Cassazione Penale, Sentenza n. 39237/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva qualificato il proiettile calibro 9 Parabellum recante il marchio "NATO" come munizione per arma da guerra, pur essendo inseribile anche in pistola Beretta cal. 9x19 (arma considerata dalla giurisprudenza prevalente arma comune da sparo). La questione centrale era se la legge 28 dicembre 2021, n. 238 (che precisa: "le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione") avesse natura innovativa e potesse incidere retroattivamente sulla qualificazione giuridica della detenzione di tali proiettili. Il ricorrente sosteneva che la specificazione normativa non potesse avere efficacia retroattiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il primo motivo del ricorso non fosse manifestamente infondato e che la questione di diritto prospettata (sulla portata e sulla retroattività della legge n. 238/2021) fosse non peregrina. Tuttavia, essendo il reato ormai estinto per prescrizione (termine prescrizionale massimo di dieci anni con data di fine consumo 15 giugno 2012; periodo di sospensione dal 4 novembre 2021 al 17 febbraio 2022; decorso al 28 settembre 2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, senza pronunciarsi nel merito sulla questione di retroattività.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2021, n. 238
"le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione"
La Corte ha ritenuto che la norma abbia introdotto una specificazione incidente sulla qualificazione giuridica della detenzione di munizioni 9x19, questione sulla quale è stata sollevata dal ricorrente la questione della possibile mancata efficacia retroattiva; la Corte ha considerato la questione non peregrina ma non ha deciso nel merito a causa dell'estinzione per prescrizione.
Giurisprudenza citata - Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, Colitti (Rv. 262609 - 01)
Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, Colitti, Rv. 262609 - 01
Riferimento al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la pistola Beretta cal. 9x19 è arma comune da sparo; tale orientamento è usato per discutere la diversa qualificazione delle munizioni compatibili con armi comuni rispetto a munizioni per arma da guerra.
Giurisprudenza citata - Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio (Rv.269994 - 01)
Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv.269994 - 01
Richiamata in relazione alla qualificazione giuridica della detenzione di munizioni; la sentenza è utilizzata per inquadrare il problema normativo e giurisprudenziale sul trattamento delle munizioni contrassegnate "NATO".
Massime di principio
- La qualificazione della munizione (arma da guerra vs munizione per arma comune) dipende non solo dalla compatibilità tecnica con un tipo di arma, ma anche dalla specifica destinazione e marcatura indicata dalla normativa e dall'interpretazione giurisprudenziale.
- Una modifica normativa successiva che chiarisca la destinazione o la marcatura delle munizioni può incidere sulla qualificazione giuridica, ma la sua efficacia retroattiva è controversa: in assenza di una chiara disposizione retroattiva, non è scontato che la nuova regola possa essere applicata a fatti anteriori.
- Quando il ricorso solleva una questione di diritto non peregrina (di sostanza e non manifestamente infondata), la Corte può ritenere ammissibile il motivo anche se poi non decide nel merito per ragioni processuali (es. estinzione per prescrizione).
- Se è trascorso il termine prescrizionale applicabile al reato, l'azione penale può estinguersi e determinare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, rendendo superflua una decisione sulla questione sostanziale sottoposta.
- In casi simili è importante valutare la data di commissione del fatto, i termini prescrizionali applicabili e gli eventuali periodi di sospensione della prescrizione prima di contare sull'applicazione di norme nuove o su reinterpretazioni giurisprudenziali.
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