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Circolare

Circolare INAIL n. 40 del 30 maggio 1984

Art 4 del DL 21 gennaio 1984 n 4 convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1984 n 30. Condono. Regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione di crediti.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione dell’articolo 4 del d.l. n. 4/1984, convertito nella legge n. 30/1984, che consente ai datori di lavoro di regolarizzare la posizione contributiva e accedere al condono mediante cessione all’INAIL di crediti certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni. Vengono chiariti termini, documentazione, modalità formali della cessione, effetti sull’istanza di condono e sulle procedure esecutive, nonché le condizioni di decadenza. Restano sospese alcune questioni, come l’inclusione degli enti pubblici economici tra i debitori ceduti e la ripartizione dell’onere degli interessi, in attesa delle determinazioni ministeriali.

Condono e regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione di crediti

Condono e regolarizzazione delle posizioni contributive mediante cessione di crediti

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 4 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1984, n. 30, in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali mediante cessione di crediti. L’obiettivo è consentire ai datori di lavoro di beneficiare del condono previsto dall’articolo 2 del d.l. n. 463/1983, utilizzando crediti verso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni come mezzo di pagamento.

Quadro normativo e termini

La norma interviene in un contesto già definito dal d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, e modifica i termini originari della regolarizzazione. In particolare:

  • il termine del 30 novembre 1983 è differito al 30 aprile 1984 sia per la regolarizzazione della situazione debitoria sia per la presentazione dell’istanza di condono;
  • il termine del 31 luglio 1984, previsto per il mantenimento dello stato di regolarità, è differito al 31 dicembre 1984.

La circolare chiarisce che la nozione di "regolarizzazione" comprende sia l’integrale sistemazione della posizione debitoria sia la presentazione della domanda di condono, così da consentire anche ai datori di lavoro che non avevano potuto aderire entro il precedente termine di attivare ora la procedura.

Crediti cedibili e ambito soggettivo

La cessione dei crediti può essere utilizzata per regolarizzare il debito contributivo solo se i crediti sono:

  • certi;
  • liquidi;
  • esigibili;
  • adeguatamente documentati;
  • maturati entro il 30 aprile 1984.

I crediti devono essere vantati nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni. La circolare segnala però che la possibile inclusione degli enti pubblici economici tra i debitori ceduti è subordinata a chiarimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; fino ad allora le sedi devono astenersi da decisioni definitive sul punto.

Funzione della cessione nella regolarizzazione

La cessione può essere impiegata in più modi:

  • per estinguere integralmente il debito;
  • per avviare il piano rateale previsto dal d.l. n. 463/1983, fino a un massimo di nove rate;
  • per integrare la prima rata del piano, ove i crediti ceduti non coprano interamente l’importo dovuto;
  • per estinguere le rate residue di piani di rateazione già attivati in base alla normativa sul condono.

La cessione può anche essere parziale, ma in tal caso il datore di lavoro deve integrare la parte residua del debito con versamento in unica soluzione entro il 30 aprile 1984 oppure con il piano rateale previsto dalla legge, restando fermo che la prima rata deve risultare versata entro tale data e che alla sua copertura possono concorrere, in tutto o in parte, i crediti ceduti.

Forma della cessione e contenuto della dichiarazione

Per evitare contestazioni da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici, la cessione deve essere formalizzata con:

  • scrittura privata autenticata da notaio, oppure
  • atto pubblico.

La circolare richiama l’articolo 69, terzo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché l’articolo 70 del medesimo R.D. e l’articolo 9 dell’allegato E della legge 20 marzo 1965, n. 2248, nei casi che riguardano somministrazioni, forniture e appalti in corso.

Nella dichiarazione di cessione devono risultare, in particolare:

  • l’ammontare esatto del credito ceduto;
  • la natura del credito;
  • gli estremi del titolo rappresentativo del credito;
  • la denominazione esatta e la sede ufficiale dell’amministrazione debitrice ceduta.

Inoltre, il datore di lavoro deve dichiarare espressamente:

  • di essere consapevole che l’insufficienza, per qualsiasi motivo, dei crediti ceduti comporta la decadenza dal condono;
  • la clausola "salvo buon fine" o "salvo incasso";
  • l’impegno a corrispondere gli interessi di dilazione, una volta quantificati dall’INAIL, nella misura vigente alla data della cessione fino all’effettivo realizzo del credito.

La firma in calce alla dichiarazione deve essere autenticata nelle forme di legge.

Adempimenti, notifiche e ruolo delle sedi INAIL

Le sedi competenti, verificata l’ammissibilità dell’istanza di condono e la natura dei crediti, devono invitare il datore di lavoro a perfezionare l’operazione di cessione con le forme richieste. Le spese sono poste a carico del datore di lavoro.

La dichiarazione di cessione deve essere notificata:

  • alla competente sede INAIL;
  • alla pubblica amministrazione debitrice ceduta.

Per i crediti relativi a somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti in corso, è richiesta la formale adesione dell’amministrazione interessata; la sede deve quindi richiederla espressamente.

La sede INAIL deve inoltre inviare con urgenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di accettazione della cessione "pro-solvendo" al datore di lavoro e alla pubblica amministrazione debitrice, accompagnata da una richiesta di verifica della regolarità della cessione, dell’esatto ammontare del debito ceduto e delle modalità e dei termini di definizione delle partite debitorie.

Effetti dell’accettazione e decadenza dal condono

L’accettazione della cessione del credito da parte dell’Istituto comporta l’abbandono delle procedure esecutive in corso contro il datore di lavoro. Se in un secondo momento si verifica una causa di decadenza dal condono, l’INAIL deve avviare una nuova azione di recupero coattivo, fondata sui nuovi motivi di decadenza.

La circolare precisa anche che l’eventuale decadenza dai benefici del condono per inadempienze del datore di lavoro intervenute tra la data di cessione e il 31 dicembre 1984 non produce effetti sulla cessione già perfezionata, che può continuare a essere coltivata nei confronti del debitore ceduto.

Questioni sospese e istruzioni operative

Rimangono in sospeso due profili, in attesa delle determinazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

  • se possano essere compresi tra i crediti cedibili quelli vantati verso gli enti pubblici economici;
  • chi debba sostenere l’onere degli interessi di dilazione per il periodo tra cessione e realizzo del credito.

Le sedi devono quindi limitarsi ad applicare le istruzioni operative senza assumere decisioni definitive su tali aspetti. Devono inoltre prestare particolare attenzione alle pratiche interessate, curando tempestivamente i rapporti con le pubbliche amministrazioni debitrici sia nella fase iniziale sia in quella dei pagamenti successivi.

Indicazioni operative finali

La circolare dispone che, dato il numero limitato dei casi, non vengano modificati i programmi in uso. Le sedi devono invece determinare direttamente gli interessi di rateazione e inserirli nell’archivio magnetico tramite le ordinarie procedure.

Le evidenze contabili e operative devono essere utilizzate anche per individuare i casi in cui occorre bloccare le procedure esecutive. Per l’aggiornamento dell’archivio magnetico si richiamano le modalità operative già indicate nella nota tecnica allegata alla circolare n. 60/1983.

Punti principali

Finalità della norma e proroga dei termini

L’articolo 4 del d.l. n. 4/1984 consente di effettuare la regolarizzazione della posizione debitoria contributiva ai fini del condono tramite cessione di crediti maturati entro il 30 aprile 1984. La norma proroga al 30 aprile 1984 il termine per la regolarizzazione e per la presentazione dell’istanza di condono, originariamente fissato al 30 novembre 1983, e sposta al 31 dicembre 1984 il termine per il mantenimento dello stato di regolarità.

Crediti cedibili e requisiti della cessione

Possono essere ceduti solo crediti certi, liquidi ed esigibili, debitamente documentati, vantati nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, con esclusione degli enti pubblici economici salvo diversa determinazione ministeriale. La cessione può essere totale o parziale e può servire per estinguere interamente il debito, avviare o integrare un piano rateale, oppure estinguere le rate residue di piani già in corso.

Forma della cessione e clausole obbligatorie

La cessione deve essere formalizzata mediante scrittura privata autenticata da notaio oppure mediante atto pubblico, per evitare contestazioni da parte delle amministrazioni debitrici. Nella dichiarazione devono comparire la clausola "salvo buon fine" o "salvo incasso", la consapevolezza che l’insufficienza dei crediti ceduti comporta la decadenza dal condono e l’impegno a corrispondere gli interessi di dilazione nella misura vigente fino al realizzo del credito.

Adempimenti delle sedi INAIL e notifiche

Le sedi, accertata l’ammissibilità dell’istanza e la sussistenza dei requisiti del credito, invitano il datore di lavoro a perfezionare la cessione e curano la notifica dell’atto alla pubblica amministrazione interessata tramite ufficiale giudiziario. Il datore di lavoro deve notificare la dichiarazione di cessione contestualmente alla sede INAIL competente e alla pubblica amministrazione debitrice ceduta.

Effetti sull’esecuzione e decadenza dal condono

L’accettazione della cessione del credito da parte dell’INAIL comporta l’abbandono delle procedure esecutive nei confronti del datore di lavoro. Se successivamente interviene una causa di decadenza dal condono, deve essere avviata una nuova azione coattiva di recupero, fondata sui nuovi motivi di decadenza; la decadenza non incide sulla cessione già effettuata, che può proseguire.

Questioni riservate e istruzioni operative interne

Restano sospese, in attesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la possibilità di includere gli enti pubblici economici tra i debitori ceduti e l’individuazione del soggetto tenuto a sostenere gli interessi di dilazione tra data di cessione e realizzo del credito. Le sedi non devono assumere provvedimenti definitivi su tali questioni e devono curare con particolare tempestività la gestione delle pratiche, anche ai fini dell’aggiornamento dell’archivio magnetico e del blocco delle procedure esecutive ove necessario.

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