Tribunale, Sentenza T-76/24
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 4 June 2025. — Sven Benschop v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark ALWAYS RUN 4PRESIDENT – Earlier EU figurative mark PRESIDENT’s – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Enhanced distinctiveness of the earlier mark acquired through use. — Case T-76/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione al marchio ALWAYS RUN 4PRESIDENT basata sul marchio anteriore PRESIDENT’s. Ha ritenuto che, anche supponendo una distintività accresciuta del marchio anteriore, essa non era sufficiente a compensare la limitata somiglianza tra i segni. Di conseguenza, ha escluso il rischio di confusione e ha respinto l’opposizione, condannando EUIPO e l’interveniente alle spese.
Marchio dell’Unione europea: opposizione respinta per assenza di rischio di confusione tra ALWAYS RUN 4PRESIDENT e PRESIDENT’s nonostante la pretesa distintività accresciuta del marchio anteriore
La questione giuridica
Se la Divisione di opposizione e la Commissione di ricorso abbiano correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra i segni in ragione della pretesa distintività accresciuta acquisita con l’uso dal marchio anteriore, e se tale distintività fosse sufficiente a compensare la bassa somiglianza visiva tra i segni.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la distintività accresciuta di un marchio anteriore, pur essendo un fattore che aumenta il rischio di confusione, non basta automaticamente a neutralizzare differenze percepibili tra i segni; nel caso concreto, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra ALWAYS RUN 4PRESIDENT e PRESIDENT’s impedivano di ritenere che il pubblico potesse credere che i prodotti e servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso e ha respinto l’opposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Marchio dell’Unione europea ALWAYS RUN 4PRESIDENT vs PRESIDENT’s
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, è stato adito con ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione tra marchi UE. La controversia riguarda la domanda di registrazione del marchio figurativo ALWAYS RUN 4PRESIDENT e il marchio figurativo anteriore PRESIDENT’s, con focus sul rischio di confusione e sulla pretesa distintività accresciuta del segno anteriore.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il 21 aprile 2020 Sven Benschop ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per un segno figurativo nelle classi 18, 25 e 35. Seven Bell Group ha proposto opposizione il 15 ottobre 2020 fondandola sul marchio figurativo anteriore UE n. 11 476 04, registrato il 7 giugno 2013 per prodotti delle classi 18 e 25, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La Divisione di opposizione aveva inizialmente accolto in parte l’opposizione, ma la prima decisione della commissione di ricorso l’aveva annullata, rilevando che, in assenza di distintività accresciuta, la bassa somiglianza visiva non bastava a fondare il rischio di confusione. Rimessa la causa alla Divisione di opposizione, quest’ultima ha poi ritenuto che il marchio anteriore avesse acquisito distintività accresciuta tramite l’uso, almeno in Italia e per l’abbigliamento maschile, e ha quindi nuovamente accolto in parte l’opposizione. La seconda commissione di ricorso ha confermato tale esito.
Inammissibilità di nuovi elementi di prova
L’EUIPO ha eccepito l’inammissibilità degli allegati A.6 e A.7, prodotti per la prima volta davanti al Tribunale, perché volti a dimostrare la rilevanza del mercato dell’abbigliamento nell’Unione. Il Tribunale ha accolto l’eccezione, richiamando l’articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 188 del regolamento di procedura: il sindacato giurisdizionale non può basarsi su documenti nuovi non presenti nel fascicolo amministrativo.
Questioni giuridiche e censura sollevata dal ricorrente
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, articolato in due censure:
- errata valutazione delle prove circa la distintività accresciuta acquisita con l’uso dal marchio anteriore;
- erronea conclusione che tale distintività fosse sufficiente a compensare la bassa somiglianza visiva e a creare un rischio di confusione.
Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il rischio di confusione richiede identità o somiglianza tra segni e tra prodotti o servizi, e va apprezzato globalmente tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la distintività del marchio anteriore.
Valutazione della somiglianza dei segni e del pubblico rilevante
Il Tribunale ha confermato, in linea di massima, che i prodotti e servizi erano identici o simili in varia misura e che il pubblico di riferimento era composto dal grande pubblico, con un livello di attenzione medio, e, per alcuni servizi di classe 35, da consumatori professionali con attenzione più elevata.
Quanto ai segni, ha ritenuto non decisive le valutazioni della Divisione di opposizione sul fatto che il termine "president" non sarebbe stato compreso da tutto il pubblico: esso è infatti vocabolo di base dell’inglese, ha equivalenti molto vicini in molte lingue dell’Unione ed è comunemente usato per indicare capi di Stato o di organizzazioni. Pertanto, il termine è stato considerato comprensibile per l’intero pubblico rilevante.
Sul piano comparativo, il Tribunale ha condiviso che:
- la somiglianza visiva è bassa;
- la somiglianza fonetica è inferiore alla media;
- la somiglianza concettuale è inferiore alla media per il pubblico anglofono, e comunque non elevata per il resto del pubblico.
Ha inoltre osservato che il termine comune "president" ha valore distintivo ridotto e connotazione laudativa, tale da evocare qualità positive o un’immagine di autorevolezza.
Ragionamento sul rischio di confusione e sulla distintività accresciuta
Il punto centrale della motivazione riguarda il peso della distintività accresciuta del marchio anteriore. Il Tribunale ha ricordato la regola dell’interdipendenza tra fattori: una forte somiglianza tra marchi può compensare una minore somiglianza tra prodotti, e viceversa; inoltre, la distintività accresciuta di un marchio anteriore aumenta la probabilità di confusione.
Tuttavia, ha precisato che ciò non significa che la distintività accresciuta imponga automaticamente la confusione. Nel caso concreto, ha rilevato che:
- la distintività eventualmente acquisita riguarda il marchio anteriore nel suo complesso, non solo l’elemento comune "president";
- i due segni hanno un diverso impianto figurativo e verbale;
- il segno richiesto include l’espressione "always run", il numero 4, una tartaruga in movimento, linee e frecce, mentre il marchio anteriore è molto più semplice e diverso nella presentazione grafica;
- le differenze visive e fonetiche sono percettibili e incidono in modo non trascurabile sull’impressione globale.
Di conseguenza, anche a voler ammettere una certa distintività accresciuta del marchio anteriore per l’abbigliamento, essa non era sufficiente a rendere probabile che il pubblico ritenesse i prodotti e servizi provenienti dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente.
Esito del giudizio e dispositivo
Il Tribunale ha quindi accolto il motivo unico di ricorso per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ha annullato la decisione impugnata e, esercitando il potere di riforma, ha respinto integralmente l’opposizione. Ha inoltre condannato EUIPO e Seven Bell Group alle spese.
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