Circolare INAIL n. 38 del 24 maggio 1984
Riflessi dell'articolo 8 della legge n. 533/1973 sull'articolo 45 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell'articolo 8 della legge n. 533/1973 sui ricorsi tardivi dei datori di lavoro alla Commissione delle tariffe contro provvedimenti di aumento del tasso di premio. La tardività non rileva più sul piano procedurale, ma non consente automaticamente di conservare il beneficio del pagamento dei premi al tasso vigente alla data del provvedimento impugnato. Viene distinto tra ricorsi relativi ad annualità anteriori o successive al 1973 e vengono indicati i casi in cui il ricorso è ricevibile, esaminabile nel merito e idoneo a incidere sul tasso applicabile anche per le annualità successive. Le medesime regole si estendono anche ai ricorsi tardivi avverso provvedimenti di classificazione.
Riflessi dell'articolo 8 della legge n. 533/1973 sull'articolo 45 del D.P.R. n. 1124/1965
Riflessi dell'articolo 8 della legge n. 533/1973 sull'articolo 45 del D.P.R. n. 1124/1965
La circolare esamina il coordinamento tra la disciplina introdotta dall'articolo 8 della legge n. 533/1973 e il regime dei ricorsi dei datori di lavoro previsto dall'articolo 45 del Testo Unico sugli infortuni sul lavoro. Il chiarimento riguarda i ricorsi tardivi alla Commissione delle tariffe contro provvedimenti di aumento del tasso di premio e, in particolare, il rapporto tra la loro ricevibilità procedurale e il diritto a pagare i premi al tasso vigente alla data del provvedimento impugnato.
Quesito e problema interpretativo
Il quesito prende le mosse dalla possibilità che un ricorso tardivo determini due conseguenze: da un lato, il ricalcolo delle rate e delle regolazioni premio a partire dall'anno cui si riferisce il provvedimento impugnato; dall'altro, il possibile trascinamento degli effetti della decisione della Commissione sulle annualità successive, nei casi in cui l'Istituto non abbia adottato successivi provvedimenti di conferma o di aumento del tasso.
Distinzione tra annualità anteriori e successive alla legge n. 533/1973
La Direzione generale distingue nettamente tra ricorsi riferiti a provvedimenti e annualità anteriori all'entrata in vigore della legge n. 533/1973 e ricorsi relativi a provvedimenti e annualità successivi.
Per le annualità anteriori continua a operare la disciplina previgente. Di conseguenza:
- non trova applicazione l'articolo 8 della legge n. 533/1973, che ha inciso sulle preclusioni e decadenze delle procedure amministrative;
- tale norma può avere efficacia retroattiva solo per i giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 20;
- i ricorsi tardivi relativi a tali annualità devono essere dichiarati inammissibili dalla Commissione delle tariffe per decorso dei termini di impugnazione.
Ricorsi successivi al 1973: ricevibilità ma non automatica applicazione del beneficio
Per i ricorsi proposti avverso provvedimenti successivi all'entrata in vigore della legge n. 533/1973, la tardività oltre i 30 giorni non comporta più l'inammissibilità sul piano procedurale. La circolare precisa che i ricorsi pervenuti alla Commissione delle tariffe entro dieci anni dal provvedimento impugnato devono essere considerati ricevibili e devono essere esaminati nel merito.
Tuttavia, la rilevanza della tardività viene meno solo ai fini procedurali. Non ne deriva automaticamente il diritto del datore di lavoro a versare i premi in base al tasso vigente alla data del provvedimento impugnato.
Portata dell'articolo 45 del Testo Unico
La circolare esclude che il secondo comma dell'articolo 45 del Testo Unico possa essere invocato dai datori di lavoro che abbiano proposto ricorso tardivamente, perché tale disposizione va letta nel contesto normativo originario, caratterizzato da formalità, preclusioni e decadenze poi superate dalla legge n. 533/1973.
Ne consegue che il beneficio del pagamento dei premi al tasso vigente alla data del provvedimento contestato è riconoscibile solo ai ricorsi proposti entro 30 giorni, come previsto dal primo comma dell'articolo 45. La nuova disciplina non consente di trasporre automaticamente nel sistema vigente i principi del previgente assetto procedurale.
Istanza preventiva di rettifica alla Sede
La circolare considera anche l'ipotesi in cui il datore di lavoro, prima di rivolgersi alla Commissione delle tariffe, abbia presentato alla Sede un'istanza di rettifica del provvedimento secondo le vigenti Modalità.
In tale caso, il beneficio economico può essere riconosciuto soltanto se sono stati rispettati i termini stabiliti dalle Modalità stesse, che assumono quindi natura perentoria ai fini dell'applicazione del vantaggio previsto dall'articolo 45, secondo comma.
Effetti sulle annualità successive
Quanto agli effetti sulle annualità successive a quella oggetto della decisione della Commissione, la circolare afferma che la decisione può valere solo quando, per tali annualità, non sia stato emesso a suo tempo alcun provvedimento di oscillazione del tasso e il tasso riconosciuto dalla Commissione non risulti inferiore a quello risultante dall'andamento infortunistico aziendale di quelle annualità.
La ragione di tale limite è che la tassazione allora vigente, poi contestata, non giustificava l'adozione da parte dell'Istituto di provvedimenti di aumento per gli anni successivi. Inoltre, i rapporti assicurativi devono considerarsi esauriti e consolidati quando i datori di lavoro hanno pagato senza riserve rate e regolazioni premio.
Estensione ai ricorsi contro provvedimenti di classificazione
I criteri interpretativi enunciati valgono anche per i ricorsi tardivamente proposti alla Commissione delle tariffe avverso provvedimenti di classificazione. La disciplina viene quindi applicata in modo coerente sia alle controversie sul tasso di premio sia a quelle relative alla classificazione, sempre distinguendo tra ricevibilità procedurale e riconoscimento del beneficio economico richiesto.
Punti principali
Ambito e quesito interpretativo
La circolare affronta i riflessi dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sui ricorsi proposti tardivamente dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 45 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, contro provvedimenti di aumento del tasso di premio. Il quesito riguarda in particolare la possibilità di ottenere, in caso di ricorso, il pagamento dei premi sulla base del tasso vigente alla data del provvedimento impugnato e gli eventuali effetti sulle annualità successive.
Distinzione tra provvedimenti anteriori e successivi alla legge n. 533/1973
Per i ricorsi relativi a provvedimenti e annualità anteriori all'entrata in vigore della legge n. 533/1973 continua ad applicarsi la disciplina previgente, comprensiva di vizi, preclusioni e decadenze. L'articolo 8 non opera retroattivamente, salvo che per i giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 20. In tali ipotesi i ricorsi tardivi devono essere dichiarati inammissibili dalla Commissione delle tariffe per decorso dei termini di impugnativa.
Ricorsi successivi al 1973: ricevibilità e merito
Per i ricorsi avverso provvedimenti successivi all'entrata in vigore della legge n. 533/1973, la tardività oltre i 30 giorni non impedisce la ricevibilità del ricorso sul piano procedurale. I ricorsi presentati entro dieci anni dal provvedimento impugnato devono essere esaminati nel merito dalla Commissione delle tariffe. Tuttavia, la circolare precisa che l'eliminazione della tardività vale solo ai fini procedurali e non anche per ottenere il beneficio del pagamento dei premi al tasso in vigore alla data del provvedimento contestato.
Limiti al beneficio del tasso vigente al provvedimento impugnato
Il diritto del datore di lavoro di pagare i premi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso può essere riconosciuto solo ai ricorsi pervenuti entro il termine di 30 giorni previsto dal primo comma dell'articolo 45 del Testo Unico. La circolare esclude che il secondo comma dello stesso articolo possa essere invocato per i ricorsi tardivi nel nuovo quadro normativo, poiché tale disposizione si colloca in un sistema procedurale ormai superato dalla legge n. 533/1973.
Effetti sulle annualità successive e rapporti esauriti
La decisione della Commissione delle tariffe può produrre effetti anche per le annualità successive a quella oggetto del provvedimento impugnato, per le quali non sia stato emesso alcun provvedimento di oscillazione del tasso, ma solo se il tasso riconosciuto dalla Commissione non risulti inferiore a quello derivante dall'andamento infortunistico aziendale di tali annualità. La circolare sottolinea che i rapporti assicurativi risultano ormai esauriti e consolidati quando i datori di lavoro hanno pagato senza riserve rate e regolazioni premio, e ciò impedisce di applicare automaticamente una tassazione inferiore a quella che sarebbe risultata dall'andamento aziendale.
Istanza preventiva di rettifica alla Sede
Nei casi in cui il datore di lavoro, invece di ricorrere direttamente alla Commissione delle tariffe, abbia prima presentato alla Sede un'istanza di rettifica del provvedimento secondo le vigenti Modalità, il beneficio del pagamento al tasso originario è riconoscibile solo se sono stati rispettati i termini previsti da tali Modalità. Ai fini considerati, tali termini assumono natura perentoria.
Estensione ai ricorsi avverso provvedimenti di classificazione
I criteri interpretativi indicati dalla circolare valgono anche per i ricorsi proposti tardivamente alla Commissione delle tariffe avverso provvedimenti di classificazione, con le medesime distinzioni tra profili procedurali, ricevibilità e limiti del beneficio economico richiesto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 28 mag 1984Circolare INAIL n. 39 del 28 maggio 1984
- Circolare · 30 mag 1984Circolare INAIL n. 40 del 30 maggio 1984
- Circolare · 16 mag 1984Circolare INAIL n. 36 del 16 maggio 1984
- Circolare · 16 mag 1984Circolare INAIL n. 37 del 16 maggio 1984
- Circolare · 11 mag 1984Circolare INAIL n. 35 del 11 maggio 1984
- Circolare · 12 giu 1984Circolare INAIL n. 44 del 12 giugno 1984
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →