Sentenza del 16/12/2020 n. 993 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi al 2014 con i quali l'Ufficio aveva: 1) recuperato a tassazione spese ritenute inesenti per complessivi €9.555,29 (contestando che fossero anticipazioni per conto di clienti); 2) disconosciuto la detrazione IVA per €33.885 relativa all'acquisto di una porzione immobiliare catastalmente classificata come abitazione (A/2) ma effettivamente destinata e utilizzata come studio professionale. L'Agenzia sosteneva che la documentazione sulle spese era troppo generica e che la detraibilità IVA dovesse essere valutata in base al classamento catastale (A/2) e non alla destinazione reale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In particolare: 1) ha ritenuto che le spese per contributi unificati, marche da bollo e notificazioni fossero indubitabilmente anticipazioni per conto dei clienti e quindi "esenti"; 2) ha stabilito che l'art. 19‑bis, co. 1, lett. i) del DPR n. 633/1972 si riferisce alla destinazione reale dell'immobile e non al mero classamento catastale, autorizzando la detrazione dell'IVA in quanto l'immobile era concretamente utilizzato come studio (anche in conformità alla giurisprudenza di legittimità citata). La Commissione ha altresì ordinato la trasmissione della sentenza al Comune di Siena per le eventuali iniziative di rettifica catastale e ha condannato l'Agenzia al rimborso delle spese di grado quantificate in €2.000 oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
DPR 26/10/1972, n. 633, art. 19 bis, comma 1, lett. i
"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa .."
La Commissione interpreta questo comma come riferito alla destinazione reale dell'immobile e non al solo dato catastale, quindi l'IVA è detraibile se l'immobile è effettivamente adibito a uso strumentale all'attività.
DPR 26/10/1972, n. 633, artt. 19 e 19 bis
La valutazione della strumentalità/ detraibilità IVA va effettuata concretamente, sulla base dell'effettivo uso dell'immobile, coerente con la giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione.
Sesta Direttiva CE n. 77/388 (artt. 4 e 17) e giurisprudenza CJEU
Richiamata per supportare il principio che la detrazione IVA deve essere valutata in concreto rispetto all'attività economica svolta.
Cassazione civile, sez. trib., 29/4/2015, n. 8628
Giurisprudenza che ammette la detraibilità dell'IVA per beni catastalmente abitativi ma concretamente utilizzati per attività economiche strumentali.
Cassazione civile, sez. trib., 23/3/2016, n. 5717
Conferma il principio secondo cui la qualificazione ai fini IVA segue la destinazione d'uso reale e non la mera classificazione catastale.
Cassazione civile, sez. trib., 12/6/2020, n. 11333
Ulteriore supporto giurisprudenziale al criterio della destinazione reale per la detraibilità IVA.
Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, co. 336
"I comuni, constatata la presenza di immobili ... non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali ... richiedono ai titolari ... la presentazione di atti di aggiornamento ..."
Prevede l'iter e l'obbligo per il Comune di richiedere l'aggiornamento catastale quando la destinazione d'uso reale non corrisponde al classamento; la sentenza dispone la segnalazione al Comune per attivare tale procedura.
DPR 19/4/1994, n. 701 (regolamento per gli atti di aggiornamento catastale)
Norma regolamentare richiamata come riferimento per la predisposizione degli atti tecnici di aggiornamento catastale cui i proprietari devono adempiere.
R.D.L. 13/4/1939, n. 652, art. 28 e L. 11/8/1939, n. 1249
Richiamate in relazione alle sanzioni applicabili in caso di omissione nella denuncia catastale e alla possibilità di sanzionare l'omissione del contribuente.
Massime di principio
- Per la detraibilità dell'IVA su acquisti riferiti a immobili occorre valutare la destinazione reale e concreta dell'immobile in relazione all'attività svolta, non il solo classamento catastale.
- Le spese sostenute da un professionista per contributi unificati, marche da bollo e notificazioni sono in linea di principio anticipazioni per conto dei clienti e vanno qualificate come spese esenti se documentate coerentemente.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare la detrazione IVA basandosi esclusivamente sul dato catastale quando risulta, anche per elementi oggettivi, l'uso effettivo diverso; la via corretta per risolvere la discrepanza è l'aggiornamento/ rettifica del classamento catastale.
- Il contribuente dovrebbe documentare chiaramente l'uso reale del bene (caratteristiche fisiche, allestimenti, assenza di cucina, cablaggi, contratti, attività svolta) per sostenere la detraibilità; l'Ufficio può però attivare la procedura comunale di aggiornamento catastale o sanzionare omissioni.
- In caso di contestazione sull'esenzione di spese anticipate dal professionista, occorre fornire documentazione che renda evidentemente riconoscibile il collegamento spesa/ specifica attività o procedimento del cliente; spese tipiche di anticipazione processuale sono riconoscibili più facilmente.
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