Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12317/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori imposte e accessori per l'anno 2008, ritenendo inesistenti tre fatture per complessivi 24.000 euro, emesse per prestazioni di manodopera asseritamente svolte in cantieri di Avezzano e Pescara da una ditta terza. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, in primo grado, il ricorso era stato respinto perché le operazioni erano state ritenute inesistenti per difetto di prova sui rapporti intercorsi e sulle prestazioni eseguite. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame valorizzando alcune dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini fiscali, ritenendole sufficienti, insieme ad altri elementi indiziari, a dimostrare l'effettività delle prestazioni e quindi dei costi dedotti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 39 d.P.R. 600/1973, 2729 c.c. e 2697 c.c., deducendo che la CTR avesse considerato provata l'effettività delle operazioni sulla sola base di dichiarazioni rese da terzi ai verificatori, in violazione delle regole sulla prova nel processo tributario; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché le dichiarazioni valorizzate riguardavano solo una parte dei lavori e non menzionavano la ditta indicata nelle fatture.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ribadito che nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte in sede di verifica non hanno valore di prova testimoniale, ma possono costituire elementi indiziari utilizzabili ai fini della decisione e, se dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, possono integrare presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento. Tuttavia, il giudice di merito deve valutare tali indizi insieme agli altri riscontri disponibili; nella specie, la CTR aveva attribuito valore sufficiente a dichiarazioni riferite solo a una parte dei lavori, senza verificare la necessità di ulteriori riscontri e senza considerare adeguatamente i limiti oggettivi di quelle dichiarazioni. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in combinato con le norme sostanziali e processuali sulla prova per censurare l'uso delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell'accertamento fondato su presunzioni semplici nel contenzioso tributario

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    evocato dalla Corte quale norma che, insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973, consente l'utilizzo di presunzioni semplici nell'accertamento IVA

  • art. 2729 c.c.

    le dichiarazioni di terzi possono assurgere a presunzioni semplici solo se caratterizzate da gravità, precisione e concordanza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nella contestazione dell'effettività delle operazioni fatturate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 6 CEDU

    richiamato per affermare l'ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario nel rispetto delle garanzie del giusto processo

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato a sostegno del principio di parità delle armi nel giudizio tributario

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi nella fase di verifica non hanno valore di testimonianza in senso tecnico, ma sono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.
  • Tali dichiarazioni possono fondare l'accertamento solo se, per contenuto intrinseco o per riscontri esterni, raggiungono il grado di gravità, precisione e concordanza richiesto dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi alla mera presenza di dichiarazioni di terzi, ma deve confrontarle con tutti gli altri elementi istruttori disponibili e verificare se siano sufficienti a sostenere la pretesa fiscale o la prova contraria del contribuente.
  • Quando l'indizio riguarda solo una parte dei fatti contestati, occorre una valutazione particolarmente rigorosa dei riscontri ulteriori necessari a colmare il perimetro probatorio della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.