Sentenza n. 3065/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'approvazione degli atti della selezione pubblica per un posto di ricercatore in tenure track e contro gli atti collegati
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimi gli atti della selezione bandita dalla Scuola Superiore Meridionale per il reclutamento di un ricercatore in tenure track nel settore della bioingegneria. In primo luogo, deduceva l'illegittima composizione della commissione, sostenendo che la nomina avrebbe dovuto essere effettuata sulla base del previgente settore scientifico-disciplinare ING-IND/34, indicato nel bando, e non sulla base della nuova classificazione introdotta dal D.M. n. 639 del 2024. In secondo luogo, contestava la sostituzione dell'Allegato n. 1 al verbale della riunione preliminare, ritenendo che essa avesse modificato sostanzialmente i criteri e i punteggi di valutazione senza una nuova deliberazione collegiale. Deduceva inoltre l'incompatibilità di un componente della commissione, sostenendo che questi fosse coautore di più della metà delle pubblicazioni del candidato vincitore, in violazione dell'art. 7, comma 5, del regolamento di Ateneo. L'appellante censurava, altresì, la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dell'attività didattica e dell'attività di ricerca, nonché l'attribuzione del punteggio massimo al dottorato del vincitore. Contestava infine l'insufficienza della motivazione e l'asserita incoerenza tra giudizi qualitativi e punteggi numerici.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, con integrazioni motivazionali. Quanto alla composizione della commissione, il Consiglio di Stato ha affermato che il D.M. n. 639 del 2 maggio 2024 era entrato in vigore prima della nomina della commissione, avvenuta il 3 luglio 2024. In forza della disciplina transitoria, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori dovevano intendersi riferiti ai nuovi gruppi scientifico-disciplinari. La sopravvenienza normativa si applicava alla fase non ancora esaurita della nomina della commissione, anche se il bando era stato pubblicato quando era vigente la classificazione precedente, poiché il bando e il decreto di nomina erano giuridicamente presupposti dalle fonti normative sopravvenute. Non risultava inoltre dedotta una concreta carenza di qualificazione scientifica dei commissari. Quanto all'Allegato n. 1, il Collegio ha ritenuto che la versione protocollata e pubblicata avesse adeguato la griglia valutativa al punteggio massimo previsto dal bando e che il verbale n. 3 dimostrasse l'effettivo utilizzo collegiale della versione definitiva. In ogni caso, l'appellante non aveva provato che la modifica avesse inciso sull'esito della selezione: la simulazione numerica prodotta dalla Scuola indicava che il candidato vincitore sarebbe rimasto primo anche applicando la griglia originaria. La censura è stata quindi respinta per difetto di concreta lesività e di prova di resistenza. Quanto all'incompatibilità, il Consiglio di Stato ha precisato che la soglia regolamentare di "più della metà delle pubblicazioni" deve essere calcolata sull'intera produzione scientifica del candidato, non soltanto sui lavori selezionati per la procedura, per evitare elusioni della regola. La soglia, tuttavia, non può essere interpretata estensivamente. Nel caso concreto, secondo i dati disponibili, le coautorship del commissario erano pari alla metà della produzione o inferiori a tale limite, non superiori; inoltre, la pubblicazione contestata era già indicizzata prima della procedura ed era stata esaminata dalla commissione. Non è stata ravvisata neppure un'incompatibilità sostanziale, poiché il rapporto di supervisione dottorale, la partecipazione allo stesso gruppo di ricerca e alcune coautorship non integravano rapporti di collaborazione intensi, stabili, continuativi ed esclusivi tali da compromettere l'imparzialità. Le censure sulle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni sono state ritenute in parte inammissibili, perché dirette a ottenere un riesame del merito tecnico-scientifico, e in parte infondate. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento, arbitrarietà o errore macroscopico, non dimostrati nella fattispecie. Il voto numerico, accompagnato da criteri predeterminati e giudizi descrittivi, è stato ritenuto sufficiente. La diversa attribuzione dei punteggi era giustificata dalla diversa consistenza delle attività didattiche e di ricerca dei candidati. È stata inoltre ritenuta legittima la valutazione di piena pertinenza del dottorato del vincitore rispetto alla nuova declaratoria del settore IBIO-01/A, poiché l'attività di ricerca riguardava la modellazione computazionale e l'analisi dei sistemi biologici. Anche su tale profilo non era stata fornita la prova di resistenza. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 6-ter, d.l. n. 36/2022, convertito dalla l. n. 79/2022
a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari
La disciplina transitoria impone l'applicazione della nuova classificazione ai segmenti della procedura concorsuale non ancora esauriti, compresa la nomina della commissione, anche quando il bando sia stato pubblicato sotto il regime precedente.
D.M. n. 639 del 2 maggio 2024
Il decreto ha riformulato i settori scientifico-disciplinari e i settori concorsuali, introducendo il gruppo scientifico-disciplinare 09/IBIO-01 e il settore IBIO-01/A, rilevanti per la nomina della commissione e per la valutazione della pertinenza del dottorato.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La difformità formale relativa all'aggiornamento della classificazione dei settori non determina l'illegittimità quando non abbia incidenza concreta sull'esito e non risulti lesiva; nel giudizio di appello il tema è stato comunque esaminato anche attraverso la verifica della prova di resistenza.
art. 7 del Regolamento della Scuola Superiore Meridionale in materia di reclutamento dei ricercatori
La soglia di incompatibilità relativa alle coautorship va riferita all'intera produzione scientifica del candidato; la locuzione "più della metà", in quanto limitativa della partecipazione all'organo collegiale, non è suscettibile di interpretazione estensiva.
art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola Superiore Meridionale
più della metà delle pubblicazioni
La causa di incompatibilità sussiste solo se il commissario è coautore di un numero di pubblicazioni superiore alla metà della produzione complessiva del candidato, verificata al momento della nomina della commissione.
art. 15 l. n. 240/2010
Costituisce la base normativa del decreto ministeriale che ha determinato i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie applicate dalla commissione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria dell'appellante.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la sopravvenienza normativa si applica alle singole fasi procedimentali non ancora esaurite; pertanto, la nomina della commissione deve avvenire secondo la disciplina vigente al momento della nomina, anche se il bando è stato pubblicato sotto il precedente regime normativo.
- Quando un atto amministrativo di una procedura concorsuale è fondato su disposizioni normative oggetto di modifica, la disciplina sopravvenuta si riflette sull'atto amministrativo per il nesso di presupposizione giuridica tra la fonte normativa e l'atto applicativo; il bando non cristallizza necessariamente il quadro normativo per le fasi successive non ancora concluse.
- La soglia regolamentare di incompatibilità del commissario basata sulla coautorship di più della metà delle pubblicazioni deve essere calcolata sull'intera produzione scientifica del candidato e verificata con riferimento al momento della nomina della commissione; la soglia, in quanto eccezionale e limitativa, non può essere interpretata estensivamente.
- La mera supervisione accademica, la partecipazione al medesimo gruppo di ricerca e alcune coautorship non integrano di per sé un'incompatibilità del commissario: occorrono rapporti di collaborazione scientifica intensi, stabili, continuativi e tendenzialmente esclusivi, idonei a far dubitare concretamente dell'imparzialità della valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche delle commissioni concorsuali è limitato alla verifica di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, arbitrarietà o errore macroscopico; non è consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
- La prova di resistenza richiede che il ricorrente dimostri, sulla base dei vizi effettivamente provati e non di mere ipotesi, che l'irregolarità contestata avrebbe potuto determinare un diverso esito della procedura o un ribaltamento della graduatoria.
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