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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4615/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento (art. 388 c.p.). Il ricorrente prospetta sei motivi: 1) nullità della revoca dell'ammissione del teste a discarico; 2) vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie per avere ritenuto il dolo sulla base della sola conoscibilità degli atti e non della conoscenza effettiva del pignoramento; 3) analogo vizio circa la valutazione della volontà sistematica di eludere gli atti esecutivi, priva di riscontri probatori e contraddetta dai verbali dell'ufficiale giudiziario e da testimonianze; 4) errore nel negare le attenuanti generiche nonostante l'assenza di conoscenza del pignoramento e il quasi integrale soddisfacimento del credito; 5) carenza di motivazione sui profili civili (presunta nullità per mancata indicazione delle generalità della parte civile e sproporzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite); 6) eccezione di prescrizione del reato intervenuta durante il giudizio d'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte decisiva: ha ritenuto erronea la valutazione della Corte d'appello nel ritenere sufficiente la mera conoscibilita' formale degli atti (notificazioni) ai fini del dolo richiesto per il reato contestato. Poiché i giudici di merito non hanno accertato con la necessaria precisione se l'imputato avesse effettivamente conoscenza del vincolo esecutivo, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati al giudice di merito per un nuovo esame e, se necessario, ulteriori accertamenti e supplemento di motivazione. La censura sulla prescrizione è stata invece respinta: il termine non era ancora decorso a causa della sospensione del processo in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 388, cod. pen.

    La Corte interpreta la norma richiedendo, per la configurabilità del reato doloso di sottrazione di beni pignorati, la conoscenza effettiva dell'esistenza del vincolo giudiziario sul bene; la mera possibilità astratta di conoscere gli atti (es. regolare notificazione) non è sufficiente a integrare il dolo.

Massime di principio

  • Per il reato di sottrazione di beni pignorati è necessario provare la conoscenza effettiva del destinatario dell'esistenza del vincolo giudiziario sul bene; la prova non può limitarsi alla dimostrazione della regolare notificazione.
  • La notifica mediante compiuta giacenza non esclude la probabilità che il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto; il giudice deve valutare concretamente questo profilo e motivare specificamente la conclusione.
  • Se la motivazione del giudice di merito trascura l'accertamento della conoscenza effettiva del pignoramento, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un supplemento di motivazione o nuovi accertamenti probatori.
  • Le eccezioni procedurali (es. nullità relative all'ammissione o esclusione di testi) devono risultare tempestivamente denunciate e adeguatamente valutate nel merito; la mancata o insufficiente considerazione può essere riconsiderata in sede di legittimità se rilevante per il giudizio di responsabilità.
  • La valutazione delle attenuanti generiche può essere influenzata dall'effettiva conoscenza del fatto e dalle conseguenze del reato (recupero del credito): il recupero parziale o integrale può incidere sulla gravità della fattispecie ma non elimina automaticamente l'accertamento della responsabilità penale.
  • Sull'eccezione di prescrizione è necessario calcolare correttamente termini e sospensioni: sospensioni processuali rilevanti (es. durata del giudizio di primo grado) possono impedire il decorso del termine estintivo.

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