Corte di giustizia, Sentenza C-460/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 giugno 2025. — OB contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2002/90/CE – Illecito di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24 – Diritti dei minori – Articolo 52, paragrafo 1 – Lesione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali – Articolo 18 – Diritto di asilo – Persona che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui è effettivamente affidataria. — Causa C-460/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna, ha escluso che possa essere qualificato come favoreggiamento dell’ingresso illegale il comportamento di chi accompagni nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi di cui sia effettivamente affidatario. La soluzione si fonda soprattutto sugli articoli 7 e 24 della Carta, letti in combinato con l’articolo 52, paragrafo 1, e viene rafforzata dal diritto di asilo di cui all’articolo 18 della Carta. Ne deriva che una normativa nazionale che punisca penalmente una simile condotta è incompatibile con il diritto dell’Unione.
Favoreggiamento dell’ingresso illegale: esclusione della rilevanza penale quando l’autore accompagna minori cittadini di paesi terzi di cui è effettivamente affidatario, alla luce della Carta
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE, letto alla luce degli articoli 7, 18, 24 e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che comprende o esclude la condotta di chi, violando le regole di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che lo accompagnano e di cui è effettivamente affidatario; e, correlativamente, se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale che sanziona penalmente tale condotta.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che non integra il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui è effettivamente affidataria; conseguentemente, tali disposizioni ostano a una normativa nazionale che sanzioni penalmente una simile condotta. La Corte ritiene che una diversa interpretazione lederebbe il contenuto essenziale del diritto alla vita familiare e dei diritti del minore, e che il diritto di asilo e gli obblighi internazionali in materia di rifugiati confermano tale lettura.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/90/CE
- Decisione quadro 2002/946/GAI
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articoli 7, 18, 24 e 52, paragrafo 1, della Carta
- Articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 1951
- Protocollo di Palermo sul traffico di migranti
- Convenzione sui diritti del fanciullo
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/33/UE
- Regolamento (UE) 2016/399
Favoreggiamento dell’ingresso illegale di minori affidati: esclusione della rilevanza penale
La Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha deciso una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna nell’ambito di un procedimento penale a carico di OB, cittadina di un paese terzo accusata di aver favorito l’ingresso illegale in Italia di due minori che l’accompagnavano e di cui risultava effettivamente affidataria. La questione centrale riguardava l’interpretazione della direttiva 2002/90/CE e la compatibilità, con la Carta dei diritti fondamentali, della disciplina penale nazionale di recepimento.
Fatti e procedimento principale
OB era arrivata all’aeroporto di Bologna con due minori, entrambe in possesso di passaporti falsi. Nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per favoreggiamento dell’ingresso illegale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del testo unico sull’immigrazione, oltre che per possesso di documenti falsi. Nel corso del procedimento, OB aveva dichiarato di essere fuggita dal proprio Paese per minacce gravi rivolte a lei e alla sua famiglia; successivamente aveva presentato domanda di protezione internazionale. Il giudice del rinvio ha rilevato che una delle minori era sua figlia, mentre per l’altra risultava comunque una relazione di affidamento/tutela familiare. Ha quindi dubitato della compatibilità della disciplina interna con la Carta e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità e sull’interpretazione della normativa unionale rilevante.
Questioni sottoposte alla Corte
Il Tribunale di Bologna chiedeva, in sostanza:
- se la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI, nella parte in cui impongono sanzioni penali per il favoreggiamento dell’ingresso irregolare, siano compatibili con il principio di proporzionalità e con i diritti fondamentali della Carta, anche quando non prevedono un obbligo per gli Stati membri di escludere la punibilità delle condotte a fini umanitari;
- se la normativa italiana di recepimento, che punisce l’aiuto all’ingresso irregolare ma non prevede una specifica esclusione per le ipotesi di assistenza umanitaria prestata all’estero o durante l’ingresso, sia compatibile con la Carta.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2002/90/CE, articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2;
- la decisione quadro 2002/946/GAI, articolo 1, paragrafo 1, e articolo 6;
- la Carta, in particolare gli articoli 7, 18, 24 e 52, paragrafo 1;
- la Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 31;
- il Protocollo di Palermo sul traffico di migranti, articolo 2;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo, articolo 27, paragrafo 2;
- la direttiva 2011/95/UE, in particolare i considerando 16 e 18 e l’articolo 23;
- la direttiva 2013/33/UE, considerando 9;
- il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), articoli 3 e 4.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE è formulato in termini ampi (“chiunque” aiuti una persona non cittadina di uno Stato membro), ma ritiene che tale formulazione non possa essere letta in modo da includere la condotta di chi accompagni minori cittadini di paesi terzi di cui sia effettivamente affidatario.
La motivazione è costruita su più livelli:
- articolo 7 della Carta: il diritto al rispetto della vita familiare impone di considerare il rapporto concreto tra affidatario e minori; la presenza del genitore o affidatario con il minore è elemento fondamentale della vita familiare;
- articolo 24 della Carta: l’interesse superiore del minore deve prevalere in tutti gli atti che lo riguardano; i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere, e l’articolo 24 va letto anche alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui spetta anzitutto al genitore o all’affidatario garantire condizioni di vita adeguate;
- articolo 52, paragrafo 1, della Carta: una interpretazione che punisse penalmente il semplice accompagnamento dei minori da parte del loro affidatario costituirebbe un’ingerenza particolarmente grave, idonea a ledere il contenuto essenziale dei diritti alla vita familiare e del minore;
- articolo 18 della Carta e disciplina sull’asilo: il diritto di chiedere protezione internazionale non può essere reso ineffettivo da una penalizzazione che scoraggi l’accesso alla procedura o sanzioni il richiedente per il proprio ingresso irregolare e per l’accompagnamento dei figli o di altri minori affidati;
- diritto internazionale e strumenti settoriali: la soluzione è coerente con l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra, con l’articolo 6 della decisione quadro 2002/946/GAI, con il codice frontiere Schengen e con il Protocollo di Palermo, che mira a combattere il traffico di migranti tutelando al contempo i diritti dei migranti stessi.
La Corte sottolinea anche che tale interpretazione non crea una zona franca per condotte fraudolente: resta esclusa la punibilità solo quando l’autore accompagni effettivamente minori di cui sia affidatario, in un contesto che esprima una responsabilità familiare concreta e non un pretesto per finalità illecite diverse.
Infine, la Corte precisa che, poiché la direttiva va interpretata in modo conforme alla Carta, non è necessario esaminare la validità dell’articolo 1 della direttiva 2002/90/CE né del paragrafo 2 relativo all’assistenza umanitaria. Quanto alla normativa nazionale, i giudici e le autorità nazionali devono interpretarla conformemente alla direttiva e alla Carta; se ciò non fosse possibile, devono disapplicare la disposizione interna incompatibile.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta:
- non comprende la condotta di una persona che faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui sia effettivamente affidataria;
- osta a una normativa nazionale che sanzioni penalmente una simile condotta.
Portata pratica per il professionista
La pronuncia ha rilievo diretto per i procedimenti penali in materia di immigrazione irregolare, perché introduce un limite sostanziale alla nozione di favoreggiamento dell’ingresso illegale quando l’agente agisce in qualità di genitore o affidatario effettivo di minori. Per gli operatori del diritto, il punto centrale è che la tutela della vita familiare, dell’interesse superiore del minore e del diritto di asilo impedisce di criminalizzare l’accompagnamento dei minori in tali circostanze, anche se l’ingresso avviene in violazione delle regole di frontiera.
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