Cassazione Civile, Ordinanza n. 32604/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in sede tributaria avvisi di pagamento TARI relativi ad annualità 2016 e 2017 emessi dal Comune per un piazzale e altre superfici dello stabilimento. Sosteneva che il regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani fosse illegittimo perché privo di una reale individuazione anche quantitativa dei rifiuti assimilati, in contrasto con la disciplina statale sui rifiuti; chiedeva quindi la disapplicazione della norma regolamentare e l’esclusione o, in subordine, la riduzione della superficie tassabile per le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, ove si formavano rifiuti speciali non assimilabili, comprovando di smaltirli in proprio. Denunciava inoltre l’omesso esame di fatti decisivi circa l’enorme quantità di rifiuti prodotti e la necessità di estendere l’esenzione anche al piazzale, se già riconosciuta per altre aree produttive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la delibera/regolamento comunale di assimilazione era illegittima perché, pur formalmente richiamando un limite quantitativo, lo svuotava di contenuto prevedendo comunque l’assimilazione dei rifiuti che lo superavano; pertanto andava disapplicata. Ha però precisato che ciò non comporta esenzione totale automatica: occorre applicare la disciplina sui rifiuti speciali, con possibile esclusione dalla superficie tassabile solo della parte in cui si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, restando a carico del contribuente l’onere di allegare e provare i presupposti della riduzione o dell’esenzione. La quota fissa della tariffa resta comunque dovuta.
Norme richiamate
art. 184 d.lgs. n. 152/2006
viene richiamato per la classificazione dei rifiuti secondo origine e pericolosità, ma non esaurisce il tema dell’assimilazione ai fini tariffari
art. 195 d.lgs. n. 152/2006
citato dalla ricorrente come parametro di legittimità del regolamento comunale
art. 198 d.lgs. n. 152/2006
citato dalla ricorrente come parametro di legittimità del regolamento comunale
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22/1997
l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani richiede criteri sia qualitativi sia quantitativi; la delibera che ometta il criterio quantitativo è illegittima e va disapplicata
art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22/1997
lo smaltimento in proprio dei rifiuti assimilabili può giustificare una riduzione tariffaria proporzionata, non un’esenzione totale automatica
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
il presupposto della tassa è l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte nel territorio comunale
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
consente l’esclusione dalla superficie tassabile della parte in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati; i presupposti vanno provati dal contribuente
art. 70 d.lgs. n. 507/1993
richiamato come obbligo di denuncia e informazione del contribuente per ottenere l’esclusione di aree dalla superficie imponibile
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
nella TARI non si considera la parte di superficie in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento
art. 5 l. n. 2248/1865, all. E
esprime il potere-dovere del giudice di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi presupposti dell’imposizione
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per escludere la configurabilità della doppia conforme nel caso concreto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- In materia di tassa sui rifiuti, l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani richiede una regolamentazione comunale che individui in modo non solo qualitativo ma anche quantitativo i rifiuti assimilabili; la mancanza del criterio quantitativo rende illegittimo il provvedimento e impone al giudice tributario di disapplicarlo.
- La disapplicazione del regolamento comunale illegittimo non comporta automaticamente l’esenzione totale dal tributo: si applica la disciplina dei rifiuti speciali, con possibile esclusione dalla superficie tassabile soltanto delle aree nelle quali si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati.
- Se l’assimilazione è legittima, il contribuente non può pretendere un’esenzione totale per il solo fatto di smaltire in proprio i rifiuti, ma può ottenere solo una riduzione tariffaria proporzionata, dimostrando l’avvenuto recupero o trattamento dei rifiuti e i relativi presupposti.
- In tema di TARI, la quota fissa resta dovuta per intero in quanto destinata a coprire i costi essenziali del servizio, mentre le circostanze concrete sulla quantità di rifiuti prodotti o sul mancato utilizzo del servizio incidono, al più, sulla componente variabile.
- L’onere di provare i presupposti per l’esclusione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente, che deve indicare e dimostrare l’esistenza e la delimitazione delle aree effettivamente destinate alla produzione di rifiuti speciali esclusi dal circuito ordinario.
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