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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37434/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) e, nel caso di Flamur Abdyli, la guida senza patente; i motivi sollevati erano: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) per la contestazione dell'aggravante indicata come "violenza sulle cose" ma qualificata in sentenza come uso di mezzo fraudolento; 2) per Abdyli, mancata declaratoria di prescrizione della contravvenzione di cui all'art.116, commi 15 e 17 C.d.S.; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.62, comma 1, n.4 c.p.; 4) per Costa, vizio nella qualificazione come concorrente (ruolo di palo) e mancato riconoscimento del contributo di minima importanza ex art.114 c.p.; 5) per Costa, mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il secondo motivo (relativo a Flamur Abdyli): ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo relativo alla contravvenzione ex art.116 C.d.S., ritenuta estinta per prescrizione (fatto del 26/03/2014, decorso il termine quinquennale al momento della decisione del 12/04/2021), ed ha eliminato la pena di euro 3.000 di ammenda relativa. Le restanti censure sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate: il primo motivo (correlazione accusa-sentenza) è stato respinto perché l'imputazione descriveva sufficientemente gli elementi materiali; il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per essere inediti o meri riposizionamenti critici delle risultanze di merito. Inoltre Durollari Ilir e Costa Daniela sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità dell'impugnazione. Restano ferme le condanne in relazione agli altri reati e le valutazioni di merito non riformate.

Norme richiamate

  • art. 116 Cod. della Strada

    La Corte ha ritenuto che la contravvenzione commessa il 26/03/2014 fosse soggetta al termine di prescrizione quinquennale, decorso al momento della decisione d'appello; la mancata rilevazione della prescrizione da parte della Corte territoriale ha comportato l'annullamento senza rinvio per quel capo.

  • artt. 624 e 625 cod. pen.

    Riconosciuta la sussistenza del furto aggravato per i fatti ritenuti in fatto dai giudici di merito; la circostanza aggravante e la pena edittale sono state valutate dalla Corte di merito e in parte richiamate dalla Cassazione nella disamina della possibile applicazione di art.131-bis.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio di correlazione tra accusa e sentenza: ha ritenuto valida la contestazione dell'aggravante perché l'imputazione descriveva in modo sufficientemente preciso gli elementi materiali (uso di un apparecchio elettrico per forzare una "cambia soldi"), per cui il giudice poteva qualificare il fatto come uso di mezzo fraudolento senza ledere il diritto di difesa.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e comma 3

    Richiamato come base per i motivi di cassazione (violazione di legge, vizi di motivazione) e per la valutazione di ammissibilità/ineditività dei mezzi di impugnazione.

  • art. 62 cod. pen.

    La richiesta di riconoscere l'attenuante non è stata ritenuta ammissibile in cassazione perché la questione risultava inedita rispetto all'oggetto devoluto alla Corte d'appello.

  • art. 114 cod. pen.

    La Corte richiama che la partecipazione come 'palo' non configura generalmente la partecipazione di minima importanza, perché facilita la realizzazione del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha osservato che, pur avendo la modifica normativa ampliato l'ambito dell'istituto, la Corte territoriale ha correttamente valutato l'esclusione della particolare tenuità per le modalità del fatto; la censura in cassazione non ha offerto specificità sufficiente per rimettere in discussione quella valutazione.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamati in relazione al computo del termine di prescrizione (decadenza del termine massimo).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato come base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende per il carattere inammissibile delle impugnazioni di due ricorrenti.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando l'imputazione descrive con sufficiente precisione gli elementi materiali del fatto: il giudice può quindi qualificare diversamente il fatto (es. "mezzo fraudolento" vs "violenza sulle cose") purché non alteri radicalmente l'oggetto dell'imputazione e la difesa abbia potuto efficacemente conoscere gli elementi contestati.
  • La prescrizione delle contravvenzioni va valutata e dichiarata dal giudice di merito quando dedotta in appello; se il termine di prescrizione è già decorso al momento della decisione di appello, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni 'inedite' che il giudice d'appello non ha affrontato e che non sono state devolute con la dovuta specificità: molte censure di merito richiedono che la questione sia stata sollevata e motivata in grado precedente.
  • La partecipazione come 'palo' difficilmente costituisce 'contributo di minima importanza' (art.114 c.p.), poiché favorisce l'esecuzione del reato e l'impunità degli esecutori materiali; chi agisce in tale ruolo non gode normalmente dell'attenuante della minima partecipazione.
  • L'applicazione dell'istituto di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione concreta delle modalità del fatto, del danno e della condotta successiva: la semplice enunciazione di elementi generici in cassazione non è sufficiente a ribaltare la valutazione di merito.
  • Quando la prescrizione può essere fatta valere, è necessario computare correttamente i periodi di sospensione processuale previsti dalla normativa; le sospensioni straordinarie (es. norme emergenziali) vanno considerate solo se incidono sul periodo di prescrizione decorso.

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