Ordinanza n. 196/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova ha archiviato l’istanza presentata dal datore di lavoro per ottenere il nulla osta all’assunzione di un lavoratore straniero con mansioni di assistenza all’abitazione e giardiniere. L’archiviazione è stata motivata dalla mancata trasmissione, entro il termine previsto dalla legge, del contratto di soggiorno firmato digitalmente. La domanda cautelare è stata fondata sulla violazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e delle garanzie partecipative, poiché la Prefettura ha adottato l’atto senza previamente comunicare il preavviso di rigetto. In tal modo, gli interessati non hanno potuto dimostrare che il ritardo nella trasmissione del contratto fosse dovuto a forza maggiore o comunque a cause non imputabili al lavoratore.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris. Ha rilevato che gli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 prevedono il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso tempestivamente, ma fanno salva l’ipotesi in cui il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore. L’omessa trasmissione del preavviso di rigetto ha impedito agli interessati di allegare e dimostrare tali circostanze, sicché il procedimento deve essere riavviato. In sede cautelare, il TAR ha ordinato alla Prefettura di emettere un preavviso di rigetto, indicandone la causa e assegnando un termine per la presentazione di osservazioni pertinenti al ritardo; le osservazioni dovranno essere esaminate prima dell’adozione di un nuovo provvedimento espresso, da depositare entro il 7 settembre 2026. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata al 7 ottobre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato … qualora il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l’immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
La mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno può giustificare il rifiuto o la revoca del nulla osta, ma l’amministrazione deve considerare l’eventuale forza maggiore o la non imputabilità del ritardo al lavoratore.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono…il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis…Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione
Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto e trasmesso telematicamente entro il termine previsto; tuttavia, l’applicazione della conseguenza negativa richiede il previo esame delle eventuali cause di forza maggiore o non imputabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire agli interessati di presentare osservazioni sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; la sua omissione, nel caso concreto, ha impedito di dedurre circostanze potenzialmente rilevanti per l’esito del procedimento.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata anche mediante una misura propulsiva di riesame quando sussista un sufficiente fumus boni iuris e l’amministrazione debba rinnovare il procedimento nel rispetto delle garanzie partecipative.
Massime di principio
- Quando la legge collega il rifiuto o la revoca di un nulla osta alla trasmissione tardiva di un documento, ma fa salva la forza maggiore o la non imputabilità del ritardo, l’amministrazione deve consentire all’interessato di dedurre e provare tali circostanze prima di adottare il provvedimento negativo.
- L’archiviazione di un’istanza per tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, adottata senza preavviso di rigetto, è illegittima quando l’omissione della garanzia partecipativa impedisce agli interessati di dimostrare che il ritardo non sia loro imputabile.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre il riavvio del procedimento e l’adozione di un preavviso di rigetto, anziché definire direttamente il rapporto sostanziale, quando il vizio accertato riguarda la mancata partecipazione procedimentale e residua una valutazione amministrativa sulle circostanze rilevanti.
- Il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno non consente all’amministrazione di applicare automaticamente la conseguenza negativa senza verificare le esimenti previste dalla legge, quali la forza maggiore o la non imputabilità del ritardo al lavoratore.
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