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Circolare

Circolare Inail n. 34 del 28 aprile 1984

Convenzione di sicurezza sociale fra l'Italia e l'Argentina del 3 novembre 1981. Accordo amministrativo di applicazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 1984, della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Argentina del 3 novembre 1981, con il relativo Accordo amministrativo. Per l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina è definita atipica: non sono previsti i consueti meccanismi di coordinamento e collaborazione con gli organismi argentini, salvo il principio di parità di trattamento. Vengono quindi impartite istruzioni operative per i casi di competenza italiana, per quelli di competenza argentina, per le malattie professionali da rischio misto e per il distacco temporaneo dei lavoratori.

Convenzione Italia-Argentina di sicurezza sociale e istruzioni INAIL per infortuni e malattie professionali

Convenzione Italia-Argentina di sicurezza sociale e istruzioni operative INAIL

La circolare INAIL n. 34 del 28 aprile 1984 fornisce le istruzioni applicative conseguenti all’entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Argentina del 3 novembre 1981 e del relativo Accordo amministrativo. Il testo chiarisce che, per la materia infortunistica e delle malattie professionali, la disciplina presenta caratteristiche particolari rispetto ai consueti accordi bilaterali, soprattutto per l’assetto privatistico dell’assicurazione argentina.

Entrata in vigore della Convenzione e sostituzione della precedente disciplina

La Convenzione è stata ratificata con legge 18 gennaio 1983 n. 32, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1983 n. 44. A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, la Convenzione e l’Accordo amministrativo di applicazione sono entrati in vigore dal 1° gennaio 1984.

Con tale entrata in vigore, la nuova disciplina ha sostituito:

  • la precedente Convenzione del 12 aprile 1961;
  • il relativo Accordo amministrativo di applicazione del 4 giugno 1965.

Caratteri della disciplina in materia di infortuni e malattie professionali

L’INAIL segnala che, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non è stato possibile prevedere le ordinarie clausole di coordinamento tra i due ordinamenti nazionali. La ragione risiede nel fatto che in Argentina l’assicurazione è organizzata su basi privatistiche e gestita da compagnie private.

Di conseguenza:

  • non sono previste le usuali forme di collaborazione tra INAIL e organismi assicuratori argentini;
  • la norma specifica richiamata è l’art. 19 della Convenzione, che riconosce ai lavoratori ai quali si applica la Convenzione, quando risiedono o soggiornano nell’altro Stato contraente, gli stessi diritti dei lavoratori di quello Stato per la tutela contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La circolare richiama inoltre, nella parte generale della Convenzione, la disciplina del distacco temporaneo dei lavoratori.

Casi di competenza italiana

Per i titolari di rendita INAIL residenti in Argentina può rendersi necessario procedere ad accertamenti medico-legali.

In tali ipotesi si confermano le istruzioni già impartite con la lettera agli Ispettorati regionali del 3 maggio 1979, con applicazione della procedura prevista per i Paesi non convenzionati, secondo quanto indicato nella circolare n. 36/1978.

Casi di competenza argentina

Per le pratiche di competenza argentina, l’Istituto non può fornire la collaborazione normalmente prevista dagli accordi bilaterali.

Le Sedi devono quindi:

  • respingere eventuali domande di prestazioni indirizzate alle compagnie di assicurazione argentine;
  • invitare gli interessati a inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali - Ufficio III - Roma.

Malattia professionale da rischio misto

Per le malattie professionali contratte a causa di lavorazioni svolte sia in Italia sia in Argentina, le Sedi devono definire i casi secondo il Testo Unico, senza considerare se le attività lavorative siano state svolte per ultime in territorio italiano.

Se durante l’istruttoria emerge che la competenza è esclusivamente argentina, la documentazione va trasmessa tramite il canale ministeriale sopra indicato.

Distacco dei lavoratori

La Convenzione prevede che il lavoratore dipendente da un datore di lavoro con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nell’altro Paese per un periodo limitato, resti assoggettato alla legislazione dello Stato di provenienza, purché il periodo non superi 24 mesi, salvo proroga.

Per tale situazione:

  • il lavoratore deve essere munito di attestato di distacco;
  • per l’Italia, l’attestato è rilasciato dall’INPS;
  • le Sedi possono essere chiamate a mantenere la tutela infortunistica ai sensi del Testo Unico.

Aggiornamento delle istruzioni interne

La circolare precisa infine che essa sostituisce la precedente n. 106/1965 e costituisce parte integrante del volume richiamato dalla circolare n. 55/1976, contenente la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.

Punti principali

Entrata in vigore e sostituzione della precedente disciplina

La Convenzione è stata ratificata con legge 18 gennaio 1983 n. 32, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1983 n. 44. A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, la Convenzione e l’Accordo amministrativo di applicazione sono entrati in vigore dal 1° gennaio 1984 e hanno sostituito la precedente Convenzione del 12 aprile 1961 e il relativo Accordo amministrativo del 4 giugno 1965.

Regime INAIL: disciplina atipica e parità di trattamento

Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è stato possibile prevedere il normale coordinamento tra le due legislazioni nazionali, poiché in Argentina l’assicurazione è organizzata su basi privatistiche e gestita da compagnie private. Non è stata quindi contemplata neppure la collaborazione tra INAIL e i corrispondenti organismi argentini. L’unica disposizione specifica richiamata è l’art. 19 della Convenzione, che garantisce ai lavoratori interessati, mentre risiedono o soggiornano nell’altro Stato contraente, gli stessi diritti dei lavoratori di tale Stato quanto alla tutela per infortuni e malattie professionali.

Casi di competenza italiana

Per i titolari di rendita INAIL residenti in Argentina può rendersi necessario disporre accertamenti medico-legali. In tali ipotesi si confermano le istruzioni già impartite con la lettera agli Ispettorati regionali del 3 maggio 1979, con applicazione della procedura prevista per i Paesi non convenzionati secondo quanto indicato nella circolare n. 36/1978.

Casi di competenza argentina

Per le fattispecie di competenza argentina l’Istituto non può prestare la collaborazione normalmente prevista dagli accordi bilaterali. Le Sedi devono quindi respingere eventuali domande di prestazioni indirizzate alle compagnie di assicurazione argentine e invitare gli interessati a presentarle per il tramite del Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali - Ufficio III - Roma.

Malattia professionale da rischio misto

Per le malattie professionali contratte a causa di lavorazioni svolte sia in Italia sia in Argentina, le Sedi devono definire i casi secondo il Testo Unico, prescindendo dal fatto che le attività lavorative siano state svolte per ultime o meno in territorio italiano. Se nel corso dell’istruttoria emerge la competenza esclusiva argentina, la documentazione deve essere trasmessa tramite il canale indicato per le pratiche di competenza argentina.

Distacco temporaneo dei lavoratori

La Convenzione disciplina il distacco del lavoratore dipendente da un datore di lavoro con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nell’altro Paese per un periodo limitato non superiore a 24 mesi, salvo proroga. In tale ipotesi il lavoratore resta soggetto alla legislazione del primo Stato e deve essere munito dell’attestato di distacco; per l’Italia l’attestato è rilasciato dall’INPS. Le Sedi possono essere chiamate a mantenere la tutela infortunistica ai sensi del Testo Unico.

Aggiornamento della raccolta normativa

La circolare sostituisce la precedente n. 106/1965 ed entra a far parte del volume richiamato dalla circolare n. 55/1976, che raccoglie la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.

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