse essere considerata automatica e che il Prefetto avrebbe dovuto valutare in concreto necessità, opportunità e proporzionalità della misura, anche in relazione al percorso terapeutico. In secondo luogo, ha contestato l’insussistenza del presupposto della sottoposizione effettiva alla misura di prevenzione, rilevando che la misura non sarebbe stata eseguita perché il ricorrente era stato dapprima sottoposto a custodia cautelare e poi ammesso all’affidamento in prova terapeutico residenziale. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e l’omessa considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento, nonché l’assenza di collegamenti tra i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione e l’utilizzo della patente. Infine, ha dedotto eccesso di potere per illogicità e sproporzione, sostenendo che la revoca avrebbe compromesso il recupero e il reinserimento sociale senza apportare un concreto beneficio alla sicurezza stradale. La Prefettura ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, il potere prefettizio di revoca della patente ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada non sia più automatico o vincolato, ma discrezionale e fondato sulla ponderazione degli interessi coinvolti. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che l’art. 120 consenta la revoca nei confronti dei destinatari di misure di prevenzione personali entro tre anni dalla loro applicazione e che la sola applicazione della misura, anche se non eseguita per ragioni processuali, possa integrare la condizione ostativa prevista dalla norma. La misura di prevenzione conservava efficacia giuridica ed esprimeva un giudizio di pericolosità non superato dai successivi provvedimenti giudiziari. La valutazione prefettizia è stata ritenuta concreta e non meramente formale, poiché aveva considerato la natura della misura, il giudizio di pericolosità e l’attuale affidamento terapeutico residenziale, caratterizzato dall’obbligo di permanenza nella comunità e dal divieto di allontanamento senza autorizzazione. Tali condizioni rendevano in concreto inutilizzabile la patente ed escludevano un interesse attuale al suo mantenimento. Il TAR ha inoltre osservato che non era stata dimostrata un’attività lavorativa o una specifica esigenza professionale connessa al possesso della patente; la generica utilità prospettica per cercare lavoro non era sufficiente. Non era necessario uno specifico rapporto tra i fatti posti a base della misura, anche se riferiti alla violenza familiare, e una concreta pericolosità stradale: rilevava la connessione tra il giudizio di pericolosità e l’affidabilità richiesta per la conduzione di veicoli. Sono state quindi escluse manifesta illogicità, sproporzione e difetto di motivazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e l’obiettiva controvertibilità della questione. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 120 Codice della strada
La revoca della patente possa essere disposta nei confronti dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali entro il termine di tre anni dalla loro applicazione.
La disposizione non opera in modo automatico dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, ma attribuisce al Prefetto un potere discrezionale di valutazione della persistente idoneità del soggetto al mantenimento della patente e della compatibilità della guida con le esigenze di sicurezza pubblica e ordine sociale.
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa sussiste quando la revoca della patente è espressione di un potere prefettizio discrezionale incidente su una posizione di interesse legittimo.
sentenza Corte costituzionale n. 99/2020
Ha escluso l’automatismo della revoca prevista dall’art. 120 del Codice della strada e ha imposto una valutazione concreta di necessità, opportunità e proporzionalità, coerente anche con le finalità riabilitative della misura di prevenzione.
art. 136 d.P.R. 115/2002
È stato richiamato per l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 74 e ss. d.P.R. 115/2002
Costituiscono la base normativa dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La revoca prefettizia della patente prevista dall’art. 120 del Codice della strada nei confronti dei destinatari di misure di prevenzione personali non costituisce un effetto automatico dell’applicazione della misura, ma presuppone una valutazione discrezionale concreta di necessità, opportunità e proporzionalità.
- La valutazione prefettizia deve ponderare il giudizio di pericolosità espresso dall’autorità giudiziaria, l’affidabilità necessaria per la conduzione di veicoli e le esigenze di sicurezza pubblica, senza richiedere necessariamente un rapporto diretto tra i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione e una specifica pericolosità stradale.
- Ai fini dell’art. 120 del Codice della strada, la sola applicazione della misura di prevenzione personale può integrare il presupposto della revoca della patente anche quando la misura non sia stata concretamente eseguita per ragioni processuali, purché il provvedimento di prevenzione mantenga efficacia giuridica e il giudizio di pericolosità non risulti superato o modificato.
- La giurisdizione sulle revoche prefettizie della patente adottate ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada appartiene al giudice amministrativo quando il potere esercitato abbia natura discrezionale e incida su una posizione di interesse legittimo.
- La revoca della patente può essere ritenuta proporzionata quando le condizioni concrete del destinatario, quali l’affidamento terapeutico residenziale con obbligo di permanenza, rendano inattuabile l’utilizzo del titolo e non sia provata un’esigenza lavorativa o professionale attuale che ne giustifichi il mantenimento.
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