Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-250/21

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 6 luglio 2022. — Ladislav Zdút contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo NEHERA – Motivo di nullità assoluta – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-250/21

Giurisprudenza europea62021TJ0250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo NEHERA per malafede. Pur riconoscendo che il richiedente conosceva la storia e la notorietà passata di Jan Nehera e del vecchio marchio cecoslovacco, il Tribunale rileva che nel 2013 non vi era più tutela, uso né notorietà residua del segno o del nome. In mancanza di indizi oggettivi di un intento disonesto o di un effettivo vantaggio indebito, non è dimostrata la malafede richiesta dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Nullità di un marchio dell’Unione europea per malafede: la registrazione del segno NEHERA non può essere annullata se, al momento del deposito, il marchio e il nome evocati non godevano più di notorietà residua o tutela giuridica e non è provata un’intenzione disonesta del richiedente.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la malafede del depositante possa essere desunta dal fatto che egli conosceva la notorietà passata di un vecchio marchio e del nome del loro creatore, pur in assenza, alla data del deposito, di tutela giuridica, uso effettivo e notorietà residua del segno o del nome; e se il tentativo di richiamare storicamente tale passato possa integrare un comportamento di parassitismo idoneo a fondare la nullità.

Principio di diritto

Ai fini della nullità di un marchio dell’Unione europea per malafede, non basta che il richiedente conosca la notorietà passata di un segno o del nome di un imprenditore storico: occorre che, al momento del deposito, esistano elementi oggettivi idonei a rivelare un’intenzione disonesta, come l’attuale o residua notorietà del segno, il suo uso effettivo o una tutela giuridica ancora operante. Se il marchio e il nome sono da tempo cessati, non protetti e non noti al pubblico di riferimento, l’uso successivo del segno non costituisce di per sé free-riding e non prova la malafede; pertanto la dichiarazione di nullità deve essere annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità del marchio NEHERA per malafede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo, per malafede, il marchio figurativo dell’Unione europea NEHERA. La controversia nasce dal contrasto tra il titolare del marchio e i discendenti di Jan Nehera, imprenditore cecoslovacco degli anni ’30, titolare di un precedente marchio identico.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva depositato il marchio nel 2013 per prodotti delle classi 18, 24 e 25 e lo aveva registrato nel 2014. Nel 2019 gli intervenienti avevano chiesto la nullità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo la malafede del depositante per essersi appropriato del prestigio storico del nome Nehera e del vecchio marchio cecoslovacco. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso l’aveva invece accolta, ritenendo che il depositante volesse trarre indebito vantaggio dalla notorietà del nome e del marchio storici.

Ricevibilità dei documenti nuovi

Il Tribunale respinge i documenti prodotti per la prima volta in giudizio dal ricorrente, ribadendo che il controllo svolto ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001 è un controllo di legittimità sulla decisione impugnata e non un riesame delle circostanze di fatto alla luce di nuovi elementi probatori.

Normativa applicabile e criterio della malafede

Poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 6 maggio 2013, il Tribunale applica il regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), dal contenuto identico all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Richiama i criteri consolidati della giurisprudenza: la malafede presuppone un’intenzione disonesta; va valutata globalmente e oggettivamente; possono rilevare la conoscenza di segni anteriori, l’intenzione di impedirne l’uso, il grado di tutela del segno anteriore e, in generale, tutte le circostanze pertinenti, compresa la notorietà del segno e la logica commerciale del deposito.

Valutazione delle circostanze concrete

Il Tribunale osserva anzitutto che il vecchio marchio cecoslovacco era estinto dal 1946, non era più registrato né tutelato nel 2013 e non risultava utilizzato da terzi per commercializzare prodotti. Lo stesso vale per il nome di Jan Nehera, che non godeva di una tutela giuridica specifica e non risultava ancora celebre presso il pubblico di riferimento. Le prove richiamate dagli intervenienti, compresi articoli enciclopedici e una tesi universitaria, descrivono il passato storico ma non dimostrano una notorietà residua attuale nel 2013 presso i consumatori medi dei prodotti interessati.

Conoscenza del passato storico non basta

Il Tribunale riconosce che il ricorrente sapeva della fama passata di Jan Nehera e del marchio storico e che aveva scelto quel nome proprio per evocare l’epoca d’oro dell’industria tessile cecoslovacca. Tuttavia, la sola conoscenza di un uso passato non basta a provare la malafede, se il segno non è più noto, protetto o utilizzato al momento del deposito.

Nessun free-riding e nessuna falsa successione dimostrata

La commissione di ricorso aveva desunto la malafede da un comportamento di parassitismo. Il Tribunale respinge tale conclusione perché il free-riding presuppone, in linea di principio, una notorietà attuale o residua del segno altrui, qui assente. Inoltre, il ricorrente aveva investito risorse per rilanciare il marchio e non risultava essersi presentato come successore legale o economico di Jan Nehera. Anche l’argomento della pretesa frode verso eredi e discendenti viene respinto, poiché al momento del deposito non esistevano diritti ancora tutelati di cui costoro potessero essere titolari.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie l’unico motivo di ricorso, annulla la decisione della commissione di ricorso e condanna l’EUIPO alle spese del giudizio e a quelle indispensabili sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Gli intervenienti sopportano ciascuno le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeamalafede nel depositonullità del marchioconcorrenza sleale e parassitismospese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.