Sentenza del 03/06/2015 n. 11411 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 1999, con cui erano state contestate maggiore IRAP e maggiore IVA. L'accertamento riguardava, da un lato, l'omessa dichiarazione di canoni per 45.000.000 di lire derivanti dalla locazione dell'azienda di ristorazione "Sole-Mare" e, dall'altro, ricavi per 853.263.000 lire desunti dai movimenti bancari dei conti correnti intestati ai soci. La società sosteneva di avere svolto esclusivamente attività di locazione dell'azienda e contestava l'utilizzabilità dei conti personali dei soci in assenza della prova del collegamento con l'attività sociale. In Cassazione ha dedotto omessa pronuncia, violazione delle norme sull'utilizzo delle indagini bancarie e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per indeterminatezza e carenza di interesse, anche perché la società non aveva precisato quale fosse la domanda incidentale asseritamente non esaminata e aveva indicato erroneamente la sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: per una società di persone a ristretta base familiare l'Ufficio può utilizzare i movimenti dei conti correnti dei soci e riferire le operazioni alla società, salvo prova contraria dei contribuenti. Anche il terzo motivo è stato rigettato, poiché la titolarità dell'azienda da parte di un terzo non escludeva che i movimenti bancari dei soci potessero riferirsi ad altra attività d'impresa della società. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
L'Ufficio può utilizzare i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari per gli accertamenti sulle imposte dirette.
Nel caso di società di persone a ristretta base familiare, le movimentazioni dei conti intestati ai soci possono essere riferite alla società in via presuntiva, salvo che il contribuente dimostri la diversa origine delle somme.
Art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
L'Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati risultanti dai conti correnti per gli accertamenti IVA.
La norma consente di valorizzare le operazioni bancarie dei soci nell'accertamento IVA della società, quando la struttura societaria e i rapporti tra soci rendano plausibile la riferibilità delle operazioni all'attività sociale, salvo prova contraria.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A fronte della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, spetta al contribuente fornire una prova concreta e analitica della diversa origine delle somme.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La ristretta base familiare e la coincidenza degli interessi tra soci e società possono costituire elementi presuntivi idonei a collegare alla società le operazioni sui conti personali dei soci.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La censura per omessa pronuncia deve indicare con precisione la domanda non esaminata e dimostrarne la rilevanza; una contestazione generica o riferita a una sentenza diversa è inammissibile.
Massime di principio
- Nelle società di persone con base familiare o comunque molto ristretta, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare i movimenti dei conti personali dei soci per ricostruire ricavi o operazioni della società, senza dover dimostrare preliminarmente un collegamento specifico per ogni singola operazione.
- La presunzione derivante dall'indagine bancaria è relativa: il contribuente può superarla, ma deve fornire spiegazioni documentate, analitiche e coerenti sulla provenienza non societaria delle somme.
- Il fatto che la società dichiari di svolgere una determinata attività, come la locazione di un'azienda, non esclude automaticamente la possibilità che i movimenti bancari rivelino ulteriori attività o ricavi non dichiarati.
- Per contestare efficacemente un accertamento bancario non è sufficiente affermare genericamente che i conti sono personali o che manca il collegamento con l'attività sociale; occorre ricostruire puntualmente ogni versamento e prelievo rilevante.
- Un motivo di ricorso per omessa pronuncia deve identificare con precisione la domanda ignorata, indicare dove è stata proposta e spiegare perché era decisiva; errori nell'individuazione della sentenza o formulazioni generiche possono comportare l'inammissibilità.
- La prova della diversa origine delle somme e la contestazione dell'accertamento devono essere svolte già nelle fasi di merito, con documentazione idonea, perché la Cassazione non è un nuovo giudizio sui fatti.
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