Cassazione Penale, Sentenza n. 4615/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento (art. 388 c.p.). Il ricorrente prospetta sei motivi: 1) nullità della revoca dell'ammissione del teste a discarico; 2) vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie per avere ritenuto il dolo sulla base della sola conoscibilità degli atti e non della conoscenza effettiva del pignoramento; 3) analogo vizio circa la valutazione della volontà sistematica di eludere gli atti esecutivi, priva di riscontri probatori e contraddetta dai verbali dell'ufficiale giudiziario e da testimonianze; 4) errore nel negare le attenuanti generiche nonostante l'assenza di conoscenza del pignoramento e il quasi integrale soddisfacimento del credito; 5) carenza di motivazione sui profili civili (presunta nullità per mancata indicazione delle generalità della parte civile e sproporzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite); 6) eccezione di prescrizione del reato intervenuta durante il giudizio d'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte decisiva: ha ritenuto erronea la valutazione della Corte d'appello nel ritenere sufficiente la mera conoscibilita' formale degli atti (notificazioni) ai fini del dolo richiesto per il reato contestato. Poiché i giudici di merito non hanno accertato con la necessaria precisione se l'imputato avesse effettivamente conoscenza del vincolo esecutivo, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati al giudice di merito per un nuovo esame e, se necessario, ulteriori accertamenti e supplemento di motivazione. La censura sulla prescrizione è stata invece respinta: il termine non era ancora decorso a causa della sospensione del processo in primo grado.
Norme richiamate
art. 388, cod. pen.
La Corte interpreta la norma richiedendo, per la configurabilità del reato doloso di sottrazione di beni pignorati, la conoscenza effettiva dell'esistenza del vincolo giudiziario sul bene; la mera possibilità astratta di conoscere gli atti (es. regolare notificazione) non è sufficiente a integrare il dolo.
Massime di principio
- Per il reato di sottrazione di beni pignorati è necessario provare la conoscenza effettiva del destinatario dell'esistenza del vincolo giudiziario sul bene; la prova non può limitarsi alla dimostrazione della regolare notificazione.
- La notifica mediante compiuta giacenza non esclude la probabilità che il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto; il giudice deve valutare concretamente questo profilo e motivare specificamente la conclusione.
- Se la motivazione del giudice di merito trascura l'accertamento della conoscenza effettiva del pignoramento, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un supplemento di motivazione o nuovi accertamenti probatori.
- Le eccezioni procedurali (es. nullità relative all'ammissione o esclusione di testi) devono risultare tempestivamente denunciate e adeguatamente valutate nel merito; la mancata o insufficiente considerazione può essere riconsiderata in sede di legittimità se rilevante per il giudizio di responsabilità.
- La valutazione delle attenuanti generiche può essere influenzata dall'effettiva conoscenza del fatto e dalle conseguenze del reato (recupero del credito): il recupero parziale o integrale può incidere sulla gravità della fattispecie ma non elimina automaticamente l'accertamento della responsabilità penale.
- Sull'eccezione di prescrizione è necessario calcolare correttamente termini e sospensioni: sospensioni processuali rilevanti (es. durata del giudizio di primo grado) possono impedire il decorso del termine estintivo.
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