Sentenza del 02/05/2017 n. 2394 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Agevolazione prima casa - Dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi - Omissione - Successivo spostamento della residenza nei termini - Benefici prima casa - Spettano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ritenendo mancante nell'atto notarile la dichiarazione con cui l'acquirente si impegnava a trasferire la residenza nel Comune di Roma entro diciotto mesi. Nell'atto il contribuente aveva invece dichiarato, per errore materiale, di essere già residente nel Comune. L'Ufficio contestava inoltre la titolarità di altra abitazione nel medesimo Comune. Il contribuente sosteneva di aver trasferito effettivamente la residenza entro il termine previsto e di possedere soltanto una quota ereditaria dell'altro immobile, non nella disponibilità esclusiva, essendo gravato dal diritto di abitazione del padre.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l'indicazione della residenza già esistente fosse frutto di un mero errore materiale, desumibile anche dal diverso domicilio indicato nell'atto, e che i requisiti sostanziali fossero comunque presenti poiché il contribuente aveva trasferito la residenza nel Comune entro diciotto mesi. È stata considerata rilevante anche la successiva dichiarazione integrativa. Pur riconoscendo che, in linea generale, l'impegno a trasferire la residenza deve risultare dall'atto di acquisto, il giudice ha escluso la decadenza quando l'errore sia meramente formale e i requisiti siano effettivamente sussistenti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Nota II-bis, Parte prima, Tariffa
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.
La regola richiede normalmente che l'impegno al trasferimento della residenza entro diciotto mesi sia inserito nel rogito. Tuttavia, secondo la decisione, l'omissione può non determinare la decadenza quando derivi da un mero errore materiale, i requisiti sostanziali siano effettivamente posseduti e il trasferimento della residenza sia avvenuto tempestivamente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
La Commissione ha ritenuto che gli errori commessi dal contribuente nella redazione dell'atto costituissero una grave ragione per compensare le spese, nonostante l'accoglimento dell'appello.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lettera f)
La disposizione ha modificato la disciplina della compensazione delle spese nei processi tributari, applicabile ai procedimenti in corso secondo quanto indicato nella sentenza.
Massime di principio
- Per le agevolazioni prima casa, l'impegno a trasferire la residenza entro diciotto mesi deve normalmente essere dichiarato nel rogito; la sola effettiva residenza successiva, di regola, non sostituisce automaticamente la dichiarazione mancante.
- In presenza di un errore materiale evidente nell'atto, il giudice può valutare il contenuto complessivo della compravendita, la coerenza delle dichiarazioni, l'effettivo trasferimento della residenza entro il termine e la sussistenza degli altri requisiti.
- La correzione o integrazione successiva può assumere rilievo quando serve a rettificare un errore formale e non a creare ex post un requisito che in origine mancava.
- La titolarità di una quota ereditaria di un immobile non comporta necessariamente la perdita dell'agevolazione se il contribuente non ne ha la disponibilità esclusiva e ricorrono le ulteriori condizioni previste dalla disciplina.
- La decisione è legata alla verifica concreta dell'errore e dei requisiti: non costituisce una regola generale secondo cui qualsiasi omissione nel rogito può essere sanata successivamente.
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