Cassazione Penale, Sentenza n. 21441/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del giudice Subinaghi proposta dai difensori degli imputati (tra cui il ricorrente). Il ricorrente deduceva: 1) irregolarità nella valutazione dei depositi telematici e violazione delle norme del Codice dell'amministrazione digitale, sostenendo che la dichiarazione era stata depositata correttamente e firmata digitalmente anche dal suo difensore; 2) insufficiente valutazione relativa alla mancanza di mandato specifico/procura speciale, sostenendo che esisteva comunque una procura speciale e/o che il mandato generico di difesa bastava per proporre la ricusazione; 3) che la presenza in udienza degli imputati e il loro silenzio dovevano valere come conferma/mandato orale ai difensori per proporre la ricusazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto provato che la dichiarazione era stata sottoscritta digitalmente anche dal difensore Di Maro, ma ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la ricusazione è atto personale della parte e può essere proposta dal difensore solo se munito di mandato specifico (procura speciale o mandato espresso che indichi la volontà della parte di ricusare il giudice). Nel caso concreto la procura prodotta (priva di data) non conteneva alcun riferimento all'istanza di ricusazione e gli altri difensori non avevano documentato un mandato specifico. Inoltre la Corte ha affermato che la presenza in aula e il silenzio degli imputati non possono valere come manifestazione implicita di volontà idonea a sostituire il mandato formale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme di legittimità utilizzate come fondamento del ricorso in cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme; la Corte le usa per valutare la dedotta violazione di legge e la congruità della motivazione della Corte d'appello.
art. 38, comma 4, c.p.p.
il difensore non è legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione se non quando egli ne abbia ricevuto mandato dalla parte. In questo caso egli può compiere, in qualità di rappresentante, l'atto di ricusazione, pur senza avere ricevuto la procura speciale di cui all'ultima parte dello stesso comma
La ricusazione è atto personale della parte; il difensore può proporla solo se ha ricevuto mandato specifico dalla parte. La procura speciale non è sempre obbligatoria, ma è comunque necessario un mandato che dimostri espressa volontà della parte di ricusare.
art. 37 e art. 38 c.p.p.
Richiamate per sottolineare la natura formale e personalissima dell'atto di ricusazione e le modalità previste dalla legge per la sua proposizione.
art. 122 c.p.p.
Norma sulla procura alle liti e sulle facoltà del difensore; la Corte precisa che una procura generale per la difesa non sostituisce necessariamente un mandato specifico richiesto per la ricusazione, salvo che la procura espressamente attribuisca tale potere.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), artt. 20, 21 e 25
Evocate dal ricorrente per contestare la gestione dei depositi telematici e delle firme digitali; la Corte rileva che l'esistenza di firme digitali sui depositi può dimostrare il deposito ma non supplisce alla mancanza del mandato specifico richiesto per la ricusazione.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma prevista per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione è atto personale della parte: il difensore può proporla solo se dispone di un mandato specifico che manifesti l'espressa volontà della parte di ricusare il giudice.
- Una procura generica per la difesa non è, di regola, sufficiente a legittimare il difensore a proporre la ricusazione; è invece necessaria una procura speciale o un mandato specifico (anche non necessariamente nelle forme della procura speciale) che faccia riferimento esplicito alla ricusazione.
- Il deposito telematico e la firma digitale dimostrano l'avvenuto inoltro dell'atto ma non sopperiscono alla mancanza di un mandato formale del difensore per atti personalissimi della parte.
- La presenza dell'imputato in udienza e il suo silenzio non valgono come conferma tacita del mandato al difensore per proporre la ricusazione: il silenzio è equivoco e la legge richiede forme determinate per l'atto.
- Quando più imputati coinvolgono ricusazioni collettive, per evitare l'inammissibilità è opportuno che per ciascun imputato sia provato il mandato specifico al difensore che promuove la ricusazione o che la stessa sia proposta personalmente dall'imputato.
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