Cassazione Penale, Sentenza n. 3790/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pesaro che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna (una per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e due per omicidio/omicidio aggravato). Il ricorrente deduceva errore di diritto e vizio di motivazione in relazione agli artt. 663 e 671 c.p.p. e all'art. 81 c.p., sostenendo che la sua appartenenza a un'organizzazione camorristica e il ruolo di esecutore materiale dimostrerebbero un unico disegno criminoso e quindi la sussistenza della continuazione fra i reati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e quindi respinto. La Corte ha ritenuto che: a) i delitti omicidi (sent. 2 e 3) sono stati commessi in periodo anteriore alla partecipazione contestata nella sentenza per il reato associativo (sent. 1), escludendo la contemporaneità necessaria per la continuazione; b) la continuazione non può essere riconosciuta quando i reati-fine, pur funzionali all'associazione, non erano programmabili "ah origine" ma dipendono da circostanze contingenti e occasioni successive; c) la mera appartenenza all'associazione e il ruolo di esecutore non sono di per sé sufficienti a dimostrare un disegno criminoso unitario preventivamente ideato; d) la motivazione del Tribunale di Pesaro è adeguata e congrua nel ritenere i singoli omicidi come deliberati in relazione a circostanze disconnesse e occasionali. È stato inoltre rilevato che una memoria difensiva è stata trasmessa tardivamente e non è stata esaminata per violazione dell'art. 611 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (provvedimento interrotto nel testo, ma il rigetto e la condanna alle spese sono espressi).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte osserva che il programma generale dell'associazione mira a finalità di controllo economico/elettorale e non implica automaticamente la programmazione "ah origine" di reati occasionali come gli omicidi di associati per tradimento o infedeltà.
art. 81 cod. pen.
Riferito alla disciplina della continuazione: la Corte richiama il principio secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un "unico disegno criminoso" ideato e deliberato in modo unitario; la verifica di tale requisito è in primo luogo di fatto e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente.
art. 663 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente nell'impugnazione contro il provvedimento esecutivo; la Corte ritiene infondati i rilievi di applicazione erronea della legge processuale posti dal ricorrente sulla base di questa norma.
art. 671 cod. proc. pen.
Ulteriore norma processuale citata nel ricorso; la Corte non accoglie le doglianze mosse in relazione a detta norma, ritenendo congrua la valutazione del giudice dell'esecuzione.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma sul deposito di memorie prima dell'udienza; la Corte ha escluso l'esame della memoria difensiva trasmessa tardivamente perché non è stato rispettato il termine di quindici giorni "liberi" previsto dall'art. 611 c.p.p.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova che i reati e il reato associativo siano stati ideati e deliberati in un unico disegno criminoso "ah origine"; la mera appartenenza a un sodalizio non è sufficiente.
- I reati-fine riconducibili a circostanze occasionali o a decisioni successive legate a fatti contingenti non sono in linea di principio riconducibili per continuazione all'associazione mafiosa, salvo prova di una preventiva programmazione unitaria.
- La valutazione della unicità del disegno criminoso è essenzialmente un accertamento di fatto devoluto al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
- L'ordine cronologico e la collocazione temporale dei fatti rispetto all'ingresso nell'associazione sono elementi rilevanti: se i reati sono anteriori alla partecipazione contestata, la continuazione con il reato associativo successivo è difficilmente configurabile.
- Nel procedere in situazioni analoghe, l'onere della prova spetta a chi chiede il riconoscimento della continuazione: è necessario indicare elementi specifici e circostanziati che dimostrino una programmazione unitaria dei reati.
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