Cassazione Civile, Ordinanza n. 06331/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, notificata nel 2006 a un contribuente rientrante tra i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva ottenuto in appello l’annullamento della cartella per intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione, ritenendo applicabile il regime transitorio di cui all’art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n. 106 del 2005, che per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 impone la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138 L. n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, sostenendo che la proroga dei termini di riscossione prevista per i contribuenti colpiti dal sisma si applichi all’intera platea di tali soggetti, compresi quelli che non si erano avvalsi della sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva e che avevano presentato le dichiarazioni per le annualità indicate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità: l’art. 138 L. n. 388/2000, pur prevedendo una regolarizzazione agevolata e una rateazione per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990, non proroga il termine di emissione dell’atto impositivo né consente di rivivere pretese ormai decadute; inoltre, la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 106/2005, convertito in L. n. 156/2005, è retroattiva e si applica alle situazioni tributarie pendenti o sub iudice, fissando il termine di notifica della cartella per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. Poiché il giudice di merito aveva accertato che l’Ufficio non aveva dimostrato la presentazione di un’istanza di proroga del pagamento, e la notifica era avvenuta il 2 settembre 2006, la decadenza era già maturata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate in favore del controricorrente; nulla è stato statuito sulle spese nei confronti dell’agente di riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 138 L. 23 dicembre 2000, n. 388
La norma consente ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 di regolarizzare la posizione e rateizzare i tributi dovuti, ma non proroga il termine di emissione dell’atto impositivo; il comma 3 disciplina soltanto il termine per il recupero mediante ruoli delle somme non versate a seguito della regolarizzazione.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
È richiamato dal ricorrente come norma che inciderebbe sulla disciplina della sospensione/proroga, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva prospettata dall’Agenzia.
art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n. 106/2005, conv. in L. n. 156/2005
Per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, la cartella derivante da liquidazione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 106/2005, conv. in L. n. 156/2005
Ha valore transitorio e retroattivo; si applica anche alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore o ancora sub iudice.
art. 36, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La disposizione è stata sostituita dalla disciplina transitoria richiamata; la Corte ribadisce che il termine di decadenza riguarda la notifica della cartella per somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di riscossione dei tributi collegati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti da eventi sismici, la disciplina agevolativa che consente la regolarizzazione e la rateazione non comporta, di per sé, una proroga dei termini di emissione dell’atto impositivo né la reviviscenza di potestà di riscossione già decadute.
- Le norme transitorie che fissano termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento si applicano retroattivamente alle situazioni anteriori e pendenti, purché la disciplina esprima un chiaro intento regolatorio transitorio.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto, con valutazione non censurabile in cassazione, che manca la prova di un’istanza di proroga o di un fatto idoneo a incidere sul termine, la censura di legittimità non può sovvertire tale accertamento senza specifiche ragioni di violazione di legge o vizio argomentativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una questione già risolta da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a un mutamento di indirizzo.
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