Sentenza del 16/12/2020 n. 2809 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 197/2020 ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Effetti dell'impugnazione per vizio di notifica - Intervenuta decadenza del potere accertativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7010702615/2019 (redditi 2014) che ha ricostruito il reddito con il metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, commi 4 e ss. DPR 600/73. Le censure principali erano: 1) nullità giuridica della notifica perché effettuata da poste private e/o da soggetto privo della qualifica per la notifica degli atti tributari; 2) violazione dell'iter di notificazione previsto dall'art. 140 c.p.c. (mancata prova della ricevuta CAD relativa alla raccomandata informativa depositata presso la casa comunale); 3) decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione (termine decadenziale 31/12/2019) sicché l'impugnazione, notificata il 30/01/2020, non avrebbe effetto sanante in quanto intervenuta dopo lo spirare del termine; 4) ulteriori censure di merito sulla motivazione dell'accertamento, sulle sanzioni e sugli interessi.
La decisione
La Commissione ha ritenuto provata l'inesistenza della prova del perfezionamento dell'iter di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (mancanza della ricevuta di ricezione/CAD). Ha altresì applicato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità della notifica può essere sanata dall'impugnazione (art. 156 c.p.c., comma 2) solo se la proposizione dell'impugnazione sia intervenuta prima del decorso del termine decadenziale. Nel caso di specie la notifica del ricorso è avvenuta in data 31/01/2020, dopo lo spirare del termine decadenziale del 31/12/2019 previsto dall'art. 43 DPR 600/73 (formulazione ante L. 208/2015). Di conseguenza la sanatoria non ha efficacia rispetto alla decadenza ormai intervenuta e l'accertamento è stato annullato per decadenza dell'Amministrazione. Le ulteriori censure del ricorrente sono state dichiarate assorbite. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
La norma (comma 2) è richiamata per il principio secondo cui la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la tempestiva impugnazione possono sanare la nullità della notifica, ossia la proposizione del ricorso può dimostrare che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
art. 140 c.p.c.
Regola le notificazioni in caso di irreperibilità e il perfezionamento tramite comunicazione di avviso di deposito (CAD). Nel caso di notificazione tramite deposito presso la casa comunale è necessaria la prova dell'inoltro e della ricezione della raccomandata informativa (CAD); l'assenza della ricevuta CAD impedisce di dimostrare il perfezionamento della notifica.
art. 43 DPR n. 600/1973 (formulazione ante riforma L. n. 208/2015)
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato la dichiarazione.
Stabilisce il termine decadenziale per l'esercizio dell'attività di accertamento (qui: 31/12/2019 per i redditi 2014). Il termine di decadenza non può essere impedito o sanato retroattivamente dall'impugnazione se l'impugnazione è notificata dopo la scadenza.
art. 38 DPR n. 600/1973 (commi 4 e ss.)
Norma che consente la determinazione del reddito sintetico (accertamento induttivo/sintetico), applicata dall'Ufficio per ricostruire il reddito del contribuente.
Massime di principio
- La nullità della notifica può essere sanata dall'impugnazione del contribuente (art. 156 c.p.c.) quando quest'ultima dimostra che l'atto ha raggiunto il destinatario e gli ha consentito di esercitare la difesa; la tempestività dell'impugnazione è elemento fondamentale per la sanatoria.
- La notifica è condizione di efficacia dell'atto tributario ma non elemento costitutivo: tuttavia il vizio di notifica resta rilevante rispetto al decorso del termine decadenziale per l'accertamento.
- Se il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertatrice è già spirato al momento della proposizione del ricorso, l'impugnazione non può convalidare ex tunc l'atto e l'Amministrazione si considera decaduta.
- In caso di notificazione tramite deposito presso la casa comunale (art. 140 c.p.c.), l'Amministrazione deve depositare in giudizio la prova del perfezionamento (ricevuta CAD). L'assenza di tale prova rende la notifica non dimostrata e può portare all'annullamento dell'atto se, per effetto, è decorso il termine decadenziale.
- Per il contribuente: agire prontamente alla prima conoscenza dell'atto (verificare immediatamente data effettiva di conoscenza, notificare tempestivamente il ricorso e conservare ogni elemento che dimostri la conoscenza/irregolarità della notifica).
- Per l'Amministrazione: curare la completezza della prova delle notifiche (ricevute CAD, modalità, soggetti notificatori abilitati) e monitorare i termini decadenziali per evitare la perdita del potere accertativo.
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