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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-800/24

Order of the Court (Tenth Chamber) of 5 June 2025. — Tertianum Services AG v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Manifest inadmissibility – Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Appeal brought by a person who was not a party to the proceedings before the General Court – EU trade mark – Articles 174 to 176 of the Rules of Procedure of the General Court – Replacement of a party – Transfer of an intellectual property right during the proceedings before the General Court – No application for replacement. — Case C-800/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile l’appello proposto da Tertianum Services AG contro la sentenza del Tribunale in una controversia sul marchio TERTIANUM. Il ricorrente era cessionario del marchio, ma non era parte nel giudizio di primo grado e non aveva chiesto la sostituzione davanti al Tribunale. La Corte ha ritenuto che la mera cessione del marchio non basti a conferire la legittimazione ad appellare e che il meccanismo di sostituzione previsto dal regolamento di procedura del Tribunale debba essere utilizzato per poter poi proporre impugnazione. La soluzione è stata ritenuta compatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Impugnazione proposta da un soggetto non parte nel giudizio di primo grado: ammissibilità dell’appello del cessionario di un marchio UE in mancanza di domanda di sostituzione davanti al Tribunale.

La questione giuridica

Se il cessionario di un marchio dell’Unione, che non era parte nel procedimento dinanzi al Tribunale e non ha chiesto la sostituzione ex articoli 174-176 del regolamento di procedura del Tribunale, possa comunque proporre appello dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, anche alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Principio di diritto

L’appello dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, è in linea di principio riservato alle parti e agli intervenienti del procedimento dinanzi al Tribunale; il cessionario di un diritto di proprietà intellettuale oggetto della lite non acquisisce automaticamente la legittimazione a impugnare se, nel giudizio di primo grado, non ha chiesto e ottenuto la sostituzione della parte ai sensi degli articoli 174-176 del regolamento di procedura del Tribunale, salvo circostanze particolari. Tale disciplina non viola l’articolo 47 della Carta, poiché è prevista dalla legge, tutela la buona amministrazione della giustizia ed è proporzionata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articoli 174, 175 e 176 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Impugnazione di un non parte e trasferimento del marchio

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa in composizione di sezione, con cui è stato dichiarato manifestamente irricevibile un appello in materia di marchio dell’Unione europea. La questione centrale riguarda la possibilità per il cessionario di un marchio, non costituitosi nel giudizio di primo grado mediante sostituzione della parte originaria, di impugnare la sentenza del Tribunale.

Fatti e procedimento principale

DPF AG aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per vari servizi. Tertianum AG aveva presentato opposizione fondandosi su un proprio marchio figurativo anteriore. Dopo il rigetto dell’opposizione da parte della divisione di opposizione dell’EUIPO e il successivo rigetto dell’impugnazione da parte della commissione di ricorso, Tertianum AG aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale, che lo ha respinto con sentenza del 4 settembre 2024, causa T-73/23.

Nel frattempo, nell’aprile 2024, Tertianum AG aveva trasferito a Tertianum Services AG tutti i propri marchi, incluso il marchio oggetto della controversia. Tertianum Services AG ha quindi proposto appello contro la sentenza del Tribunale, sostenendo di essere il successore nel titolo e di poter impugnare in quanto nuovo titolare del marchio.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte ha esaminato, in sostanza, tre profili:

  • se un soggetto che non era parte nel procedimento dinanzi al Tribunale possa proporre appello;
  • se la cessione del marchio e il consenso della cedente bastino a conferire tale legittimazione;
  • se il mancato riconoscimento dell’accesso all’impugnazione sia compatibile con l’articolo 47 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, che riserva l’appello alle parti e agli intervenienti del procedimento dinanzi al Tribunale, salvo circostanze particolari;
  • gli articoli 174, 175 e 176 del regolamento di procedura del Tribunale, che disciplinano la sostituzione di una parte quando un diritto di proprietà intellettuale viene trasferito nel corso del processo;
  • l’articolo 47 della Carta e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in tema di tutela giurisdizionale effettiva e limiti ai diritti fondamentali;
  • l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, utilizzato per decidere con ordinanza motivata per manifesta irricevibilità.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che la finalità dell’articolo 56 dello Statuto è quella di limitare i soggetti legittimati ad appellare, così da garantire la buona amministrazione della giustizia, la prevedibilità dei ricorsi e il rispetto dei termini e delle condizioni di ricevibilità. Di regola, chi non è stato parte nel giudizio di primo grado non può impugnare la sentenza che lo conclude.

Ha poi osservato che, nel settore dei marchi e più in generale dei diritti di proprietà intellettuale, il regolamento di procedura del Tribunale prevede espressamente un meccanismo di sostituzione della parte. Il cessionario può chiedere di subentrare alla parte originaria, in qualsiasi fase del procedimento, ma la sostituzione richiede una domanda formale e una decisione del Tribunale. Solo se il cessionario diventa effettivamente parte del giudizio di primo grado potrà poi proporre appello ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto.

Nel caso di specie, Tertianum Services AG non aveva utilizzato tale meccanismo, pur avendone avuto il tempo, poiché il trasferimento del marchio era avvenuto mesi prima della sentenza del Tribunale. Per la Corte, la sola cessione del marchio e l’iscrizione nei registri competenti non costituiscono una circostanza speciale idonea a conferire autonomamente la legittimazione ad appellare.

Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte ha ritenuto che la disciplina non ne violi il contenuto essenziale. Le limitazioni sono previste dalla norma processuale, perseguono un obiettivo di interesse generale, ossia la buona amministrazione della giustizia, e sono proporzionate, perché il cessionario può accedere al procedimento di primo grado mediante sostituzione e quindi conservare la possibilità di impugnare. L’eventuale perdita del diritto di appello deriva dalla sua inerzia nel non attivare il meccanismo previsto.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato l’appello manifestamente irricevibile e non ha esaminato la domanda accessoria di ammissione dell’appello. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese, poiché le altre parti non avevano domandato una condanna alle spese.

Principio affermato

Il cessionario di un marchio oggetto del contenzioso, se non è stato ammesso come parte nel giudizio dinanzi al Tribunale tramite il meccanismo di sostituzione previsto dal regolamento di procedura, non può proporre appello contro la sentenza del Tribunale, salvo circostanze particolari; tale disciplina è compatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva garantito dalla Carta.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeadiritto processuale dell'unione europealegittimazione all'impugnazionetutela giurisdizionale effettivatrasferimento di diritti di proprietà intellettuale

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