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Circolare

Circolare INAIL n. 36 del 16 maggio 1984

Determinazione per l anno 1984 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare individua per il 1984 il nuovo minimo giornaliero di retribuzione imponibile, pari a lire 24.015, applicabile anche all'assicurazione infortuni e malattie professionali. Precisa però che tale importo opera solo quando supera i minimi già previsti dal D.L. n. 402/1981, ancora in vigore. La circolare aggiorna inoltre le retribuzioni convenzionali di varie categorie assicurate e i relativi premi, disciplina i casi esclusi dall'adeguamento automatico e richiama alcune deroghe per specifiche categorie, nonché l'aggiornamento delle retribuzioni dei servizi domestici e familiari.

Determinazione, per l'anno 1984, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale

Determinazione, per l'anno 1984, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera

La circolare INAIL n. 36 del 16 maggio 1984 definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per l'anno 1984, ai fini delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Il documento chiarisce l'effetto della normativa sopravvenuta sul regime dei minimi contributivi, aggiorna le retribuzioni convenzionali di specifiche categorie assicurate e disciplina gli effetti pratici sull'adeguamento dei premi e sulle prestazioni risarcitorie.

Quadro normativo e misura del minimo 1984

La circolare richiama l'art. 7, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che stabilisce, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, un limite minimo di retribuzione giornaliera non inferiore al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Per il 1984, tale limite è determinato in lire 24.015 giornaliere, importo che la circolare qualifica come non suscettibile di arrotondamento. Il calcolo deriva dal trattamento minimo mensile di pensione FPLD, pari a lire 320.200 mensili secondo il D.M. 19 novembre 1983.

Coordinamento con la disciplina precedente

La nuova disciplina non viene considerata sostitutiva integrale del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Ne consegue che il minimo di lire 24.015 si applica soltanto nei casi in cui i minimi già previsti dalla normativa precedente, incrementati degli aumenti intervenuti di anno in anno, risultino inferiori a tale valore.

A questo proposito, la circolare precisa che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, da applicare ai minimi del D.L. n. 402/1981, è pari per il 1984 al 15,8%.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La circolare afferma espressamente che il nuovo limite minimo giornaliero si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto riferito a "tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza". Tale interpretazione è detta conforme anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 10 aprile 1984.

Sono poi richiamate alcune esclusioni e discipline speciali:

  • i limiti minimi di retribuzione giornaliera si applicano agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
  • non si applicano agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, per i quali valgono gli importi stabiliti dagli appositi decreti, anche se inferiori;
  • non si applicano ai detenuti ed internati e agli allievi dei corsi di istruzione professionale, per i quali le retribuzioni convenzionali sono agganciate al più elevato importo del cosiddetto "minimale di rendita";
  • restano soggette alla precedente disciplina le retribuzioni orarie degli addetti ai servizi domestici e familiari di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, aggiornate dal 1° gennaio 1984 secondo la tabella allegato A.

Retribuzioni convenzionali nel settore industriale

Per il settore industriale la circolare indica, con decorrenza dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1984, le retribuzioni convenzionali giornaliere di alcune categorie di assicurati.

Tra queste rientrano:

  • lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, e organismi associativi soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: lire 24.015;
  • lavoratori a domicilio: lire 24.015;
  • titolari di aziende artigiane, soci lavoratori di società fra artigiani e familiari coadiuvanti del titolare: lire 24.015;
  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e organismi consimili, distinti tra soggetti e non soggetti al D.P.R. n. 602/1970: lire 24.015;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne: nuova misura del premio a persona pari a lire 24.495;
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive: lire 24.015.

Per i titolari di aziende artigiane, soci lavoratori e familiari coadiuvanti, la circolare precisa che la retribuzione minima annua è pari a lire 7.204.500 (24.015 x 300) e indica i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio.

Premi, classi di rischio e operazioni di aggiornamento

Per le categorie con premio parametrato alle classi di rischio, la circolare riporta gli importi da applicare sulla base della retribuzione minima annua di lire 7.204.500. Viene inoltre chiarito che, per salvaguardare la correttezza delle segnalazioni disposte con codice di funzione "L", la variazione della classe minima di retribuzione per tutte le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1984 sarà effettuata dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione in sede di aggiornamento automatico dei dati anagrafici trasmessi nel mese di gennaio 1984.

L'adeguamento dei premi collegato a tale variazione sarà effettuato contestualmente alla lavorazione delle richieste di "supplemento di premio anticipato" relative all'anno 1984. Se interventi successivi non consentono l'emissione del supplemento, l'adeguamento avverrà in occasione della regolazione premi per l'anno 1984.

Sono escluse dall'adeguamento automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già coperte da regolazione; tali casi saranno evidenziati nel tabulato di "riscontro" generato dall'aggiornamento anagrafico.

Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili, la circolare distingue i casi di soggetti e non soggetti al D.P.R. n. 602/1970 e indica le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, da applicare nei rispettivi settori.

Pescatori e lavori oleari

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la nuova misura del premio a persona è fissata in lire 24.495 per mese o frazione di mese.

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, la circolare stabilisce che, a decorrere dalla campagna olearia 1984/1985, i premi minimi saranno:

  • frantoi di tipo A: lire 80.950 per lavori di durata non superiore a 30 giorni e lire 254.200 per l'intera campagna olearia;
  • frantoi di tipo B: lire 112.600 per lavori di durata non superiore a 30 giorni e lire 306.500 per l'intera campagna olearia.

Le Sedi sono invitate a provvedere con la massima sollecitudine ai conguagli relativi alle posizioni assicurative in corso per i casi di cui ai punti relativi a facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori e pescatori.

Settore agricolo e profili risarcitori

Nel settore agricolo la circolare richiama i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, in conformità alla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Sul piano risarcitorio viene precisato che:

  • l'indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1984, nonché nei casi in cui a tale data il trattamento sia in corso;
  • per la rendita per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri restano, per gran parte delle categorie interessate, inferiori al minimale fissato per il settore industriale nel periodo 10 luglio 1983 - 30 giugno 1984; pertanto, per la liquidazione della prestazione, continua a farsi riferimento a tale minimale;
  • fanno eccezione i casi in cui le nuove misure risultino più elevate, in particolare per gli addetti ai servizi domestici e familiari limitatamente alla classe salariale più alta e per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la cui retribuzione annua superi il limite richiamato.

Servizi domestici e familiari: tabella allegato A

La circolare rinvia all'allegato A per l'aggiornamento delle retribuzioni orarie degli addetti ai servizi domestici e familiari, applicabile dal 1° gennaio 1984. L'allegato contiene la graduazione delle retribuzioni convenzionali orarie per fasce di ore lavorate giornalmente, con importi differenziati per più classi di retribuzione convenzionale oraria.

In sintesi, il documento fornisce il quadro completo dei minimi imponibili e delle relative conseguenze contributive e prestazionali per l'anno 1984, distinguendo tra disciplina generale, categorie speciali, aggiornamenti automatici e casi in cui continuano a operare regole diverse o importi più favorevoli.

Punti principali

Nuovo limite minimo giornaliero 1984

Per effetto dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984 il limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per il 1984 tale limite è fissato in lire 24.015 giornaliere, senza arrotondamento.

Rapporto con la disciplina precedente

La nuova norma non abroga il D.L. n. 402/1981: il minimo di lire 24.015 sostituisce i minimi precedenti solo quando questi, anche dopo l'incremento annuale, risultino inferiori. Per l'anno 1984 la variazione dell'indice del costo della vita applicabile ai minimi del D.L. n. 402/1981 è pari al 15,8%.

Ambito di applicazione e deroghe

Il limite minimo si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Restano ferme alcune esclusioni: i limiti minimi giornalieri si applicano agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, ma non agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, né ai detenuti e internati e agli allievi dei corsi di istruzione professionale, per i quali valgono le specifiche regole già richiamate. Le retribuzioni orarie degli addetti ai servizi domestici e familiari restano soggette alla disciplina precedente, aggiornata dal 1° gennaio 1984 secondo l'allegato A.

Retribuzioni convenzionali e premi nel settore industriale

La circolare indica, dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1984, le retribuzioni convenzionali giornaliere per varie categorie del settore industriale, tra cui soci di società cooperative, lavoratori a domicilio, titolari di aziende artigiane, soci lavoratori e familiari coadiuvanti, facchini e categorie similari, nonché pescatori della piccola pesca e addetti alla frangitura delle olive. Per i titolari di aziende artigiane e categorie assimilate la retribuzione minima annua è pari a lire 7.204.500, con conseguenti premi differenziati per classi di rischio.

Aggiornamenti operativi e conguagli

Per le posizioni assicurative con codice funzione "L", la variazione della classe minima di retribuzione sarà effettuata automaticamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione, in occasione dell'aggiornamento anagrafico di gennaio 1984. L'adeguamento dei premi avverrà contestualmente alle richieste di "supplemento di premio anticipato" 1984 o, se non possibile, in sede di regolazione premi. Sono escluse dall'adeguamento automatico le richieste relative a periodi di omissione o già coperte da regolazione, che saranno evidenziate nel tabulato di riscontro. Per i punti relativi a facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori e pescatori, le Sedi devono procedere con sollecitudine ai conguagli sulle posizioni in corso.

Settore agricolo e tutela risarcitoria

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, la circolare richiama la disciplina della legge n. 54/1982. Sul piano risarcitorio precisa che l'indennità per inabilità temporanea assoluta va ricalcolata secondo le nuove misure per gli eventi dal 1° gennaio 1984 e per i casi in corso a tale data. Per la rendita per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri restano, per molte categorie, inferiori al minimale industriale del periodo 10 luglio 1983 - 30 giugno 1984; pertanto, per la liquidazione della prestazione continua a farsi riferimento a tale minimale, salvo i casi in cui le nuove misure siano più elevate, come per i servizi domestici e familiari nella classe salariale più alta e per gli agricoli subordinati a tempo indeterminato con retribuzione annua superiore al limite richiamato.

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