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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-464/24

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2025. — Balneari Rimini contro Comune di Rimini. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Rimini. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo all’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Irricevibilità manifesta parziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2006/123/CE – Direttiva 2014/23/UE – Ambito di applicazione – Concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative – Azione risarcitoria – Assenza di proroga automatica. — Causa C-464/24

Giurisprudenza europea62024CO0464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato che le concessioni balneari turistico-ricreative, quando riguardano risorse naturali scarse, sono soggette all’articolo 12 della direttiva servizi e non possono essere rinnovate automaticamente. Ha inoltre precisato che, se una concessione viene rinnovata dopo il 28 dicembre 2009, l’origine anteriore al termine di recepimento non ne esclude l’applicazione. Le questioni relative a turismo, regime di proprietà e pubblici poteri sono state dichiarate manifestamente irricevibili per difetto dei requisiti della domanda pregiudiziale.

Concessioni demaniali marittime turistico-ricreative: applicabilità della direttiva 2006/123 e irrilevanza della data originaria di rilascio in caso di rinnovo; irricevibilità manifesta delle questioni su esclusioni dai Trattati e sulle funzioni pubbliche.

La questione giuridica

Se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rientrino nella direttiva 2006/123 e/o nella direttiva 2014/23; se le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 restino escluse dalla direttiva 2006/123 anche in caso di rinnovo successivo; e, in via ulteriore, se gli articoli 195, 345 e 51 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123 escludano tali concessioni dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, con riflessi sull’azione risarcitoria proposta.

Principio di diritto

Le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, quando attribuiscono il diritto di gestire risorse naturali del demanio in un contesto di numero limitato di autorizzazioni, rientrano nell’articolo 12 della direttiva 2006/123 come "autorizzazioni"; la direttiva 2014/23 non si applica invece agli accordi che si limitano a fissare le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici. Inoltre, una concessione originariamente rilasciata prima del 28 dicembre 2009 rientra nell’ambito della direttiva 2006/123 al momento del rinnovo successivo a tale data, poiché il rinnovo costituisce il rilascio di un nuovo titolo e non la mera prosecuzione del precedente. Le questioni fondate sugli articoli 195 e 345 TFUE e sull’articolo 51 TFUE sono state dichiarate manifestamente irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 51 TFUE
  • Articolo 195 TFUE
  • Articolo 345 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 1, paragrafo 5, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera i), direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 4, punto 6, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 12, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 44, direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 53, paragrafo 2, regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94, lettera c), regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 99, regolamento di procedura della Corte

Concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e applicabilità della direttiva 2006/123

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini in una controversia tra Balneari Rimini e il Comune di Rimini, con intervento di I.R., relativa ai danni asseritamente derivati dalla decisione comunale di porre fine al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. La Corte statuisce con ordinanza motivata, applicando gli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura.

Contesto normativo e nazionale

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2006/123/CE, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e i), sulle esclusioni dal campo di applicazione;
  • l’articolo 4, punto 6, sulla nozione di regime di autorizzazione;
  • l’articolo 12, relativo alla selezione tra diversi candidati quando le autorizzazioni disponibili sono limitate;
  • l’articolo 44, sul termine di recepimento. È richiamata anche la direttiva 2014/23/UE, il cui considerando 15 esclude dagli appalti di concessione taluni accordi aventi ad oggetto il diritto di gestire beni o risorse del demanio pubblico quando lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso. Sul piano nazionale, la Corte prende atto delle proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime e della normativa italiana di recepimento della direttiva 2006/123, compreso l’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 59/2010, che vieta il rinnovo automatico quando i titoli sono limitati per scarsità delle risorse naturali.

Prima questione: qualificazione delle concessioni e campo di applicazione della direttiva 2006/123

Il giudice del rinvio chiedeva se le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, pur non comportando una prestazione di servizi determinata a favore dell’ente concedente, rientrassero nella direttiva 2006/123 o nella direttiva 2014/23. La Corte ricorda che, secondo la sentenza Promoimpresa e a., una concessione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative può essere qualificata come "autorizzazione" ai sensi della direttiva servizi, poiché consente l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi mediante una procedura amministrativa. La Corte osserva poi che tali concessioni riguardano risorse naturali, essendo riferite a porzioni di costa marittima, e che il numero di autorizzazioni è limitato dalla scarsità delle risorse. Ne deriva l’applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2006/123. Quanto alla direttiva 2014/23, essa non si applica agli accordi in cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

Seconda questione: concessioni originarie anteriori al 28 dicembre 2009 e rinnovo successivo

La Corte chiarisce che l’articolo 44 della direttiva 2006/123 non esclude l’applicazione della direttiva alle concessioni originariamente rilasciate prima del termine di recepimento, se queste sono rinnovate dopo tale data. Il rinnovo non è una mera continuazione della vecchia concessione, ma equivale all’attribuzione di un nuovo titolo di occupazione del demanio marittimo. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, impone un divieto incondizionato di rinnovo automatico e la sentenza Società Italiana Imprese Balneari, che qualifica il rinnovo come successione di due titoli distinti. Di conseguenza, la data di primo rilascio non è decisiva: ciò che conta è il momento del rinnovo, che deve avvenire tramite procedura concorrenziale e imparziale.

Irricevibilità manifesta delle questioni terza e quarta

La terza questione, relativa agli articoli 195 e 345 TFUE e all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123, è dichiarata manifestamente irricevibile perché la domanda di rinvio non espone in modo sufficiente i motivi per cui l’interpretazione di tali disposizioni sarebbe utile alla decisione della controversia risarcitoria. La Corte richiama l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che impone al giudice nazionale di spiegare il nesso tra le disposizioni UE invocate e la causa principale. La quarta questione è parimenti dichiarata manifestamente irricevibile: la domanda di rinvio non contiene alcun elemento che dimostri che la ricorrente eserciti attività partecipanti all’esercizio di pubblici poteri sui beni demaniali oggetto della concessione. Mancando un fondamento fattuale adeguato, non risultano soddisfatti i requisiti dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 12 della direttiva 2006/123 si applica alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative che riguardano risorse naturali scarse, anche se il titolare non presta un servizio determinato all’ente concedente;
  • l’articolo 44 della direttiva 2006/123 non ostacola l’applicazione della direttiva a concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 ma rinnovate successivamente, poiché il rinnovo implica un nuovo titolo;
  • la domanda è manifestamente irricevibile nella parte relativa alle questioni terza e quarta.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è rilevante per i concessionari balneari e per gli enti locali italiani perché ribadisce che non esiste un diritto al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime quando le risorse sono limitate. Per i professionisti, la conseguenza centrale è che il rinnovo post-2009 richiede una procedura selettiva conforme al diritto UE, mentre la sola origine anteriore della concessione non mette al riparo dall’applicazione della direttiva servizi.

Come è indicizzato

Materieconcessioni demaniali marittimeservizi nel mercato internocontratti di concessionediritto amministrativo italianotutela della concorrenza

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