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Circolare

Circolare INAIL n. 37 del 16 maggio 1984

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione annuale delle rendite.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL comunica la rivalutazione delle rendite spettanti ai medici colpiti da malattie o lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive, nonché ai loro superstiti. In applicazione della legge n. 251/1982, viene richiamato il decreto ministeriale 7 marzo 1984 che fissa in L. 18.560.000 la retribuzione annua base per la liquidazione delle rendite, con efficacia dal 2 marzo 1983 al 30 giugno 1984. La riliquidazione e i conguagli saranno effettuati direttamente dalla Direzione generale INAIL, che darà comunicazione ai beneficiari. La circolare riepiloga anche le percentuali per la misura dell’assegno in caso di morte.

Rivalutazione annuale delle rendite per i medici assicurati contro i danni da raggi X e sostanze radioattive

Rivalutazione annuale delle rendite per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive

La circolare INAIL n. 37 del 16 maggio 1984 interviene in materia di assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni provocate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Essa dà attuazione alla disciplina sulla rivalutazione delle rendite, richiamando la legge 30 gennaio 1968, n. 47 e la legge 10 maggio 1982, n. 251, che ha introdotto la cadenza annuale dell’aggiornamento a decorrere dal 1° luglio 1983.

Quadro normativo e decorrenza

La circolare precisa che, per la prima applicazione della rivalutazione annuale, il periodo interessato va dal 2 marzo 1983 al 30 giugno 1984. Tale assetto è confermato dal decreto ministeriale 7 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 20 aprile 1984, adottato di concerto tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità.

Nuova retribuzione annua base

Il decreto fissa in L. 18.560.000 la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite spettanti ai medici colpiti da malattie o lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive, nonché ai loro superstiti. La circolare segnala che la riliquidazione delle rendite e le operazioni di conguaglio saranno svolte dalla Direzione generale INAIL, che provvederà anche a informare i beneficiari.

Assegno in caso di morte e criteri di determinazione

La circolare richiama inoltre le percentuali previste dall’art. 2 della legge n. 47/1968 per la determinazione dell’assegno in caso di morte, rapportato alla nuova retribuzione annua:

  • un terzo della retribuzione, nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell’art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • un quarto della retribuzione, nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli con i medesimi requisiti;
  • un sesto della retribuzione, negli altri casi previsti dal citato art. 85.

Elementi istruttori richiamati nel decreto

Nel decreto ministeriale viene dato atto che nel triennio 1980-82 le retribuzioni dei medici radiologi sono variate in misura pari al 45 per cento. È richiamata anche la nota INAIL del 2 agosto 1983, con cui è stata trasmessa la relazione per la rivalutazione delle rendite, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 luglio 1983.

Effetti operativi

In termini operativi, la circolare ha finalità principalmente applicativa: definisce il nuovo parametro retributivo da utilizzare per la liquidazione e la riliquidazione delle prestazioni, stabilisce il periodo di riferimento della rivalutazione e chiarisce che gli aggiornamenti saranno gestiti centralmente dall’INAIL, con successiva comunicazione ai soggetti interessati.

Punti principali

Ambito e base normativa

La comunicazione riguarda l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Il riferimento normativo principale è l’art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, integrato dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, che ha reso annuale la rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 1983.

Periodo di applicazione della rivalutazione

Per la prima applicazione della disciplina annuale, la rivalutazione è stata stabilita per il periodo dal 2 marzo 1983 al 30 giugno 1984. La decorrenza e la durata sono richiamate sia nella circolare sia nel decreto ministeriale allegato.

Nuova retribuzione annua base

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 è stata fissata in L. 18.560.000 la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici interessati e dei loro superstiti. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 20 aprile 1984.

Riliquidazione e conguagli

La riliquidazione delle rendite, con le relative operazioni di conguaglio, sarà effettuata dalla Direzione generale INAIL. L’ente provvederà anche a dare comunicazione ai beneficiari dell’avvenuto aggiornamento.

Assegno in caso di morte

La misura dell’assegno ai superstiti viene rapportata alla nuova retribuzione annua secondo le percentuali dell’art. 2 della legge n. 47/1968: un terzo della retribuzione se sopravvivono coniuge e figli con i requisiti previsti dal n. 2 dell’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965; un quarto se sopravvive il solo coniuge o i soli figli con i medesimi requisiti; un sesto negli altri casi previsti dal citato art. 85.

Elementi richiamati nel decreto ministeriale

Il decreto richiama la variazione delle retribuzioni dei medici radiologi nel triennio 1980-82, indicata nella misura del 45 per cento, e la nota INAIL del 2 agosto 1983 con cui è stata trasmessa la relazione istruttoria approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 luglio 1983.

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