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Sentenza

Sentenza n. 1480/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- del 4 giugno 2021 Prot. -OMISSIS- non notificato al ricorrente, ma acquisito a seguito di accesso agli atti in data 25 ottobre 2021, con il quale è stato disposto il respingimento dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro nei confronti dell’odierno ricorrente; - nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202200062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio era stato rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno e che, pertanto, era venuto meno l’interesse concreto alla decisione sull’impugnazione del diniego di emersione. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione del 4 giugno 2021, con cui era stata respinta l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare, nonché degli atti connessi. L’istanza cautelare è stata respinta per carenza del periculum in mora. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il permesso di soggiorno, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del cittadino straniero.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio avente ad oggetto il diniego di emersione dal lavoro irregolare, al cittadino straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno, viene meno l’interesse concreto alla decisione sull’impugnazione e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza idonea a soddisfare sostanzialmente la pretesa azionata o a rendere non più attuale la controversia; il rilascio del titolo di soggiorno può integrare tale presupposto in una causa contro il rigetto dell’istanza di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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