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Sentenza

Sentenza del 16/12/2020 n. 4038 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Verifica fiscale - Indagini bancarie - Ente impositore - Attività istruttoria - Riscontro importi bonificati - Scritture contabili - Omessa registrazione - Non rileva - Soggetto contribuente - Contratto collaborazione fornitore - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Fatture passive ricevute - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Perfezionamento prova contraria - Sussiste - Ente impositore - Presunzione ricavo - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un atto impositivo basato su indagini bancarie che avevano rilevato importi bonificati dal contribuente a favore di un fornitore non registrati nelle scritture contabili. L'Amministrazione aveva presumuto l'esistenza di maggiori ricavi derivanti dalle movimentazioni non annotate. Il contribuente ha dedotto di aver stipulato un contratto di collaborazione con il fornitore e ha prodotto le fatture passive corrispondenti agli importi bonificati per dimostrare che si trattava di spese effettive e non di ricavi occultati.

La decisione

il giudice ha ritenuto illegittimo l'atto impositivo formato esclusivamente sulla base delle indagini bancarie e della mancata registrazione contabile, perché il contribuente ha prodotto prova contraria idonea a far decadere la presunzione di maggiori ricavi. In particolare è stato accertato che sussisteva un contratto di collaborazione con il fornitore e che le fatture passive corrispondevano agli importi bonificati; pertanto la presunzione di ricavo dell'Amministrazione è venuta meno e l'atto è stato annullato/respinto nella parte censurata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 32

    l'art. 32 legittima l'utilizzo delle indagini bancarie come elemento istruttorio, ma le risultanze bancarie costituiscono presunzioni che possono essere efficacemente superate dalla prova contraria offerta dal contribuente; non sono di per sé elemento definitivo per accertare ricavi quando esistono documenti che giustificano le movimentazioni.

  • codice civile, art. 2697

    l'onere della prova grava sulla parte che deduce un fatto; nel caso in esame il contribuente aveva l'onere di dimostrare che i bonifici corrispondevano a pagamenti per prestazioni e ha assolto tale onere fornendo contratto e fatture, facendo venir meno la presunzione opposta dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie costituiscono un mezzo istruttorio e producono presunzioni di ricavo, ma queste presunzioni sono superabili mediante prova contraria documentale.
  • L'assenza di registrazione nelle scritture contabili non è automaticamente equivalente a ricavi non dichiarati se il contribuente dimostra la natura e la causa delle movimentazioni (contratti, fatture, pagamenti).
  • Il contribuente può adempiere all'onere probatorio dimostrando l'esistenza di contratti e delle fatture passive relative ai pagamenti; tali documenti sono idonei a confutare la presunzione fiscale.
  • L'Amministrazione, nell'emettere un atto di accertamento basato su presunzioni bancarie, deve valutare e contestare specificamente la documentazione probatoria fornita dal contribuente; in mancanza di una valida confutazione, l'atto è illegittimo.
  • In situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre documentazione contrattuale e fiscale (contratti, ordini, fatture, ricevute di pagamento) per dimostrare la genuinità delle operazioni e far valere la prova contraria.

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