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Legge

L.R. Lombardia 5/2012

Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Normativa regionaleL.R. Lombardia 5/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, in attuazione del d.l. 78/2010, la concessione di contributi ordinari a soggetti privati subordinandola all’attestazione del rispetto delle misure di riduzione dei costi. Prevede inoltre una norma transitoria per il rinnovo del consiglio della Fondazione delle Stelline. Più disposizioni risultano poi abrogate, rendendo oggi il testo in larga parte non operativo.

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e contributi regionali

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e contributi regionali

La legge regionale 15 marzo 2012, n. 5, per la Regione indicata nel titolo, è adottata in attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 5, del d.l. 78/2010. La disciplina risultante è oggi in larga parte superata da successive abrogazioni, ma conserva un residuo contenuto transitorio relativo alla Fondazione delle Stelline.

Contributi ordinari a soggetti di diritto privato

La Regione può concedere contributi ordinari ai soggetti di diritto privato rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 solo se i rispettivi rappresentanti legali attestano l’effettiva applicazione delle misure di riduzione dei costi previste dalla norma statale. La previsione mirava quindi a subordinare il sostegno regionale al rispetto degli obblighi di contenimento della spesa.

Disposizioni abrogate e stato di attualità

La maggior parte delle disposizioni richiamate nel testo consolidato non è più operativa:

  • l’articolo 1 è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 48 della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5;
  • gli articoli 2, 3 e 4 risultano privi di contenuto nel testo fornito, con rinvii a successive modifiche/abrogazioni;
  • l’articolo 5 è stato abrogato dall’art. 3, comma 2, della l.r. 24 luglio 2014, n. 22.

Ne deriva che la disciplina sostanziale sui contributi ordinari non è più applicabile nella realtà attuale.

Norma di prima applicazione: Fondazione delle Stelline

In sede di prima applicazione, a seguito dell’adeguamento statutario richiamato dall’articolo 3, il consiglio di amministrazione della Fondazione delle Stelline è stato interamente rinnovato. Il rinnovo comportava la cessazione anticipata degli incarichi non ancora scaduti. Si tratta di una previsione con efficacia esaurita, legata a un evento organizzativo ormai concluso.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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