Cassazione Civile, Ordinanza n. 25204/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, perché ha preso atto dell'intervenuto deposito di un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte e con previsione di compensazione delle spese. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla curatela fallimentare e da alcuni fideiussori nei confronti della banca, nel quale il Tribunale aveva accolto le contestazioni sugli estratti conto e condannato l'istituto al pagamento di una somma, dichiarando altresì la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la nullità di interessi e commissioni per asserita usurarietà. La banca aveva proposto appello deducendo, in sintesi, che la decisione di primo grado era fondata su una consulenza tecnica d'ufficio viziata dall'acquisizione irrituale di documentazione. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità, ritenendolo meramente ripropositivo delle difese già svolte e affermando la formazione di un giudicato interno. In Cassazione la banca ha articolato tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello, per avere qualificato come generici i motivi senza reale argomentazione; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 183, comma 6, e 188, comma 2, c.p.c., per avere il giudice d'appello recepito acriticamente una CTU basata su un documento acquisito in violazione del contraddittorio; 3) in subordine, violazione dell'art. 1815 c.c. e della L. n. 108/1996, per avere la Corte d'appello aderito alle conclusioni della CTU sulla usurarietà senza considerare le censure sul corretto calcolo del TEG e sull'inclusione della commissione di massimo scoperto.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova nell'ambito della censura alla CTU e alla motivazione della sentenza di appello.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Richiamato nella doglianza per contestare l'uso di documenti e la gestione del contraddittorio nella fase istruttoria.
art. 188, comma 2, c.p.c.
Richiamato nella doglianza per contestare l'acquisizione e utilizzazione della documentazione in CTU.
art. 1815 c.c.
Richiamato nel motivo subordinato in tema di pattuizioni e conseguenze dell'usurarietà degli interessi.
L. n. 108/1996
Richiamata in relazione alla disciplina dell'usura bancaria e al calcolo del TEG.
art. 644 c.p.c.
Nel testo compare il riferimento alla nullità per interessi e commissioni usurari, ma la norma è indicata testualmente in modo inesatto; il richiamo è comunque alla disciplina dell'usura.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte e accompagnata dalla disciplina delle spese, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame dei motivi.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure relative a motivazione, prova o corretta applicazione della disciplina sostanziale.
- In presenza di estinzione del processo per rinuncia, la parte resistente può ottenere il consolidamento dell'esito favorevole già acquisito, senza che la Cassazione valuti la fondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente.
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