Ordinanza n. 469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19164/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 19164/2025, favorevole alla ricorrente di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Cultura ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 19164/2025 e ha presentato istanza cautelare incidentale per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo non specifica i motivi di merito dell'appello né il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato. In sede cautelare, il Ministero ha dedotto ragioni di periculum in mora, ritenute meritevoli di favorevole apprezzamento a un sommario esame, ferma la necessità di approfondire nel merito le questioni di diritto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare del Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Lazio. La decisione è stata adottata sulla base della favorevole valutazione sommaria del periculum dedotto dall'appellante e dell'esigenza, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, di mantenere integra la situazione esistente fino alla definizione dell'appello. Il Collegio ha riservato al giudizio di merito ogni ulteriore approfondimento delle questioni di diritto, fissando la trattazione del merito al 21 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata accolta con sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il periculum dedotto dall'appellante risulti favorevolmente apprezzabile e il bilanciamento degli interessi renda necessario mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione sul merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare in appello non definisce le questioni di diritto controverse, che restano riservate alla fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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