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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06667/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda monitoria/sommaria dell'avvocato per ottenere i compensi maturati per l'assistenza prestata in un giudizio risarcitorio poi definito transattivamente dalla cliente con il nuovo difensore. Il professionista aveva promosso un primo procedimento contro la propria ex cliente, che si era concluso con un'ordinanza di condanna al pagamento di una somma a titolo di compensi e spese; successivamente aveva agito anche contro la compagnia assicuratrice, indicata come coobbligata in solido ex art. 13, comma 8, della legge professionale forense. Il Tribunale, dopo la produzione dell'ordinanza resa nel giudizio contro la cliente, aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo che il diritto al compenso fosse già stato soddisfatto o comunque che non vi fosse più interesse alla decisione. Con il ricorso per cassazione il professionista censurava tale statuizione, deducendo: (i) erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché la sola condanna della cliente non provava affatto l'avvenuto pagamento e, anzi, le conclusioni delle parti dimostravano che il contrasto era ancora attuale; (ii) violazione del principio di solidarietà passiva ex art. 1292 c.c., poiché, ottenuto un titolo contro uno dei coobbligati, il creditore non perde il diritto di agire anche contro gli altri, salvo il limite dell'unico soddisfacimento del credito. Il ricorrente lamentava anche vizi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma tali profili restavano in parte assorbiti o comunque non accolti come autonomi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, salvo la doglianza specifica relativa all'art. 112 c.p.c. Ha affermato che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando risulti univocamente e non controversamente venuto meno l'interesse delle parti alla decisione di merito, per sopravvenuta composizione della lite o per altra causa oggettiva. Nel caso concreto, la produzione dell'ordinanza resa nel separato giudizio contro la cliente non provava l'effettivo pagamento del credito professionale; inoltre le conclusioni mantenute dalle parti nel giudizio contro la compagnia dimostravano che il contrasto era ancora attuale, poiché l'avvocato insisteva per la condanna della compagnia e quest'ultima insisteva per la manleva della cliente. La Corte ha quindi ritenuto che il Tribunale avesse emesso una motivazione solo apparente nel dichiarare cessata la materia del contendere e nel desumere, senza adeguata spiegazione, l'estinzione dell'interesse ad agire da una mera condanna giudiziale non seguita da prova dell'effettivo adempimento. Ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo motivo sulle spese, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato solo come base del rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di compensi.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Richiamato per il provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794

    Indicata tra le norme poste a fondamento del procedimento per la liquidazione dei compensi professionali.

  • artt. 3, 4 e 14 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamati quale disciplina del procedimento speciale relativo ai compensi dell'avvocato.

  • art. 13, comma 8, L. professionale forense

    La Corte conferma, in linea con il Tribunale, che la solidarietà passiva opera in favore del difensore per i compensi maturati, anche se il mandato sia stato revocato, purché l'attività sia stata prestata nei tre anni antecedenti e il credito sia ancora insoddisfatto.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il tema centrale è il permanere dell'interesse ad agire.

  • art. 1292 c.c.

    Applicato per ribadire che nelle obbligazioni solidali ciascun coobbligato può essere richiesto dell'intero, con estinzione dell'obbligazione solo per effetto del pagamento e non della sola formazione del titolo contro uno dei debitori.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non decisiva/fatta salva, poiché il nucleo della decisione riguarda la mancanza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere e la motivazione apparente.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per nullità del provvedimento per motivazione apparente/difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per omesso esame di fatti decisivi, ma la decisione ruota soprattutto sulla motivazione apparente.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando sia provato in modo certo e non controverso il venir meno dell'interesse di tutte le parti alla decisione di merito; non basta la mera produzione di un titolo giudiziale di condanna se non risulta anche l'effettivo pagamento o altra causa sopravvenuta che elimini il contrasto.
  • In presenza di obbligazioni solidali, il creditore può agire per l'intero contro ciascun coobbligato fino al completo soddisfacimento del credito; la sola esistenza di un titolo contro uno dei debitori non estingue l'obbligazione né impedisce l'azione contro gli altri.
  • Il giudice non può desumere il pagamento di un credito dalla sola condanna giudiziale pronunciata in altro giudizio, specie se il debitore è contumace e non vi è prova dell'adempimento: occorre un accertamento espresso e logicamente coerente.
  • La motivazione che dichiara cessata la materia del contendere deve spiegare in modo intelligibile perché il contrasto tra le parti sia realmente venuto meno; in difetto, il provvedimento è affetto da motivazione apparente.
  • Nei procedimenti per compensi professionali, la solidarietà passiva prevista dalla disciplina forense tutela il professionista fino a integrale soddisfazione del credito, anche quando l'attività sia stata prestata per un periodo limitato e il mandato sia poi stato revocato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniObbligazioni solidaliMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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