L.R. Lombardia 7/2012
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia n. 7/2012 introduce modifiche coordinate a numerose leggi regionali su lavoro, formazione, agricoltura, urbanistica, energia, ambiente, digitale e semplificazione. Molte disposizioni sono transitorie o con termini 2012-2015/2020; diversi articoli sono stati poi abrogati o dichiarati incostituzionali. Restano centrali le misure su tirocini, apprendistato, banda ultra-larga, sottosuolo e procedure ambientali/urbanistiche.
Misure lombarde per crescita, lavoro, territorio, ambiente e semplificazione amministrativa
Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione nella Regione Lombardia
La legge regionale Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 interviene in modo ampio su lavoro, istruzione-formazione, territorio, ambiente, energia, digitalizzazione e semplificazione amministrativa. Il provvedimento modifica numerose leggi regionali preesistenti e introduce anche disposizioni autonome, molte delle quali hanno contenuto programmatorio o sono legate a scadenze e regimi transitori specifici.
Lavoro, capitale umano e formazione
La disciplina regionale dei tirocini viene rafforzata: la Regione li promuove presso datori di lavoro pubblici e privati per alternanza studio-lavoro, orientamento e inserimento/reinserimento lavorativo. La Giunta deve definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, tipologie e criteri dei tirocini, salvi quelli curriculari di competenza statale; inoltre la Regione istituisce forme di incentivazione per le imprese che trasformano i tirocini in contratti di lavoro.
Per la bottega-scuola viene eliminato il riferimento, nella legge regionale 22/2006, all’individuazione dei profili professionali, alle modalità di certificazione delle competenze e al riconoscimento dei crediti formativi.
In materia di apprendistato, la Regione promuove le diverse forme previste dalla disciplina statale, valorizza l’alternanza scuola-lavoro e favorisce il riconoscimento, tramite contrattazione di secondo livello, delle intese relative all’apprendistato. La Giunta deve definire immediatamente e comunque entro 60 giorni gli standard minimi dell’offerta pubblica per le competenze di base e trasversali nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere; per l’apprendistato di alta formazione e ricerca disciplina standard formativi e durata in accordo con parti sociali, università, ITS e istituti tecnici e professionali.
Fondo per l’apprendimento permanente e formazione continua
La legge istituisce misure di sostegno per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, anche mediante un fondo presso Finlombarda. La Giunta, sentite le parti sociali, stabilisce dotazione iniziale, requisiti di accesso e funzionamento del fondo. Sempre la Giunta definisce periodicamente, d’intesa con le parti sociali, indirizzi e priorità della formazione continua, promuove il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali e svolge monitoraggio e valutazione della formazione finanziata con risorse pubbliche e con i fondi interprofessionali.
Politiche attive del lavoro e contrattazione di secondo livello
Sono riconosciute come percorso di politica attiva del lavoro le attività svolte nell’ambito del servizio civile regionale, anche ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, con possibilità di certificazione delle competenze acquisite.
La Regione promuove la crescita e l’attrattività del sistema produttivo anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, coerentemente con i CCNL, con l’Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e con l’art. 8 del d.l. 138/2011. La Giunta può sostenere accordi territoriali che, escludendo ulteriori livelli di contrattazione, introducano modelli innovativi per giovani, ricollocazione dei lavoratori espulsi, welfare aziendale, produttività e salari. A tali finalità è destinata una quota non inferiore al 20% degli stanziamenti annuali per lo sviluppo dell’occupazione.
Istruzione e sistema educativo regionale
La legge interviene sui raccordi tra istituti professionali e istruzione e formazione professionale, prevedendo l’offerta sussidiaria da parte degli istituti professionali statali dei percorsi che consentono il conseguimento di qualifica e diploma professionale di terzo e quarto anno. Su questo punto è però riportata la declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale n. 76/2013.
Viene inoltre introdotta, in via sperimentale e per un triennio, la possibilità per le istituzioni scolastiche statali di organizzare concorsi differenziati per ciclo di studi al fine di reclutare docenti con incarico annuale. Possono partecipare i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; la Giunta disciplina il bando nel rispetto di imparzialità, trasparenza e pubblicità e relaziona semestralmente alla commissione consiliare competente.
La disciplina dell’alternanza scuola-lavoro è aggiornata per ricomprendere anche i richiami all’apprendistato secondo il nuovo testo unico statale del 2011 e per adeguare contenuti e modulazione temporale tra formazione e tirocinio in azienda.
Dati universitari e programmazione formativa
La legge introduceva una banca dati integrata sugli studenti universitari e altri percorsi accademici in Lombardia, per monitorare l’inserimento lavorativo e orientare la programmazione dei corsi di laurea e dei numeri di accesso. Questa disposizione risulta poi abrogata dalla l.r. 25/2016; quindi non ha più utilità applicativa attuale.
Utilizzo dei fanghi, effluenti zootecnici e fertilizzanti azotati
In materia di fanghi in agricoltura, viene fissato al 30 giugno 2012 il termine per il provvedimento regionale che disciplina l’utilizzo, con criteri legati alle caratteristiche dei suoli, alle colture, alla composizione e al trattamento dei fanghi, alla scala di bacino e al coordinamento con la normativa nitrati. Nelle more dell’atto regionale sono sospesi i procedimenti per nuove autorizzazioni; la sospensione non può però superare la data fissata per il provvedimento. Le autorizzazioni già rilasciate devono essere adeguate alle nuove regole. La disposizione è oggi abrogata.
La legge abroga anche la l.r. 37/1993 sui reflui zootecnici e una norma della l.r. 31/2008 collegata alla stessa materia; anche questa parte è oggi abrogata.
Più in generale, la l.r. 31/2008 viene integrata con una disciplina organica sull’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, inclusi effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi e acque reflue agricole e agroalimentari. La Regione disciplina la materia tramite programmi d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati e linee guida per le altre zone. Fino all’attuazione delle norme statali del 2011, la vigilanza è esercitata dalle province, salvo il controllo sul trasporto degli effluenti, che spetta ai comuni; l’irrogazione delle sanzioni relative ai programmi d’azione compete alla Regione.
Sono previste sanzioni da 200 a 2.000 euro per inadempimenti amministrativi, da 500 a 5.000 euro per violazioni sulla disciplina di utilizzazione agronomica e da 1.000 a 10.000 euro per violazioni sulle caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, con raddoppio in caso di reiterazione. È inoltre prevista segnalazione all’autorità giudiziaria quando, nell’arco di un anno, le sanzioni superino complessivamente 4.000 euro.
Servizio fitosanitario regionale
La legge ridefinisce le funzioni del servizio fitosanitario: ERSAF è chiamato a rilasciare autorizzazioni fitosanitarie e ad accertare violazioni con irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale. È introdotta la figura dell’agente fitosanitario, personale tecnico di supporto agli ispettori, che opera su incarico del dirigente per specifiche funzioni di controllo, esclusi alcuni poteri riservati dalla normativa statale.
Urbanistica, edilizia e semplificazione
In materia di titoli edilizi vengono salvaguardati, per specifici interventi di ristrutturazione edilizia interessati dalla sentenza costituzionale n. 309/2011, i permessi di costruire rilasciati e le DIA esecutive al 30 novembre 2011, purché la comunicazione di inizio lavori sia stata protocollata entro il 30 aprile 2012. La disposizione è però formulata come norma speciale collegata a quella vicenda giurisprudenziale.
La ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e l’integrale sostituzione edilizia vengono espressamente ricondotte nella definizione di ristrutturazione; i comuni possono ridurre almeno del 50% gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per tali interventi.
I comuni devono definire i criteri per le destinazioni d’uso escluse negli ambiti specifici al fine di evitare danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, all’ambiente, al paesaggio e per tutelare decoro e identità locale.
Gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall’amianto connessi a funzioni residenziali sono realizzabili con semplice comunicazione al comune, asseverata da professionista, ai sensi della disciplina edilizia statale.
Patrimonio pubblico e valorizzazione immobiliare
La Regione può promuovere programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo e la rigenerazione degli immobili pubblici regionali, locali e di altri soggetti pubblici. Nella l.r. 36/1994 viene introdotta una norma che consente, in sede di aggiornamento del piano territoriale regionale, di individuare immobili da alienare o valorizzare; per tali immobili si possono prevedere destinazioni funzionali, parametri urbanistici e misure di compensazione/mitigazione, con possibilità per i comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione almeno del 50%.
È inoltre disciplinata la gestione indiretta del patrimonio immobiliare tramite società o fondi immobiliari, anche per patrimoni di altri soggetti pubblici, con determinazione da parte della Giunta della quota di capitale o delle quote da detenere e con parere consiliare competente.
Per gli immobili comunali, l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari può valere come variante automatica al PGT nei soli casi previsti; non sono ammissibili immobili in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR, e alcune varianti minori non sono soggette a VAS.
Commercio e grandi strutture di vendita
La legge introduce nel testo unico sul commercio disposizioni sulla sostenibilità delle grandi strutture di vendita: la Giunta definisce linee guida su misure e contribuzioni finanziarie del programma pluriennale commerciale per garantire sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale; sono previsti monitoraggio, responsabilità sociale d’impresa, orientamento alle migliori pratiche e provvedimenti attuativi della struttura competente.
Sono inoltre introdotti criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni di grandi strutture di vendita in relazione a prestazioni energetiche, fonti rinnovabili e infrastrutture per l’alimentazione elettrica dei veicoli e delle celle frigorifere, nonché obblighi di adozione delle azioni di riduzione dei rifiuti previste dal PARR per medie e grandi strutture.
Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico
Viene istituito un fondo alimentato dal versamento dovuto per ogni mutamento di destinazione d’uso del suolo sottoposto a vincolo idrogeologico. L’importo è fissato dalla Giunta secondo criteri legati a superficie, ubicazione, volume di terreno da movimentare e tipologia del mutamento. Il versamento è condizione per il rilascio dell’autorizzazione. Le risorse sono vincolate ai territori soggetti al medesimo vincolo; la Regione pubblica annualmente somme raccolte, interventi finanziati e ubicazione. La norma è oggi abrogata.
Ambiente, energia e qualità dell’aria
La legge interviene sul programma energetico ambientale regionale per promuovere impianti di biometano da matrici di scarto agricolo o agroindustriale, istituisce un registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e prevede linee guida per valorizzare energeticamente gli scarti di potatura del verde pubblico.
Il PEAR deve recepire gli obiettivi nazionali di copertura da rinnovabili e incrementare di almeno il 50% gli obiettivi relativi a fonti termiche, fotovoltaiche e biogas da raggiungere entro il 2020.
Sul versante dell’efficienza energetica in edilizia, la Regione deve anticipare al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico della direttiva 2010/31/UE e agevolare le ESCO.
La Regione promuove il censimento dei salti d’acqua e delle piccole centrali idroelettriche dismesse per favorirne il riuso a fini energetici.
Infrastrutture elettriche, oli minerali e geotermia
La disciplina delle infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica viene profondamente aggiornata: la Giunta deve approvare entro sei mesi un regolamento per la realizzazione e gestione delle infrastrutture elettriche non facenti parte della RTN. Le infrastrutture sono opere di pubblica utilità, soggette in alcuni casi a DIL e in altri ad autorizzazione; i distributori devono pubblicare il piano di sviluppo della rete e censire le infrastrutture. Gli elettrodotti devono essere progettati in coerenza con le smart grid e, in area urbana, di norma in cavo interrato. È istituito il catasto regionale degli elettrodotti, affidato ad ARPA. Sono previste sanzioni specifiche e l’abrogazione delle norme incompatibili della l.r. 52/1982 a partire dal regolamento attuativo.
La Regione esercita inoltre le funzioni autorizzative sugli impianti di oli minerali; l’esercizio definitivo degli impianti di lavorazione e stoccaggio è subordinato a perizia giurata di conformità, con controlli campionari di Regione e ARPA. La norma non si applica alle infrastrutture e insediamenti strategici statali.
Per la geotermia a bassa entalpia, la Regione promuove procedure semplificate anche per i sistemi a circuito aperto con prelievo d’acqua dal sottosuolo; la Giunta deve adeguare entro sei mesi la disciplina sugli scarichi per semplificare l’uso della prima falda, garantendo però la tutela della qualità delle acque e dell’equilibrio idrogeologico.
Bonifica di siti contaminati
La Regione introduce incentivi per il proprietario non responsabile della contaminazione nelle aree da bonificare e recuperare urbanisticamente. Il comune può concedere un incremento fino al 30% della volumetria e della superficie ammessa, prevedere forme incentivanti anche per aree agricole o verdi e attribuire indici trasferibili. Il proprietario interessato deve presentare entro 8 mesi dalla comunicazione comunale la proposta di riutilizzo/riqualificazione, l’assenso alle bonifiche e il cronoprogramma; se la documentazione non arriva entro 12 mesi, la previsione urbanistica perde efficacia per l’area. La Giunta deve inoltre definire, entro 6 mesi, le modalità procedurali per l’effetto sostitutivo della valutazione di impatto ambientale previsto dal d.lgs. 152/2006.
Emissioni in atmosfera, VIA e AIA
La Giunta deve estendere le semplificazioni già previste per alcune attività alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera anche ad attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia da rinnovabili.
Per la VIA, gli oneri istruttori sono ridotti del 50% per impianti industriali connessi alla rete SME, impianti FER e imprese EMAS, e del 20% per attività certificate ISO 14001. In materia di AIA, per gli stessi soggetti è prevista una riduzione differenziata degli oneri istruttori e di controllo dal 20% al 30%.
Governo del sottosuolo e banda ultra-larga
La parte più organica della legge riguarda il Progetto BUL e il governo del sottosuolo. La Regione e gli enti locali devono favorire reti e servizi a banda larga e ultra-larga per l’efficienza delle strutture pubbliche e la competitività delle imprese, garantendo copertura territoriale anche nelle aree svantaggiate e accesso equo alle infrastrutture.
I comuni oltre 10.000 abitanti devono istituire un Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo entro 60 giorni. Il PUGSS deve essere approvato entro il 31 dicembre 2012; il suo aggiornamento non costituisce variante al piano dei servizi.
Il regolamento comunale per l’uso del sottosuolo deve perseguire uso razionale, massimizzazione delle infrastrutture esistenti, riduzione degli scavi, tecniche innovative, coordinamento degli interventi, promozione del catasto e restituzione cartografica digitale accessibile al pubblico.
Il catasto del sottosuolo va istituito entro 60 giorni; comprende cartografie georeferenziate, mappa dei lavori in corso e quadro degli interventi approvati. I gestori delle reti devono trasmettere le mappe georeferenziate e gli aggiornamenti annuali; è prevista anche la possibilità di conferire i dati direttamente alla Regione. Sono previste sanzioni molto rilevanti per mancato o parziale conferimento o aggiornamento dei dati, fino a 200.000 euro nei casi più gravi, con diffida preventiva di 90 giorni. La Regione integra i dati nel catasto regionale infrastrutture e reti.
Per la diffusione della fibra ottica, la Regione e gli enti locali devono mettere a disposizione il patrimonio pubblico; l’occupazione di beni pubblici e del demanio idrico per posa di fibra non comporta canoni o oneri, salvo l’obbligo di ripristino. Nei nuovi edifici e nelle nuove urbanizzazioni è obbligatoria la predisposizione di condotti verticali e di condotti tecnologici multifunzionali. La posa di infrastrutture di telecomunicazione è assoggettata a semplice SCIA.
Digitalizzazione, dati pubblici e interoperabilità
La Regione promuove la digitalizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e, dal 1° gennaio 2013, tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente per via telematica salvo motivate eccezioni.
Viene disciplinata l’accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico: la Giunta individua basi dati regionali e SIREG da rendere disponibili in open data; l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i dati consiliari pubblicabili. I criteri devono tenere conto degli obblighi di legge e dell’utilità per riuso da parte di cittadini, imprese e associazioni; la Regione mette a disposizione portale, supporto tecnico e conoscenze agli altri enti lombardi e promuove servizi di interscambio dati con lo Stato.
La Regione garantisce il riuso dei programmi informatici di propria titolarità e degli enti del sistema regionale, istituendo una piattaforma idonea secondo le linee guida AgID.
La Regione fornisce inoltre supporto tecnico-specialistico agli enti locali per digitalizzazione, ICT, razionalizzazione dei data center e valorizzazione del patrimonio informativo; il data center regionale è messo a disposizione di enti locali e altri soggetti pubblici.
Con l’Ecosistema Digitale E015 la Giunta promuove linee guida per operatori pubblici e privati e può introdurre oneri o premialità nei bandi regionali per chi condivide informazioni con la PA o rende accessibili informazioni di interesse generale.
La Regione supporta anche l’adozione dello SPID tramite la piattaforma regionale IdPC integrata con lo SPID.
Qualità dei servizi pubblici e semplificazione amministrativa
La Giunta regionale individua livelli minimi di qualità dei servizi regionali e di alcuni servizi degli enti dipendenti o locali, con strumenti di garanzia, misurazione e controllo anche tramite la soddisfazione degli utenti. Gli esiti possono essere usati per forme premiali nella distribuzione dei trasferimenti regionali. La Regione promuove anche servizi informativi e digitali diretti verso gli utenti interessati.
La legge prevede inoltre linee guida per contenere gli oneri amministrativi sulle micro e piccole imprese, la predisposizione di istruzioni e strumenti di affiancamento per le nuove procedure a carico delle imprese e stage formativi del personale regionale presso imprese o studi professionali per migliorare la semplificazione verso il tessuto produttivo.
Patto di stabilità territoriale e altre disposizioni
È previsto un meccanismo di proroga tecnica delle modalità applicative del patto di stabilità territoriale qualora entro il 31 maggio non sia adottato il relativo provvedimento annuale.
La legge interviene infine sul Registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA), integrandolo nell’anagrafe digitale delle imprese agricole e agroalimentari, e sulla razionalizzazione dei controlli veterinari per ridurre gli oneri non imposti dal diritto UE e favorire le esportazioni.
Regime transitorio, abrogazioni e stato di attualità
Numerose disposizioni della legge hanno avuto portata transitoria, sono state poi abrogate o risultano superate da interventi successivi. In particolare:
- l’articolo sui raccordi degli istituti professionali con l’istruzione e formazione professionale è stato dichiarato incostituzionale;
- l’articolo relativo alla banca dati degli studenti universitari è stato abrogato nel 2016;
- le norme sui fanghi e quelle sul fondo per il rischio idrogeologico risultano abrogate;
- alcune disposizioni in materia di semplificazione, commercio, appalti e patrimonio informativo sono state modificate o abrogate da leggi successive;
- la disciplina su banda ultra-larga, sottosuolo, digitalizzazione e open data contiene tuttavia profili ancora sistematici e può conservare utilità interpretativa per il testo vigente delle leggi richiamate, nei limiti delle successive modifiche.
Nel complesso, la legge ha oggi soprattutto rilevanza per ricostruire il testo consolidato delle discipline regionali modificate; diverse sue norme sono però ormai superate o prive di autonoma applicabilità pratica.
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