Sentenza n. 4/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione del Servizio 3 – Amministrativo, Ambiente, Trasporto privato, Urbanistica, Pianificazione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1405 del 15.10.2024 con la quale è stata adottata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art.14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990, la motivata conclusione - con esito negativo comportante il rigetto dell’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico presentata dalla Società Aurora S.r.l. per il progetto relativo alla costruzione e all’esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Riceci, Ponte Armellina, nel Comune di Petriano e della nota a mezzo Pec del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 40374 del 15.10.2024 con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento e trasmessa la predetta Determinazione n. 1405 del 15.10.2024, con i relativi allegati di seguito indicati; - del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, allegato come parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 1405 del 15.10.2024, con i relativi allegati di seguito indicati; - della Valutazione negativa di Impatto Ambientale; - del diniego di Autorizzazione Integrata Ambientale; - del parere negativo di Valutazione di Incidenza Ambientale espresso dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro; - del parere negativo di compatibilità geomorfologica con riguardo agli aspetti idrologici idraulici della Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Nord, espresso alla Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, che ha richiamato il contributo espresso dalla Regione con nota prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 32002 del 06.08.2024; - del parere negativo del Comune di Petriano in merito alla variante urbanistica e conseguentemente al rilascio del titolo edilizio formulato alla Conferenza di Servizi del 19.09.2024, così come espresso dal Consiglio Comunale con Delibera n. 54 del 11.10.2022, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 34982 del 17.10.2022; - del parere negativo al progetto per l’antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e ss. mm. ii. espresso dal rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino alla Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024; - della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 14828 del 21.04.2023; - della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 3824 del 01.02.2024 e relativa nota di trasmissione del Servizio 3 della Provincia prot. n. 5402 del 12.02.2024; - della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 25 del 22.06.2023 e relativa nota di trasmissione del 25.10.2023, prot. 39492; - del decreto del Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino del 02.11.2023 n. 250 ad oggetto “Revisione macro struttura dell’Ente”, nei limiti di cui ai motivi di ricorso e della proposta di riorganizzazione predisposta dal Direttore Generale ivi richiamata e non conosciuta; - della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 47009 del 22.12.2023; - della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 406 del 05.01.2024; - della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 2192 del 19.01.2024; - della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 8221 del 28.02.2024; - della nota a firma congiunta del Segretario Generale e del Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino del 22.03.2024 e relativa nota di trasmissione a firma del Direttore Generale prot. 11477 in pari data; - della nota del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 12976 del 04.04.2024 e allegata determina dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro n. 43 del 05.05.2023; - del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 06.08.2024; - del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 14.03.2024; - del contributo espresso dall’ATA Rifiuti n. 1 Marche Nord alla Conferenza di Servizi istruttoria del 14.03.2024, come da relativo verbale; - della valutazione negativa espressa dal Sindaco del Comune di Urbino alla Conferenza di Servizi decisoria del 06.08.2024, come da relativo verbale; - della nota dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31952 del 06.08.2024; - del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 128 del 14.04.2015 e della D.A.C.R. n. 29 del 22.02.2022, nei limiti di cui ai motivi di ricorso; - della nota della Regione Marche, Settore Fonti energetiche, rifiuti cave e miniere, prot. n. 30384671 del 25.07.2023; - del PRG del Comune di Petriano nei limiti di cui ai motivi di ricorso, con particolare riferimento alla Tavola denominata “Ex Galasso” ed alla Tavola denominata “Tutela dei versanti”, entrambe pubblicate nel SIT; - del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Petriano e assunto nel procedimento; Nonché, per quanto occorrer possa, - della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Invio valutazioni su integrazioni – VIA”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31927 del 05.08.2024; - della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Invio valutazioni su integrazioni - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31928 del 05.08.2024; - della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Valutazione documentale per la Valutazione di Impatto Ambientale”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 19908 del 26.05.2023; - della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Valutazione documentale. Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 19907 del 26.05.2023; - del contributo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino in occasione della Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, acquisito al prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 36874 del 19.09.2024; - del contributo espresso dall’AST Pesaro e Urbino in occasione della Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, acquisito al prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 36627 del 17.09.2024; - della nota ANAS, Servizio territoriale Marche, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 30349 del 03.08.2023; - del documento “Iter procedimentale ed elenco della documentazione progettuale” prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 37027 del 19.09.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la costruzione e l'esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi, unitamente agli atti e pareri confluiti nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione provinciale di rigetto del PAUR e gli atti presupposti, deducendo sei motivi, articolati in dodici sottocensure. Il primo motivo riguardava il procedimento e denunciava violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, legalità e separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, illegittima riorganizzazione degli uffici provinciali, conflitto di interessi del dirigente responsabile della VIA e illegittima convocazione di una conferenza istruttoria. Il secondo motivo contestava l’interpretazione e l’applicazione del PRGR Marche in materia di distanze dai centri abitati e dai siti sensibili, sostenendo che all’impianto dovesse applicarsi la distanza di 500 metri e non quella di 2.000 metri, oltre a censurare il piano regionale e la relativa interpretazione autentica. Il terzo motivo riguardava la VIA, i criteri localizzativi del PRGR, le interferenze con corsi d’acqua, crinali e versanti, la valutazione di incidenza negativa, il mancato riconoscimento della priorità localizzativa per aree già interessate da impianti, nonché le valutazioni negative sulle diverse matrici ambientali; venivano dedotti violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, sproporzione e contraddittorietà. Il quarto motivo contestava il parere regionale negativo di compatibilità geomorfologica, lamentando che la Regione non avesse considerato il riesame delle richieste istruttorie, le integrazioni prodotte e la distinzione tra progettazione definitiva ed esecutiva, oltre a dedurre incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione. Il quinto motivo censurava il diniego di AIA e il parere antincendio negativo, denunciando travisamento del progetto, carenze istruttorie e motivazionali, mancato contraddittorio e erronea valutazione degli aspetti relativi al landfill mining, al biogas e agli apparati di combustione. Il sesto motivo sosteneva che il Comune di Petriano, avendo dichiarato nella prima riunione della conferenza decisoria di non esprimere parere, dovesse considerarsi assenziente senza condizioni ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990, non potendo successivamente esprimere un dissenso negativo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In applicazione del criterio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente il terzo e il quarto motivo. Ha ritenuto non sindacabili, in assenza di vizi macroscopici, le contestazioni tecniche fondate su perizie e studi di parte relative alla qualificazione dei versanti, alla valutazione di incidenza e alle matrici ambientali. La VIA costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, istruttoria mancante o inadeguata; nel caso concreto la valutazione era stata preceduta da un approfondimento istruttorio contenuto in un documento di oltre 170 pagine e non presentava tali anomalie. Lo stesso criterio è stato applicato al giudizio regionale di compatibilità geomorfologica, ritenuto frutto di adeguata istruttoria tecnica. Accertata la legittimità della VIA negativa, il TAR ha ritenuto conseguente e legittimo il diniego di AIA, poiché una VIA negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Ha inoltre respinto le censure relative al parere antincendio, rilevando che la ricorrente contrapponeva le proprie valutazioni tecniche a quelle dell’organo competente e che il parere negativo era motivato da carenze documentali. È stato respinto anche il sesto motivo: la posizione del Comune doveva essere valutata alla luce dell’intero svolgimento della conferenza decisoria e non soltanto della prima riunione. Il diniego di PAUR risultava quindi adeguatamente fondato sulla VIA negativa, sull’AIA negativa, sulla VINCA negativa e sui pareri negativi della Regione, dei Vigili del Fuoco e del Comune. Gli ulteriori motivi, compresi quelli procedurali e organizzativi riferiti alla Provincia e quelli relativi alla distanza dai centri abitati, sono stati ritenuti irrilevanti perché il diniego era già sufficientemente giustificato dagli atti ritenuti legittimi. Il TAR ha precisato che il PAUR include, ma non sostituisce sul piano sostanziale, i singoli titoli autorizzatori, i quali conservano autonomia formale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle amministrazioni e degli interventori, per gli importi indicati in dispositivo.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e la conferenza di servizi conclusiva; il diniego finale è stato adottato sulla base degli esiti negativi dei singoli procedimenti inclusi.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
“si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”
La ricorrente ne invocava l’applicazione alla posizione del Comune; il TAR ha escluso che la posizione comunale potesse essere isolata dalla prima riunione, dovendo essere valutata nel complessivo svolgimento della conferenza.
art. 208 d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento dell’autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e dell’eventuale variante urbanistica, ma le relative questioni sono rimaste irrilevanti ai fini della decisione.
art. 6 direttiva 92/43/CEE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nelle censure sulla valutazione di incidenza; il giudice ha ritenuto non dimostrati vizi macroscopici della valutazione tecnica negativa.
art. 9 d.P.R. 357/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato con riferimento alla VINCA e alla pretesa necessità di accedere al livello delle misure compensative; la censura è stata respinta nel quadro del generale limite al sindacato sulle valutazioni tecniche.
art. 89 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione al parere regionale di compatibilità geomorfologica, ritenuto legittimo perché espressione di adeguata istruttoria tecnica non affetta da manifesta illogicità o travisamento.
art. 26 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Applicato per porre le spese di giudizio a carico della società ricorrente secondo il principio della soccombenza.
artt. 24 e 111 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati come fondamento del criterio della ragione più liquida e dell’esigenza di rispettare la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La valutazione di impatto ambientale esprime ampia discrezionalità tecnica e, al contempo, discrezionalità amministrativa nella ponderazione del sacrificio ambientale rispetto all’utilità socioeconomica del progetto; il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, istruttoria mancante o radicalmente inadeguata.
- Le valutazioni tecniche ambientali non possono essere sostituite in giudizio da perizie o studi di parte che prospettino una diversa ricostruzione dei fatti, se l’amministrazione ha svolto un’istruttoria adeguata e la sua conclusione non presenta anomalie manifeste.
- Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; pertanto, una volta ritenuta legittima la VIA negativa, il diniego di AIA risulta conseguentemente giustificato, senza necessità di accogliere le contestazioni tecniche rivolte ai singoli profili dell’AIA.
- Nel procedimento di PAUR, i singoli titoli autorizzatori confluiti nel provvedimento unico conservano la propria autonomia formale; l’illegittimità di un segmento procedimentale può incidere sul provvedimento finale solo se idonea a compromettere concretamente la legittimità del titolo o dei titoli che sorreggono il diniego.
- La posizione espressa da un’amministrazione nella conferenza di servizi deve essere valutata considerando lo svolgimento complessivo della conferenza e non necessariamente isolando una singola riunione, quando l’amministrazione abbia successivamente partecipato e manifestato la propria posizione nel procedimento.
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