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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-551/23

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 giugno 2025. — Baltic International Bank, SE contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa nazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Portata della valutazione da parte della BCE delle circostanze che giustificano la revoca – Competenza delle autorità nazionali competenti e della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Condizioni per la revoca – Obbligo di motivazione – Diritto a una buona amministrazione. — Causa T-551/23

Giurisprudenza europea62023TJ0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la revoca dell’autorizzazione della Baltic International Bank SE disposta dalla BCE. Ha ritenuto che la BCE avesse correttamente fondato la decisione su violazioni gravi in materia AML/CFT e su persistenti carenze nel controllo interno e nella gestione dei rischi, valorizzando anche decisioni e relazioni della CMFC, senza dover procedere a un riesame integrale di tutti gli atti nazionali. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla motivazione e alle garanzie procedurali, inclusi il diritto di essere ascoltato e l’accesso al fascicolo.

Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio da parte della BCE per gravi violazioni in materia AML/CFT e carenze nei controlli interni e nella gestione dei rischi.

La questione giuridica

Se la BCE, nell’adottare una decisione di revoca dell’autorizzazione ai sensi del quadro MVU, fosse tenuta a verificare autonomamente tutti i presupposti di fatto e di diritto delle violazioni accertate dall’autorità nazionale competente, in particolare in materia di AML/CFT; se potesse fondare la revoca su decisioni e relazioni nazionali anche non definitive; se la motivazione fosse sufficiente per i motivi relativi a controlli interni e gestione dei rischi; e se fossero stati violati il diritto di essere ascoltato, il diritto di accesso al fascicolo e il diritto a una buona amministrazione.

Principio di diritto

Nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, la BCE può revocare l’autorizzazione di un ente creditizio quando, sulla base della propria valutazione delle circostanze comunicate e documentate dall’autorità nazionale competente, constata la sussistenza di uno dei motivi di revoca previsti dalla direttiva 2013/36, senza dover rimettere in discussione ogni atto nazionale preparatorio o attendere che tutte le contestazioni interne siano definite in giudicato. Le decisioni nazionali non sospese, le relazioni ispettive e gli altri atti istruttori possono essere presi in considerazione; per la grave violazione AML/CFT è sufficiente una decisione amministrativa nazionale che accerti la responsabilità dell’ente. La motivazione della BCE è adeguata se consente di comprendere l’iter logico seguito e, nel caso concreto, non risultano violati né il diritto di essere ascoltato né il diritto di accesso al fascicolo; il ricorso è quindi respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 468/2014
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Direttiva 2005/60/CE
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 51, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 85, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 19 e 53

Revoca dell’autorizzazione di Baltic International Bank SE per violazioni AML/CFT e carenze prudenziali

Il Tribunale, con sentenza nella causa T-551/23, ha esaminato il ricorso di una banca lettone contro la decisione della BCE che ne aveva revocato l’autorizzazione. La controversia si colloca nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico e riguarda, in particolare, la ripartizione di competenze tra BCE e autorità nazionali competenti, nonché il grado di controllo che la BCE deve esercitare sugli atti nazionali posti a base della revoca.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Baltic International Bank SE era un ente creditizio meno significativo, sottoposto alla vigilanza prudenziale della CMFC lettone, poi integrata nella Latvijas Banka. Dal 2012, l’autorità nazionale aveva contestato all’ente diverse violazioni bancarie e aveva adottato varie decisioni, tra cui la decisione n. 61 del 2016 e la decisione n. 191 del 2019, confermata nel 2022 con la decisione n. 255, oltre alle decisioni n. 215 e n. 216 del dicembre 2022.

Il 30 dicembre 2022 la CMFC ha trasmesso alla BCE una proposta di revoca dell’autorizzazione. La BCE ha adottato inizialmente la decisione del 10 marzo 2023, poi sostituita il 3 luglio 2023 da una decisione di contenuto identico, con la quale è stata revocata l’autorizzazione dell’ente creditizio. La banca, nel frattempo dichiarata in liquidazione dal giudice lettone, ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha articolato quattro motivi principali:

  • errore di valutazione, perché la BCE non avrebbe considerato l’assenza, nel diritto lettone, dei regolamenti nazionali che avrebbero dovuto fissare i criteri delle gravi violazioni AML/CFT;
  • violazione dell’obbligo di effettuare un esame proprio e non limitarsi a recepire la valutazione della CMFC;
  • insufficienza di motivazione e errori nel valutare il secondo e il terzo motivo di revoca, relativi ai controlli interni e alla strategia prudenziale;
  • violazione del diritto a una buona amministrazione, comprensivo del diritto di essere ascoltato e dell’accesso al fascicolo.

Ricevibilità del ricorso e questioni preliminari

La BCE aveva contestato la validità del mandato degli avvocati della ricorrente, sostenendo che il liquidatore avesse revocato i mandati originariamente conferiti dal precedente organo amministrativo. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza in materia di rappresentanza delle persone giuridiche, in particolare la sentenza Trasta Komercbanka, e ha ritenuto che, in presenza di un conflitto di interessi del liquidatore, la revoca dei mandati non potesse essere opposta per privare la società della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 47 della Carta. Il ricorso è quindi stato dichiarato ricevibile.

Il Tribunale ha invece dichiarato irricevibili alcuni documenti depositati tardivamente il 2 dicembre 2024, poiché la ricorrente non aveva giustificato adeguatamente il ritardo ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Quadro normativo rilevante

La sentenza richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, secondo cui la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se si tratta di direttive, la legislazione nazionale di recepimento;
  • l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014, che impone alla BCE di tenere conto della propria valutazione delle circostanze che giustificano la revoca, del progetto di decisione dell’autorità nazionale competente, della consultazione con tale autorità e delle osservazioni dell’ente;
  • gli articoli 18, lettera f), e 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36/UE, che consentono la revoca dell’autorizzazione quando l’ente sia stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate in materia AML/CFT;
  • gli articoli 341 e 342 della legge lettone sugli enti creditizi, nonché i punti 6 e 53 del regolamento n. 227 della CMFC;
  • gli articoli 41, 47 e 48 della Carta e l’articolo 296 TFUE.

Ragionamento del Tribunale sui motivi primo e secondo

Il Tribunale ha anzitutto chiarito che la BCE, nel contesto del MVU, dispone di un ampio margine di discrezionalità, ma il suo controllo giurisdizionale resta pieno quanto alla legalità, limitandosi a verificare l’assenza di errori manifesti di valutazione, di fatti materialmente inesatti o di sviamento di potere.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha respinto l’idea che la BCE dovesse ignorare o disapplicare le constatazioni contenute nelle decisioni della CMFC e nelle relazioni ispettive nazionali. Ha ritenuto che la BCE avesse svolto una propria valutazione sulla base di un insieme di informazioni nazionali, non limitandosi a recepire la proposta dell’autorità lettone. La decisione n. 61, non contestata, era definitiva e comunque sufficiente, da sola, a giustificare la revoca; la decisione n. 191, pur impugnata a livello nazionale, non ne era paralizzata, poiché il ricorso ne sospendeva solo la parte relativa all’ammenda. Il Tribunale ha inoltre precisato che la BCE può fondarsi su una decisione amministrativa nazionale che accerti una grave violazione AML/CFT, senza dover attendere l’esito di tutti i contenziosi interni.

Il Tribunale ha anche escluso che l’assenza, nel diritto nazionale, di regolamenti di dettaglio sui criteri di gravità impedisse la revoca. Tale lacuna, quand’anche esistente, avrebbe potuto essere fatta valere contro le decisioni nazionali, ma non toglieva alla BCE il potere di valorizzare gli accertamenti già effettuati dalla CMFC. Inoltre, la normativa MVU attribuisce alla BCE la competenza esclusiva a revocare l’autorizzazione, mentre alle autorità nazionali spetta accertare i fatti e dimostrare gli elementi delle violazioni AML/CFT.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha respinto le doglianze relative alla presunta mancata verifica autonoma da parte della BCE. Ha osservato che la decisione impugnata si fondava su un ampio materiale istruttorio, comprese le ispezioni del 2012, 2014, 2018, 2021, nonché quelle mirate del 2013, 2015, 2019, 2020 e le attività di vigilanza del 2022. Ha inoltre escluso che il richiamo a un procedimento penale in corso violasse la presunzione di innocenza, poiché tale richiamo era usato solo per descrivere il contesto e gli effetti patrimoniali, non per accertare una responsabilità penale.

Motivazione e fondatezza del secondo e terzo motivo di revoca

Per il secondo motivo di revoca, relativo ai sistemi di controllo interno, il Tribunale ha ritenuto la motivazione sufficiente. La BCE aveva indicato, nei punti da 5.1 a 5.3 della decisione, gli elementi fattuali, le disposizioni violate e le ragioni per cui le lacune erano gravi, persistenti e presenti per un lungo periodo. Ha inoltre valorizzato il fatto che l’ente operava con un modello economico ad alto rischio e che le ispezioni del 2019 e del 2021 avevano evidenziato carenze non corrette.

Per il terzo motivo di revoca, relativo alla strategia prudenziale e alla gestione dei rischi, il Tribunale ha ritenuto che la BCE avesse motivato in modo adeguato la propria valutazione e che non avesse commesso errori manifesti. Ha osservato che l’articolo 342 della legge lettone, letto alla luce dell’articolo 74 della direttiva 2013/36, impone una strategia, politiche e procedure adeguate alla complessità e al volume dei rischi dell’ente. La BCE poteva dunque verificare se la banca avesse adottato una strategia prudente, soprattutto a fronte di perdite persistenti dal 2017, incapacità di recuperare redditività e ricorso a rischi eccessivi.

Il Tribunale ha aggiunto che, anche a voler ammettere singoli errori nella valutazione di taluni elementi, la banca non aveva dimostrato che essi fossero decisivi ai fini della conclusione finale. In ogni caso, il complesso delle constatazioni rendeva giustificata la revoca.

Diritto di essere ascoltato, accesso al fascicolo e buona amministrazione

Sul quarto motivo, il Tribunale ha escluso la violazione dell’articolo 41 della Carta. Ha ritenuto che la BCE non fosse tenuta a riesaminare nel merito le decisioni nazionali adottate in procedimenti distinti, come la decisione n. 215 sulla non applicazione di una risoluzione. L’eventuale mancanza di accesso alla valutazione di conformità relativa a quella decisione era inoperante nel presente giudizio, perché riferita a un procedimento separato.

Quanto al diritto di essere ascoltato, il Tribunale ha considerato sufficiente il termine complessivo di nove giorni lavorativi concesso alla ricorrente per presentare osservazioni sulla proposta di decisione, tenuto conto che il diritto dell’Unione prevede, per le revoche di autorizzazione, un termine che può essere ridotto fino a tre giorni lavorativi in particolari circostanze. La ricorrente non aveva inoltre contestato la legittimità della disciplina che consente tale abbreviazione.

Decisione finale e principi ricavabili

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato la Baltic International Bank SE alle spese. La sentenza conferma che, nel MVU, la BCE può revocare l’autorizzazione di un ente creditizio sulla base di violazioni AML/CFT e di gravi carenze prudenziali accertate dalle autorità nazionali, purché effettui una propria valutazione delle circostanze rilevanti e motivi adeguatamente la decisione. La pronuncia è rilevante per la prassi bancaria e per la gestione del contenzioso connesso ai provvedimenti di vigilanza, soprattutto quando le misure nazionali e quelle BCE si intrecciano in procedure parallele o successive.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariamvurevoca dell’autorizzazione bancariaantiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismodiritto di difesa e buona amministrazione

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