Cassazione Civile, Ordinanza n. 34482/2024 del 26/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una committente aveva convenuto in giudizio la società appaltatrice chiedendo la restituzione di parte dell’acconto versato per lavori di manutenzione straordinaria su un immobile, dopo che l’appaltatrice aveva receduto dal contratto ex art. 1660 c.c. per la sopravvenuta necessità di varianti al progetto originario superiori al sesto del prezzo. La società aveva resistito sostenendo di avere diritto a trattenere quanto ricevuto, perché il corrispettivo dei lavori eseguiti e ulteriori poste indicate in un computo finale, secondo quanto concordato con i tecnici della committente, superavano l’acconto percepito; in via riconvenzionale chiedeva il saldo. Il Tribunale respinse entrambe le domande; la Corte d’appello, invece, ritenne non dovuta l’equa indennità riconosciuta dal primo giudice in assenza di specifica domanda, affermò che l’onere di provare i lavori effettivamente eseguiti gravava sull’appaltatrice e, sulla base della documentazione tecnica prodotta, quantificò il compenso dovuto per le opere eseguite in misura inferiore all’acconto, condannando la società alla restituzione della differenza. In cassazione la società ha denunciato: (1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere probatorio spettasse alla committente che agiva per la ripetizione dell’indebito e che, comunque, il recesso ex art. 1373, comma 2, c.c. lasciasse fermo il diritto al corrispettivo per le prestazioni già eseguite; (2) omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte dato credito alla perizia di parte attrice senza adeguata verifica, pur essendo stata redatta anni dopo il recesso; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere negato il diritto all’equa indennità nonostante la domanda riconvenzionale fosse, secondo la ricorrente, implicitamente comprensiva di tali poste; (4) violazione dell’art. 1660 c.c. per avere escluso l’equa indennità e, in particolare, le voci di mancato profitto e fermo cantiere, ritenute dal giudice di merito non automaticamente dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Ha chiarito che l’art. 1660, comma 2, c.c. non attribuisce all’appaltatore un automatico diritto al corrispettivo pattuito per i lavori eseguiti, ma solo un’equa indennità, il cui an e quantum dipendono dalle circostanze concrete, con rilievo decisivo dell’utilità delle opere per il committente. Ha poi affermato che, quando la spettanza dell’indennità è contestata, incombe sull’appaltatore la prova dei lavori effettivamente eseguiti, quale fatto costitutivo del proprio diritto, e che tale regola non muta se la pretesa è azionata in via di pagamento o come difesa alla domanda restitutoria. Ha inoltre escluso che nell’equa indennità possano rientrare il lucro cessante o il mancato guadagno, perché tali voci presuppongono una prosecuzione del rapporto interrotta per causa imputabile alla controparte, mentre nel caso dell’art. 1660 c.c. il recesso è consentito per sopravvenute necessità tecniche non imputabili al committente e tutela l’interesse negativo dell’appaltatore. La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta, in astratto, esistente quanto alla domanda riconvenzionale, ma in concreto irrilevante perché la domanda era comunque infondata e poteva essere decisa senza rinvio. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1660 c.c.
In caso di varianti necessarie che superino il sesto del prezzo, l’appaltatore può recedere e ottenere solo un’equa indennità; il diritto non è automatico né coincide con il corrispettivo pattuito, e va valutato secondo le circostanze del caso, con centrale rilievo dell’utilità delle opere eseguite per il committente.
art. 1373, comma 2, c.c.
La regola generale secondo cui il recesso/lo scioglimento non incide sulle prestazioni già eseguite nel contratto a esecuzione prolungata non si applica automaticamente alla disciplina speciale dell’art. 1660 c.c., che ha portata derogatoria.
art. 1458, comma 2, c.c.
È richiamato come regola generale sui contratti a esecuzione continuata o periodica, ma la Corte ne evidenzia la non diretta applicabilità alla fattispecie speciale dell’appalto con recesso per varianti necessarie.
art. 1675 c.c.
È utilizzato in via analogica per valorizzare il criterio dell’utilità delle opere eseguite per il committente nel determinare il ristoro spettante all’appaltatore dopo lo scioglimento del rapporto.
art. 1672 c.c.
È richiamato per il medesimo criterio dell’utilità della parte d’opera eseguita in ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti costitutivi del diritto all’indennità grava sull’appaltatore; la regola dell’onere probatorio è neutra rispetto alla forma dell’azione esercitata (domanda di pagamento, accertamento negativo o ripetizione).
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi su una domanda riconvenzionale, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la questione definibile nel merito senza rinvio perché la pretesa era infondata.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque corretto.
Massime di principio
- Quando l’appaltatore recede dal contratto per la sopravvenuta necessità di varianti necessarie superiori alla soglia legale, non matura automaticamente il corrispettivo pattuito per le opere eseguite, ma soltanto un’equa indennità da determinarsi secondo le circostanze del caso.
- Ai fini dell’equa indennità ex art. 1660 c.c., il giudice deve considerare in primo luogo l’utilità concreta delle opere eseguite per il committente; il ristoro può essere riconosciuto o ridotto in ragione di tale utilità.
- Il fatto costitutivo del diritto dell’appaltatore a trattenere somme ricevute in acconto è l’effettiva esecuzione delle opere cui l’acconto si riferisce; pertanto, in caso di contestazione, l’onere di provarne il compimento grava sull’appaltatore.
- La regola sull’onere della prova non cambia a seconda che la domanda sia proposta come azione di pagamento, come difesa a una domanda restitutoria o come accertamento negativo del credito.
- Nell’equa indennità prevista dall’art. 1660 c.c. non rientrano, di regola, voci di mancato guadagno o lucro cessante, perché tali componenti presuppongono un interesse positivo alla prosecuzione del rapporto e un pregiudizio da sua interruzione per causa imputabile alla controparte.
- Quando un motivo di ricorso denuncia un’omessa pronuncia, la cassazione può evitare il rinvio se la questione omessa è decidibile direttamente in base agli accertamenti già compiuti e la pretesa è infondata nel merito.
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