L.R. Lombardia 2/2012
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia n. 2/2012 modifica le leggi regionali n. 3/2008 e n. 1/2003, con alcune disposizioni transitorie per l’adeguamento degli statuti e il rinnovo degli organi delle ASP di I classe. Nel testo fornito risultano però molte parti abrogate o non riprodotte; la disciplina residua è sostanzialmente limitata a norme di prima applicazione ormai superate.
Modifiche transitorie alla disciplina lombarda delle IPAB e dei servizi socioassistenziali
Modifiche e disposizioni transitorie in materia di rete dei servizi sociali e IPAB in Lombardia
La legge regionale Lombardia 24 febbraio 2012, n. 2 interviene su due fonti regionali di settore: la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, sul governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, e la l.r. 13 febbraio 2003, n. 1, sul riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia. Nel testo consolidato fornito, tuttavia, molte previsioni risultano già abrogate o non più operative.
Quadro delle modifiche normative
Il contenuto disponibile mostra interventi di modifica e integrazione su articoli e commi delle leggi regionali richiamate, ma diverse disposizioni sono state successivamente espunte da ulteriori leggi regionali. In particolare, risultano espressamente abrogati:
- un articolo della legge del 2012;
- un comma dell’articolo 2;
- una lettera introdotta e poi modificata nel tempo.
Di conseguenza, il testo residuo ha rilievo soprattutto ricostruttivo e storico, più che applicativo attuale.
Disposizioni transitorie e di prima applicazione
La parte ancora leggibile del provvedimento contiene una disciplina transitoria riferita alle ASP di I classe, applicabile alla data di entrata in vigore della legge:
- i consigli di amministrazione in carica restano in funzione fino alla scadenza prevista dagli statuti;
- gli stessi organi devono adeguare gli statuti entro tre mesi alle nuove disposizioni della legge;
- se il termine di tre mesi decorre inutilmente, e previa diffida, gli adempimenti sono assunti in via sostitutiva dalla Giunta regionale;
- nei casi di decadenza o scioglimento dei consigli di amministrazione previsti dalla l.r. 1/2003, i commissari straordinari devono adeguare gli statuti agli articoli 8 e 9 della stessa legge e poi avviare le procedure per il rinnovo degli organi.
Portata temporale e attuale utilità
Le disposizioni transitorie erano destinate alla fase immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge e avevano quindi una funzione di prima applicazione. Poiché il provvedimento risale al 2012, e il testo fornito evidenzia ulteriori abrogazioni di parti significative, la legge è oggi priva di concreta utilità applicativa autonoma nella pratica corrente.
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