Ordinanza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza denominata “Proposta n.16 del 30/03/2026” di cui al Reg. Gen. N. 16 del 30/03/2026, notificata al ricorrente a mezzo pec Prot.0005345/P in data 31.03.2026, avente l’oggetto: “Ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e delle prescritte autorizzazioni comunali” firmata dalla Responsabile Arch. Lucia Toscana; - della “Comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio per presunte violazioni alle norme urbanistiche-edilizie e paesaggistiche, rilevate a Caneva in Via Filermo su terreno censito catastalmente al foglio 33 mappali 143-144”, datata 23.02.2026 e notificata a mezzo pec in data 24.02.2026, firmata dalla Responsabile dell’Area Pianificazione territoriale e ambiente arch. Lucia Toscana; - del “verbale di sopralluogo per presunte violazioni alle norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche, rilevate a Caneva in Via Filermo nella frazione di Fratta su terreni censiti catastalmente al foglio n.33 mappale n.143 e 144”, Prot. 3123, redatto e firmato in data 19.02.2026 dai verbalizzanti arch. Lucia Toscana e Vice ispettore Lino Pandrin, completo di allegazione fotografica, non notificato al ricorrente; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, coevo e/o successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi per interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e delle prescritte autorizzazioni comunali, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di rimessione in pristino relativa a interventi realizzati su terreni situati nel Comune di Caneva, nonché la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e il verbale di sopralluogo contenente l'accertamento delle presunte violazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire la segnalazione della Stazione Forestale di Polcenigo del 14 febbraio 2026, atto dal quale aveva preso avvio il procedimento amministrativo, per ricostruire con maggiore chiarezza e precisione il quadro fattuale.
La decisione
Il TAR ha accolto interinalmente l'istanza cautelare e ha sospeso provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato, in ragione del danno che la sua esecuzione avrebbe potuto cagionare al ricorrente. La sospensione è stata disposta sino alla definitiva delibazione della domanda cautelare oppure, ove ne ricorrano i presupposti, sino alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, ordinandogli di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la segnalazione della Stazione Forestale di Polcenigo del 14 febbraio 2026, protocollata il 16 febbraio 2026, dalla quale aveva preso avvio il procedimento. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Non è stata definita nel merito la legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare, nell'ambito della quale il TAR ha adottato una sospensione interinale del provvedimento impugnato.
art. 60 c.p.a.
È richiamato per prospettare la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la ricostruzione dei fatti rilevanti non è sufficientemente chiara, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio specifici incombenti istruttori a carico dell'amministrazione, acquisendo gli atti presupposti del procedimento.
- In presenza di un danno potenzialmente derivante dall'esecuzione immediata dell'atto impugnato, il giudice amministrativo può sospenderne interinalmente l'efficacia nelle more della definitiva delibazione dell'istanza cautelare o della possibile definizione del giudizio in forma semplificata.
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