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Sentenza

Sentenza n. 1314/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro n. 575/2024 (causa N. R.G. 500/2024) del 3/7/2024 e pubblicata in pari data notificata al resistente via PEC il 4/7/2024 avente ad oggetto il riconoscimento in favore della ricorrente della c.d. “Carta Docente” dell’importo di €. 500,00/annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Giustizia amministrativa202501585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che riconosceva il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 575/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta Docente per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica, oltre alle spese di giudizio. Poiché l'Amministrazione non aveva dato tempestiva esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato. Nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato le somme dovute sulla carta elettronica; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'adempimento tardivo successivo alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme sulla Carta Docente. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione del giudicato civile era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre IVA e CAP, in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza del giudicato; il testo non specifica ulteriori profili interpretativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La sentenza civile posta in esecuzione riconosceva rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti previsti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato e soddisfa pienamente la pretesa sostanziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, se il ricorso risultava giustificato al momento della sua instaurazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato civile, l'accredito delle somme dovute sulla specifica Carta Docente costituisce esecuzione della condanna quando realizza integralmente il comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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