Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18901/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda un invito al pagamento del contributo unificato notificato dall'ufficio presso il difensore domiciliatario della parte soccombente nel giudizio presupposto. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che l'invito dovesse essere notificato alla parte e non anche al difensore che aveva patrocinato il precedente giudizio. L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 248, commi 1 e 2, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la notifica può essere validamente eseguita alternativamente alla parte oppure presso il difensore nel domicilio eletto, e che tali modalità non sono cumulative. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 248 d.P.R. n. 115/2002, in combinazione con la disciplina sul domicilio eletto e con le disposizioni sul contributo unificato e sulla sanzione per il ritardato pagamento, nel senso che l'invito al pagamento può essere notificato presso il difensore domiciliatario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese, lasciando assorbite le ulteriori questioni.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di norma di diritto sostanziale/processuale.

  • art. 248, commi 1 e 2, d.P.R. n. 115/2002

    L'invito al pagamento del contributo unificato deve essere notificato ai sensi dell'art. 137 c.p.c. nel domicilio eletto; le modalità di notifica previste sono alternative e non cumulative.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato come modalità di notificazione dell'invito al pagamento da parte dell'ufficio.

  • art. 16 d.P.R. n. 115/2002

    In combinazione con l'art. 248, disciplina comunicazioni, conseguenze dell'inadempienza e iscrizione a ruolo del contributo unificato.

  • art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede la sanzione applicabile in caso di mancato pagamento nei termini.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la commisurazione della sanzione e per il meccanismo di irrogazione mediante intimazione di pagamento.

  • art. 7 d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472

    Richiamato, insieme all'art. 16 d.P.R. n. 115/2002, per la commisurazione della sanzione ai giorni di ritardo.

  • art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel quadro della disciplina speciale applicabile dopo la scadenza del termine per il pagamento.

  • artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.

    Sono richiamati nel riferimento alla decisione della Corte costituzionale che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 248, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'invito al pagamento del contributo unificato può essere validamente notificato presso il difensore domiciliatario del giudizio presupposto, poiché la disciplina speciale consente la notifica nel domicilio eletto come forma idonea e sufficiente.
  • L'elezione di domicilio per il giudizio vale anche per gli adempimenti strettamente connessi, tra cui l'obbligo di pagamento del contributo unificato e le conseguenze dell'inadempimento, salvo che la legge disponga diversamente.
  • La notifica al domicilio eletto risponde a un bilanciamento tra tutela del destinatario e esigenze di efficienza amministrativa; è sufficiente che l'atto sia posto nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante il domiciliatario liberamente scelto.
  • In tema di contributo unificato, la mancata notifica alla parte personalmente non determina invalidità quando la notifica sia stata eseguita presso il difensore nel domicilio eletto, essendo le modalità previste dalla legge alternative.
  • Quando il ricorso per cassazione è fondato sulla violazione della disciplina speciale delle notificazioni dell'invito al pagamento, la cassazione della decisione impugnata comporta il rinvio al giudice di merito per il riesame e per la regolazione delle spese se restano assorbite altre questioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.