Tribunale, Sentenza T-100/23
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2025 (Estratti). — ABLV Bank AS contro Banca centrale europea. — Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all’annuncio di un’autorità statunitense (FinCEN) nei confronti dell’ABLV Bank – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelate in quanto tali in forza del diritto dell’Unione – Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno – Eccezione relativa alla tutela degli scambi di opinioni tra la BCE e le autorità interessate – Carattere sufficientemente preciso di una domanda di accesso – Dovere di assistenza della BCE – Articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione 2004/258. — Causa T-100/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di ABLV Bank contro la BCE relativo a un diniego parziale di accesso a documenti. La Corte ha ritenuto che la parte della domanda formulata in termini troppo ampi e generici non fosse sufficientemente precisa e che la BCE avesse correttamente chiesto chiarimenti, adempiendo al proprio dovere di assistenza. La sospensione del trattamento del secondo lotto non ha quindi inficiato la legittimità della decisione impugnata.
Accesso ai documenti presso la BCE: legittimità del rigetto parziale e della richiesta di chiarimenti su una domanda di accesso troppo generica ai sensi della decisione 2004/258/CE
La questione giuridica
Se la BCE abbia correttamente considerato non sufficientemente precisa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258, la parte della domanda di accesso relativa a categorie ampie e indeterminate di documenti; se abbia adempiuto il dovere di assistenza previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, chiedendo chiarimenti al richiedente; e se la sospensione del trattamento del secondo lotto di documenti fosse illegittima.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che una domanda di accesso può essere considerata non sufficientemente precisa quando i documenti richiesti sono indicati in termini eccessivamente generici e senza un periodo definito, rendendo impossibile per l’istituzione identificarli con sufficiente esattezza. In tal caso, la BCE è tenuta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2004/258, a chiedere chiarimenti e ad assistere il richiedente; se il richiedente non fornisce precisazioni utili, l’istituzione può legittimamente ritenere la domanda non conforme all’articolo 6, paragrafo 1. Di conseguenza, il rigetto del ricorso è confermato e la BCE non ha violato né l’obbligo di assistenza né le regole procedurali sull’accesso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Decisione 2004/258/CE
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 7, paragrafo 2, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Accesso ai documenti presso la BCE: domanda troppo generica e dovere di assistenza
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da ABLV Bank AS contro una decisione della BCE in materia di accesso ai documenti ai sensi della decisione 2004/258/CE. La controversia nasce da una domanda molto ampia, riferita a documenti relativi al FinCEN, ad autorità statunitensi, al KNAB, alla BCE, allo SRB, alla CMFC, a Euroclear e ad altri documenti riguardanti la ricorrente o la sua controllata lussemburghese.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La richiesta di accesso del 25 maggio 2022 conteneva sei gruppi di documenti richiesti. La BCE ha deciso di trattare separatamente la domanda in due lotti: il primo relativo ai primi tre trattini, il secondo relativo agli ultimi tre.
Per il secondo lotto, la BCE ha ritenuto che la domanda non fosse sufficientemente precisa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258 e ha chiesto alla ricorrente, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di indicare argomenti specifici e un periodo definito. La ricorrente non ha fornito i chiarimenti richiesti. Con decisione iniziale e poi con la decisione impugnata dell’8 dicembre 2022, la BCE ha respinto in tutto o in parte l’accesso ai documenti individuati.
Domande e motivi dedotti in giudizio
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione della BCE, deducendo cinque motivi. Il quinto motivo, quello decisivo ai fini della presente sentenza, contestava la sospensione del trattamento del secondo lotto di documenti e sosteneva che la BCE non potesse interrompere il procedimento né sospendere i termini previsti dalla decisione 2004/258.
Valutazione preliminare dell’eccezione di irricevibilità
La BCE ha eccepito che il quinto motivo fosse irricevibile perché diretto contro la comunicazione e-mail dell’8 agosto 2022 e non contro la decisione impugnata. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, osservando che la decisione impugnata richiamava espressamente la sospensione del trattamento e che la BCE, in sostanza, aveva considerato gli ultimi tre trattini come non conformi all’articolo 6, paragrafo 1. Pertanto, la censura era diretta contro la decisione impugnata e rientrava nel perimetro del giudizio.
Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258
Il Tribunale ha ribadito che una domanda di accesso deve essere formulata in modo sufficientemente preciso da consentire alla BCE di identificare il documento richiesto. Il numero dei documenti o l’interesse del richiedente non sono, di per sé, criteri rilevanti.
Esaminando gli ultimi tre trattini della domanda, il Tribunale ha rilevato che essi erano formulati in termini estremamente generici, riferiti a qualsiasi documento relativo ad atti od omissioni di molteplici autorità o a qualunque documento riguardante la ricorrente e la sua controllata, senza delimitazione temporale o tematica. In tali condizioni, la BCE non era in grado di sapere se la richiesta riguardasse l’annuncio del FinCEN o altre questioni di vigilanza. La BCE poteva quindi legittimamente chiedere chiarimenti.
Dovere di assistenza della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2
Il Tribunale ha qualificato il dovere di assistenza come espressione del principio di buona amministrazione e come strumento essenziale per garantire l’effettività del diritto di accesso. Nel caso concreto, la BCE aveva inviato due messaggi e-mail chiedendo alla ricorrente di indicare gli argomenti specifici e un periodo definito.
La ricorrente, nella domanda di conferma, si era limitata a ribadire in modo generico il contenuto della domanda originaria, senza fornire ulteriori precisazioni e senza contestare in modo specifico la carenza di precisione. Secondo il Tribunale, la BCE aveva dunque adempiuto il proprio dovere di assistenza; l’assenza di chiarimenti dipendeva dalla scelta della ricorrente di non rispondere, non da una carenza dell’istituzione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha concluso che:
- gli ultimi tre trattini della domanda non soddisfacevano il requisito di precisione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2004/258;
- tali parti non potevano essere trattate come una domanda di accesso valida senza ulteriori precisazioni;
- la BCE aveva correttamente assolto il proprio obbligo di assistenza ex articolo 6, paragrafo 2.
Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna di ABLV Bank AS alle spese proprie e a quelle della BCE.
Principio affermato
La sentenza conferma che, nel regime di accesso ai documenti della BCE, una domanda formulata in termini eccessivamente ampi e indeterminati può essere legittimamente qualificata come non sufficientemente precisa; l’istituzione deve assistere il richiedente nella delimitazione dell’oggetto, ma se questi non collabora la domanda può essere respinta o non trattata per difetto di precisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 4 giu 2025Tribunale, Sentenza T-271/23
- Sentenza · 4 giu 2025Tribunale, Sentenza T-551/23
- Sentenza · 4 giu 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-464/24
- Sentenza · 4 giu 2025Tribunale, Sentenza T-76/24
- Sentenza · 3 giu 2025Corte di giustizia, Sentenza C-460/23
- Sentenza · 5 giu 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-800/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →