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Circolare

Circolare INAIL n. 39 del 28 maggio 1984

Comma 16 bis della legge di conversione con modificazioni del 27 febbraio 1984 n 18 del DL 29 dicembre 1983 n 747 concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 condono.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per effetto del comma 16-bis della legge di conversione del D.L. n. 747/1983, il termine del 30 novembre 1983 è differito al 30 aprile 1984. La proroga riguarda solo l’iscrizione dei soggetti autonomi alle rispettive commissioni e, di riflesso, lo spostamento del termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione o in rateazione. Resta però invariato l’obbligo di aver presentato l’istanza di condono entro il 30 novembre 1983, applicandosi comunque ai soggetti interessati le disposizioni dei commi 5-13 dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983.

Proroga al 30 aprile 1984 del termine per l'iscrizione alle commissioni dei soggetti autonomi ai fini del condono

Proroga dei termini per il condono dei soggetti autonomi

La circolare INAIL n. 39 del 28 maggio 1984 fornisce chiarimenti sull’effetto del comma 16-bis della legge di conversione del D.L. n. 747/1983 in materia di condono. Il documento precisa l’ambito della proroga del termine originario e ne delimita gli effetti, distinguendo tra iscrizione alle commissioni e presentazione dell’istanza di condono.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984 della legge di conversione, con modificazioni, del 27 febbraio 1984, n. 18. Tale intervento legislativo incide sul termine previsto dall’art. 2, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Differimento del termine al 30 aprile 1984

Secondo quanto indicato dall’INAIL, il termine del 30 novembre 1983 è differito al 30 aprile 1984. Il rinvio non è generale, ma opera esclusivamente per la fase di iscrizione, da parte dei soggetti autonomi considerati dal comma 14, alle rispettive commissioni.

Effetti sul termine per la regolarizzazione

Poiché l’iscrizione alle commissioni costituisce il presupposto per il successivo adempimento, il differimento comporta anche lo spostamento del termine utile di 60 giorni decorrente da tale iscrizione. Entro questo termine deve essere effettuata la regolarizzazione del dovuto, che può avvenire:

  • in unica soluzione;
  • mediante rateazione.

Obbligo invariato di presentazione dell’istanza di condono

La circolare sottolinea che resta ferma la previsione del comma 14 dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, secondo la quale per i soggetti interessati continuano a valere anche le disposizioni dei commi da 5 a 13 del medesimo articolo. Ne consegue che permane l’obbligo di aver presentato l’istanza di condono entro il 30 novembre 1983, senza che la proroga incida su tale requisito.

Punti principali

Riferimento normativo e contenuto della proroga

La circolare richiama il comma 16-bis della legge di conversione, con modificazioni, del 27 febbraio 1984, n. 18, relativa al D.L. 29 dicembre 1983, n. 747. In base a tale disposizione, il termine del 30 novembre 1983 previsto dall’art. 2, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 aprile 1984.

Ambito della proroga

Il differimento riguarda esclusivamente l’iscrizione, da parte dei soggetti autonomi contemplati dal comma 14, alle rispettive commissioni. Di conseguenza, viene spostato anche il termine utile di sessanta giorni decorrente dall’iscrizione per effettuare la regolarizzazione del dovuto, sia in unica soluzione sia mediante rateazione.

Persistenza dell’obbligo di istanza di condono

La circolare precisa che resta invariata la previsione del comma 14 dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, secondo cui ai soggetti interessati continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 5 a 13 del medesimo articolo. Pertanto, permane l’obbligo di aver presentato l’istanza di condono entro il 30 novembre 1983.

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