Ordinanza n. 11/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento in data -OMISSIS-, con cui veniva rigettata l’istanza di riconoscimento del decreto di nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza in favore di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale o di esecuzione, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del decreto di nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del decreto di nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che la portata applicativa dell’art. 5 della legge n. 65/1986 è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e che deve essere approfondita nel giudizio di merito, unitamente all’effettiva consistenza delle condotte contestate alla ricorrente. Nel fascicolo non risultavano acquisiti elementi sufficienti per una compiuta valutazione di tali condotte.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Pur ritenendo necessario rinviare al merito l’approfondimento interpretativo dell’art. 5 della legge n. 65/1986 e l’accertamento della consistenza delle condotte contestate, il TAR ha ritenuto prevalente, nella fase cautelare, la valutazione negativa dell’Amministrazione. La ragione è stata individuata nella particolare esigenza di prevenzione e tutela degli interessi pubblici connessi all’attribuzione delle funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza a un soggetto già dipendente pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 l. 65/1986
la portata applicativa dell’art. 5 della legge 65/1986, oggetto nel tempo di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, va approfondita
La questione interpretativa relativa all’ambito applicativo della disposizione è stata rimessa all’approfondimento del giudizio di merito e non è stata definita in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’attribuzione di funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza richiede l’approfondimento dell’interpretazione della disciplina applicabile e dell’effettiva consistenza delle condotte contestate, tali questioni possono essere riservate al giudizio di merito senza anticiparne la definizione.
- Nella valutazione cautelare relativa all’attribuzione delle funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza, l’esigenza di massima prevenzione e di tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio di tali funzioni può prevalere sull’interesse del dipendente pubblico alla sospensione della valutazione negativa dell’Amministrazione, in attesa della decisione di merito.
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