Cassazione Penale, Ordinanza n. 14285/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato in secondo grado. Dai passaggi disponibili emerge che i motivi dedotti investivano esclusivamente la determinazione della pena: da un lato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro l'omessa esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano meramente confutative e generiche, e che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
È richiamato indirettamente attraverso la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non ne affronta il merito, ma ritiene generica la censura contro la motivazione della sentenza impugnata.
art. 99 c.p.
È richiamato indirettamente attraverso la doglianza sull'omessa esclusione della recidiva; la Corte non ravvisa vizi nella motivazione della decisione impugnata sul punto.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure contro la determinazione del trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e argomentate: doglianze meramente confutative o generiche non sono idonee a scalfire una motivazione di merito non illogica e sufficiente.
- Quando la sentenza di merito abbia esaminato in modo adeguato le deduzioni difensive sulle attenuanti generiche e sulla recidiva, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in assenza di vizi logici o giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
- La mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sul trattamento punitivo non integra di per sé un valido motivo di ricorso per cassazione se non individua un effettivo vizio di legittimità.
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