Cassazione Civile, Ordinanza n. 17455/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio di merito, a seguito di un accordo intervenuto tra le parti dopo un precedente rinvio della Corte di cassazione, la Corte d’appello ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha regolato le spese compensandole per metà e ponendo il residuo a carico della parte ricorrente in cassazione. Quest’ultima ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato il principio della soccombenza virtuale e non avesse considerato il suo comportamento collaborativo. In memoria ha anche segnalato un errore nella proposta del relatore, ma la Corte ha precisato che la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non vincola in alcun modo il collegio.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha affermato che il controllo di legittimità sulle statuizioni sulle spese serve solo a evitare che esse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione di compensazione totale o parziale per giusti motivi resta discrezionale. Ha inoltre osservato che la soccombenza reciproca può giustificare la compensazione anche quando la lite si definisca in base a una valutazione globale dell’esito e della soccombenza virtuale. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato in modo logicamente coerente, rilevando che le pretese originarie dell’attore erano fondate ma in misura inferiore a quanto richiesto; pertanto la statuizione sulle spese era conforme all’art. 92, comma 2, c.p.c. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna condanna alle spese di legittimità è stata pronunciata per la mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della regolazione delle spese; la Corte non ha ravvisato violazione perché la condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa non risultava in concreto.
art. 92 c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese per giusti motivi è valutazione discrezionale del giudice di merito; è sindacabile in cassazione solo per evitare che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 360 c.p.c.
Invocato dal ricorrente come base del vizio denunciato; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a contestare una valutazione discrezionale sulle spese.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore ha rilievo solo ai fini del rito applicabile e non vincola il collegio, che può decidere anche in senso opposto, pure se la proposta sia stata erroneamente trascritta.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro la regolazione delle spese è ammissibile solo nei limiti in cui la decisione violi il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; altrimenti, la valutazione di compensazione resta discrezionale del giudice di merito.
- La soccombenza reciproca, utile a fondare la compensazione delle spese, può derivare sia da più domande contrapposte sia dall’accoglimento solo parziale di una domanda unica, anche sotto il profilo quantitativo.
- Quando il giudice di merito motivi in modo globale e логicamente coerente l’esito della lite e la relativa ripartizione delle spese, la censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito della soccombenza virtuale.
- La proposta del relatore nel procedimento camerale di cassazione non vincola il collegio, che conserva piena libertà decisionale anche in caso di errore nella trascrizione della proposta.
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