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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva riconosciuto alla società un credito d'imposta per nuove assunzioni, previsto dall'art. 63, comma 1, della legge n. 289/2002, in relazione all'art. 7 della legge n. 388/2000. Secondo l'Amministrazione, il beneficio costituiva un aiuto di Stato soggetto alla regola comunitaria del de minimis e, pertanto, non poteva essere riconosciuto oltre il limite quantitativo previsto, pari a 100.000 euro nel triennio secondo la disciplina applicabile. La CTR aveva invece escluso la natura di aiuto di Stato, ritenendo non applicabile tale limite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha affermato che il credito d'imposta aggiuntivo per l'incremento dell'occupazione costituisce un aiuto di Stato e che il legislatore italiano poteva assoggettarlo alla regola del de minimis e al relativo tetto massimo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388/2000, art. 7, comma 10

    Il beneficio dell'ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è soggetto al criterio comunitario del de minimis.

    La disposizione costituisce la base normativa del credito d'imposta e ne limita l'applicazione entro il massimale previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di modesta entità.

  • Legge n. 289/2002, art. 63, comma 1, lett. a)

    Conferma le disposizioni relative al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388/2000.

    Il credito aggiuntivo per le nuove assunzioni mantiene la disciplina e i limiti previsti dalla normativa richiamata, compreso il rispetto della regola de minimis.

  • Articoli 87 e 88 del Trattato CE, ora articoli 107 e 108 TFUE

    Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune sono vietati, salvo le deroghe previste.

    Il beneficio fiscale, in quanto destinato a determinate imprese e potenzialmente idoneo a incidere sulla concorrenza, rientra nella nozione di aiuto di Stato e deve rispettare la disciplina europea.

  • Regolamento CE n. 69/2001, art. 2

    La regola de minimis fissa il limite di 100.000 euro nel triennio.

    Gli aiuti al di sotto del massimale sono considerati di importanza minore e non soggetti al divieto generale sugli aiuti di Stato; il superamento del limite impedisce il riconoscimento del beneficio nella parte eccedente.

  • Regolamento CE n. 2204/2002, artt. 3 e 4

    La disciplina europea sugli aiuti all'occupazione non esclude automaticamente l'applicazione della regola de minimis al credito d'imposta controverso.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Poiché la questione era esclusivamente giuridica e non richiedeva nuove verifiche, la Cassazione ha potuto rigettare direttamente il ricorso introduttivo della società dopo aver cassato la sentenza della CTR.

Massime di principio

  • Un credito d'imposta destinato a imprese individuate per settore, territorio o specifiche condizioni occupazionali può costituire un aiuto di Stato anche se attribuito attraverso un meccanismo fiscale.
  • La non selettività assoluta del beneficio non è sufficiente a escludere la natura di aiuto di Stato quando la misura favorisce determinate imprese e può incidere, anche solo potenzialmente, sulla concorrenza.
  • Quando la normativa nazionale richiama la regola de minimis, il beneficio deve essere verificato considerando il massimale complessivo applicabile nel periodo di riferimento; l'agevolazione non può essere riconosciuta oltre tale soglia.
  • Il giudice nazionale non può disapplicare il limite de minimis previsto dalla legge ritenendo autonomamente che il beneficio non sia un aiuto di Stato, se la misura presenta caratteristiche idonee a rientrare nella disciplina europea.
  • In caso di superamento del massimale, il contribuente non può pretendere il riconoscimento integrale dell'agevolazione, salvo che dimostri l'applicabilità di una diversa esenzione o di uno specifico regime europeo compatibile.

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